Come già anticipato qualche settimana fa, tramite un articolo sul nostro sito ufficiale, per leggere l’articolo clicca qui, per quanto concerne l’aggiornamento delle GaE sembrerebbe sia questione di giorni. Facciamo chiarezza su alcune questioni normative
Le graduatorie permanenti di cui all’art. 401 del decreto legislativo 297/94 vengono trasformate poi ad esaurimento dall’art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006. Nel trasformare le graduatorie ad esaurimento, il medesimo art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006, ha comunque fatto salvi gli inserimenti nelle stesse, da effettuare per il biennio 2007-2008, dei docenti già in possesso di abilitazione, nonché, con riserva, in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione, dei docenti che frequentavano, alla data di entrata in vigore della legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi dell’art. 2 del D.L. 97/2004 (L. 143/2004), nonché i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica, il corso di laurea in Scienze della formazione primaria. Le graduatorie ad esaurimento sono predisposte per ciascuna provincia, in relazione agli insegnamenti effettivamente funzionanti nelle scuole del territorio, e si articolano in più fasce, a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:
- prima fascia: costituita, ai sensi dell'art. 401 del d.lgs. 297/1994 (come sostituito dall’art. 1 della L. 124/1999), dagli aspiranti docenti già inseriti alla data di entrata in vigore della L. 124/1999 (25 maggio 1999) nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli (soppressi dalla stessa L. 124/1999);
- seconda fascia: costituita dagli aspiranti docenti che, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, avevano superato un concorso per titoli ed esami o precedenti esami anche ai soli fini abilitativi, ed avevano effettuato 360 giorni di servizio presso la scuola statale nel triennio precedente;
- terza fascia: costituita, inizialmente, dagli aspiranti docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi ed erano inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l’assunzione del personale non di ruolo, nonché da coloro che rispondevano ai requisiti previsti dall’art. 1, co. 605, lett. c), della L. 296/2006 (v. ante).
In seguito, l’art. 5-bis del D.L. 137/2008 (L. 169/2008) ha disposto l’inserimento nella terza fascia di ulteriori gruppi di docenti. Si tratta dei docenti che avevano frequentato e, successivamente, conseguito il titolo abilitante tramite il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell’a.a. 2007- e dei docenti che avevano frequentato, con successivo conseguimento della relativa abilitazione, il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado della classe di concorso 77/A. Ha, inoltre, previsto la possibilità di iscrizione con riserva per coloro che, nell’a.a. 2007-2008, erano stati iscritti al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica, con previsione di scioglimento della riserva all’atto del conseguimento dell’abilitazione (riserva “S”).
Successivamente, l’art. 14, co. 2-ter, del D.L. 216/2011 (L. 14/2012), pur ribadendo che le graduatorie restano ad esaurimento, ha istituito una fascia aggiuntiva (IV fascia), riferita agli aspiranti docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’esito della frequenza dei seguenti corsi, attivati negli a.a. 2008/09, 2009/10 e 2010/11:
- corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID);
- secondo e terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A;
- corso di laurea in scienze della formazione primaria.
A decorrere dall’a.s. 2011/2012 l’aggiornamento delle graduatorie viene effettuato con cadenza triennale, previa emanazione di un apposito provvedimento ministeriale, ai sensi del quale il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva nelle quattro fasce delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:
- la permanenza e/o l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria;
- la conferma dell’iscrizione con riserva (in quanto in attesa del conseguimento del titolo abilitante o in pendenza di un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato), o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento ad altra provincia.
Da ultimo, il D.M n. 235 del 1° aprile 2014 ha stabilito che le graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo così aggiornate hanno validità per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 e sono utilizzate ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e del conferimento delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche.
Successivamente, l’articolo 1 comma 10-bis, della legge n.21, 2016, ne aveva previsto la proroga: “Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell’articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.”
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