L’aspettativa per motivi personali o di famiglia può essere richiesta al dirigente scolastico, da tutto il personale con contratto a tempo indeterminato, dai docenti e dal personale educativo ed Ata con contratto a tempo determinato (al 30/06 o al 31/08) e dai docenti di religione cattolica. Tutto il personale provvisto di una supplenza breve non può presentare richiesta per la fruizione di tale aspettativa
Art. 18 comma 1 del CCNL 2006/2009 - Comparto Scuola: “L’aspettativa per motivi di famiglia o personali continua ad essere regolata dagli artt. 69 e 70 del TU approvato con DPR n. 3 del 10 gennaio 1957 e dalle leggi speciali che a tale istituto si richiamano. L’aspettativa è erogata dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA. L’aspettativa è erogata anche ai docenti di religione cattolica di cui all’art. 3, comma 6 e 7 del DPR n. 399/1988, ed al personale di cui al comma 3 dell’art. 19 del presente CCNL, limitatamente alla durata dell’incarico.”
Dove e come presentare la richiesta?
La richiesta, da presentare in carta libera e con un ragionevole preavviso al proprio dirigente scolastico, dovrà riportare la motivazione per cui si richiede l’aspettativa e la data di inizio e fine del periodo richiesto. Le motivazioni non devono essere necessariamente gravi, ma devono essere condizioni considerate rilevanti secondo il comune consenso e pertanto meritevoli dell’attenzione del dipendente, a tal punto da portarlo ad assentarsi dal lavoro. La domanda può essere autocertificata ed eventualmente integrata con documentazione volta a giustificarne la richiesta.
Per quanto tempo è possibile fruire dell’aspettativa?
L’aspettativa per motivi di famiglia e personali può essere richiesta per periodi frazionati o senza soluzione di continuità. L’aspettativa, se viene fruita per periodi frazionati, non può superare i due anni e mezzo (30 mesi) nell’arco di cinque anni. Se invece viene richiesta senza interruzioni, può essere fruita per un massimo di un anno (12 mesi).
Durante il periodo di aspettativa è possibile avere diritto alla retribuzione?
No, l’aspettativa prevista dall’art. 18 è priva di assegni. Inoltre, l’aspettativa interrompe l’anzianità di servizio, non permette la maturazione di ferie, festività soppresse, tredicesima mensilità, trattamento di quiescenza e previdenza e non si computa ai fini della progressione di carriera.
Qual è la tempistica di concessione della richiesta?
Il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alla richiesta del dipendente entro un mese dalla sua presentazione. La mancata risposta non equivale alla concessione dell’aspettativa. Il dirigente non è obbligato ad accogliere la domanda, ma dovrà valutarla in base alle esigenze di servizio dell’istituto. Motivo per cui potrà decidere di accoglierla (per tutto il periodo richiesto o solo in parte), rigettarla o revocarla una volta concessa. Una volta che il DS concede l’aspettativa, la stessa verrà trasmessa alla Ragioneria territoriale dello Stato per l’interruzione della retribuzione al dipendente.
Per ulteriori informazioni potere contattare lo 091 70 98 355 oppure scrivere un’email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .