Cos’è l’aspettativa? È la sospensione temporanea dell'obbligo del dipendente di prestare servizio. Durante questo arco temporale il lavoratore conserva il posto di lavoro e, salvo in alcuni casi, non percepisce nessun trattamento economico
A chi viene concessa l’aspettativa?
Ai sensi dell’art. 18 comma 1 del CCNL 2007 l’aspettativa è erogata a domanda dal dirigente scolastico al personale docente e Ata con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di religione cattolica (art. 3 comma 6 e 7 del D.P.R n. 399/1988), al personale docente, educativo e Ata assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/08) o fino al termine delle attività didattiche (30/06). È quindi escluso il personale assunto a supplenza “breve”.
Dove si presenta la richiesta e quando?
La richiesta va presentata in carta libera al dirigente scolastico in tempi utili.
L’aspettativa per motivi di lavoro può essere richiesta dal dipendente per realizzare una diversa esperienza lavorativa o per superare un periodo di prova (art. 18 comma 3 CCNL 2007).
Il docente, o Ata, a tempo indeterminato deve fare richiesta per iscritto al dirigente scolastico contenente la ragione per cui è richiesta l’aspettativa e la data di decorrenza dalla quale intende fruire della stessa.
Nell’istanza il dipendente dovrà precisare ed attestare l’esperienza lavorativa per la quale chiede di essere collocato in aspettativa:
- se l’esperienza lavorativa è presso un ente pubblico, basterà un’autocertificazione a supporto della richiesta;
- se l’esperienza lavorativa è presso un soggetto privato, il dipendente dovrà fornire una certificazione che attesti la nuova esperienza lavorativa.
In questo caso, la richiesta non è subordinata al superamento dell’anno di prova, alla discrezionalità del dirigente scolastico o alle “esigenze dell’amministrazione”. Pertanto, il dirigente si deve limitare ad un controllo della domanda e alla verifica dei requisiti e delle condizioni prescritti dalla norma. Nel momento in cui il dirigente concede l’aspettativa tale provvedimento assume la veste di decreto e deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione presentata dal dipendente, alla Ragioneria provinciale dello Stato.
Durante il periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa ho diritto alla retribuzione?
No, l’aspettativa prevista dall’art. 18 è priva di assegni.
Se ho un contratto part time mi verrà ridotto il periodo di aspettativa?
No, non vi è alcuna riduzione e le modalità di richiesta sono invariate.
Posso fruire di un periodo di aspettativa per altra esperienza lavorativa inferiore ad un anno?
No, la norma prevede che l’aspettativa può essere fruita per un intero anno scolastico, ovvero dal 1° settembre (o dalla data della richiesta) al 31/08.
Quando si può interrompere l’aspettativa per altra esperienza lavorativa?
L’interruzione è subordinata al venir meno del presupposto per cui la si richiede; in questo caso il dipendente dovrà richiedere al Dirigente scolastico la sospensione dell’aspettativa specificando la motivazione.
Si può richiedere l’aspettativa per altra esperienza lavorativa in caso essa fosse una supplenza?
No, il CCNL prevede agli art. 36 (per Docenti) e 59 (per Ata) la possibilità di accettare supplenze annuali nel comparto scuola, senza assegni e per non più di tre anni.