FAQ 1. Chi sono i docenti interessati a presentare domanda di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento?
- I docenti che sono già inseriti in GaE e che chiedono l’aggiornamento del punteggio ovvero il cambio di Provincia;
- i docenti che sono già inseriti in GaE e che devono confermare la propria posizione pena la cancellazione dalla graduatoria;
- i docenti che erano stati depennati non avendo prodotto domanda di aggiornamento nelle precedenti scadenze e che hanno titolo ad essere reinseriti;
- i docenti che sono inseriti con riserva in attesa del conseguimento del titolo;
- i docenti che sono inseriti con riserva per effetto di un contenzioso;
- i docenti che devono dichiarare il titolo di specializzazione sul sostegno.
FAQ 2. Che operazioni possono essere effettuate dai docenti interessati all’aggiornamento?
- Confermarela propria permanenza nella provincia di precedente inserimento con il medesimo punteggio;
- aggiornareil punteggio con cui si è inseriti nelle GaE;
- trasferirsida una provincia all’altra, anche con riferimento alle provincie in cui le graduatorie sono esaurite;
- reinserirsinelle GaE dopo la cancellazione causata dalla mancata presentazione della domanda in un precedente triennio di aggiornamento, con il recupero del punteggio allora riconosciuto e la possibilità di aggiornarlo con i servizi e i titoli maturati in seguito.
L’eventuale mancata presentazione della domanda nei termini previsti (16 maggio) comporterà la cancellazione dalla graduatoria per il triennio di validità dell’aggiornamento stesso.
Attenzione andrà posta sull’obbligo, per coloro che sono presenti nelle graduatorie d’istituto anche di seconda e terza fascia, di confermare mediante il sistema Polis Istanze on-line l’indicazione delle medesime scuole già inserite con le graduatorie d’istituto, compresa la cosiddetta “scuola polo” (quella che gestisce la domanda). Ciò non impedisce la possibilità di indicare per l’aggiornamento delle GAE una provincia diversa rispetto a quella relativa alle graduatorie d’istituto.
FAQ 3. Qual è la novità rilevante sull’aggiornamento del punteggio?
La possibilità di aggiornare il punteggio per i servizi prestati nelle Sezioni Primavera per effetto del DM 335/2018; nei precedenti aggiornamenti non era possibile caricare tale servizio nelle graduatorie ad esaurimento.
FAQ 4. Quali titoli e servizi potranno dichiarare i docenti interessati?
Potranno essere inseriti titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 (data del precedente aggiornamento), oppure conseguiti prima ma mai dichiarati, e comunque in possesso alla data di scadenza del bando.
Per l’anno scolastico 2013/14 i servizi successivi al 10 maggio andranno dichiarati solo se per quell’anno non si fosse già raggiunto il punteggio massimo dei 180 gg di servizio.
FAQ 5. Posso cambiare provincia in caso di reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento o devo mantenere la stessa provincia?
La domanda di reinserimento dovrà essere presentata all’ambito territoriale della provincia in cui si è stati depennati, eccetto il caso in cui l’aspirante chieda, contestualmente al reinserimento, il trasferimento in altra provincia.
FAQ 6. A chi va inoltrata la domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva?
La domanda di permanenza, di aggiornamento, di conferma dell’inclusione con riserva e di scioglimento della riserva dovrà essere inoltrata all’Ambito territoriale della provincia che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014-2017, poi prorogato dalla legge n. 21/2016.
FAQ 7. Fino a quando è possibile presentare la domanda di aggiornamento?
Tale operazione può essere effettuata fino al 16 maggio 2019 (entro le ore 14.00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”.
NB: Il sindacato Anief sconsiglia di presentare la domanda a ridosso della scadenza in quanto potrebbero verificarsi dei problemi di sovraccarico del sistema online come già accaduto negli anni precedenti.
FAQ 8. Dopo l’inoltro della domanda, come faccio ad assicurarmi di averla inviata correttamente?
Dopo l’inoltro della domanda, per verificare la correttezza dell’operazione, il docente può effettuare le seguenti operazioni:
- verificare il proprio indirizzo mail contenente la conferma dell’inoltro e la domanda in formato pdf;
- verificare che accedendo in visualizzazione sull’istanza, la stessa si trovi nello stato “inoltrata”;
- accedere alla sezione “Archivio” presente sulla Home Page personale di Istanze online e verificare che il modulo domanda contenga tutte le informazioni.
FAQ 9. Se avevo già dichiarato il sostegno nel precedente aggiornamento ma non sono più interessato a tale nomina che procedura devo effettuare?
L’articolo 4, comma 8, del decreto n. 374/2019 dispone che il personale, che abbia già dichiarato il titolo di sostegno in occasione di precedente aggiornamento delle GaE, può rinunciare alla nomina su sostegno. A tal fine, si deve compilare (o meglio spuntare) la sezione C1 del modulo domanda.
NB: non possono esercitare la rinuncia alla nomina su sostegno i docenti che hanno conseguito la specializzazione, l’idoneità o l’abilitazione, ai sensi del DM n. 21 del 2005 articoli 2, 3 e 4 attuativi della Legge n. 143/2004.
FAQ 10. Sto tentando di fare la domanda di reinserimento ma non mi viene fatta inoltrare con la dicitura “Aspirante non presente nella base informativa delle graduatorie ad esaurimento ovvero non soddisfacente le condizioni richieste (non avente almeno una graduatoria a pieno titolo o con riserva confermata)”?
Gli Ambiti territoriali provinciali stanno procedendo alle verifiche delle precedenti posizioni per permettere agli aspiranti che chiedono il reinserimento di presentare domanda:
- se l’esito delle verifiche sarà positivo, l’aspirante farà il reinserimento e potrà presentare la domanda.
- se l’esito delle verifiche sarà negativo, l’Ambito territoriale ha la facoltà di non procedere al reinserimento e l’aspirante non potrà presentare la domanda.
FAQ 11. Quali certificazioni vanno trasmesse in formato cartaceo direttamente all’Ambito territoriale?
Con modalità cartacea, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna diretta con ricevuta firmata dall’incaricato responsabile, dovranno essere presentate le seguenti certificazioni:
- a) Certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
- b) Titoli artistici - professionali relativi all'insegnamento di strumento musicale (Art. 3, c.3) c) Servizi prestati nelle scuole dei Paesi appartenenti all'Unione Europea (Art. 2, c.7). I restanti titoli si dichiarano nella domanda senza produrre alcuna certificazione
NB: È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale entro il termine perentorio stabilito dalla competente autorità.
FAQ 12. Quali sono le fasi della pubblicazione delle graduatorie e i tempi per fare reclamo?
- Pubblicazione sul sito internet dell’Ambito territoriale di riferimento,
delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie;
- entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie è possibile
presentare reclamo. Comunque, l’amministrazione può procedere, anche in
autotutela, alle correzioni necessarie;
- pubblicazione delle graduatorie provinciali definitive.
Dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive non sarà più possibile presentare alcun reclamo ma sarà possibile l’azione giudiziaria nelle sedi competenti.
FAQ 13. Le graduatorie ad esaurimento sono valide solamente per l’immissione in ruolo nella provincia in cui si è inseriti o sono valevoli anche per le supplenze?
Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e sono utilizzate nel seguente modo:
- a) per le nomine in ruolo sul 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato;
- b) per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
NB: Per quanto concerne il punto B “supplenze” ricordiamo che è fondamentale “spuntare” la sezione I della domanda.
FAQ 14. Cosa succede se non effettuo l’aggiornamento?
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento, sarà consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.
FAQ 15. Posso inserire il titolo di specializzazione sul sostegno?
I docenti che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno, possono chiedere i corrispondenti posti di sostegno per tutti gli ordini e gradi di scuola per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
FAQ 16. Quali sono le tabelle da seguire per la valutazione dei titoli?
Per la I e II fascia utilizzare l’allegato 1, per la III e IV fascia l’allegato 2, per la II, III e IV fascia di strumento musicale utilizzare l’allegato 3.
FAQ 17. Come viene valutato il servizio nelle sezioni primavera?
I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia possono chiedere la valutazione del servizio svolto nelle sezioni primavera e potranno scegliere il posto di insegnamento dove caricare il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, fino a 6 punti nelle graduatorie della scuola dell’Infanzia e fino a 3 punti nella scuola primaria, indipendentemente dalla fascia di inserimento.
Per qualsiasi altro chiarimento e/o delucidazione non esitate a contattarci ai seguenti recapiti:
Telefono: 091 7098355
Indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
La Segreteria ANIEF,
Distinti saluti