Si approssima la fine dell’anno scolastico e giungono al nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico varie richieste di informazioni da parte di docenti che, con contratto in scadenza, si trovano in gravidanza a rischio. Cercheremo pertanto di fare un po' di luce su questo argomento.
Quando una docente, in costanza di contratto, si trova in una delle condizioni dichiarate nell’art. 17 comma 2 lettera a) del Testo Unico sulla maternità e paternità (D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151) ha il diritto di avere il prolungamento del trattamento economico anche quando il contratto stesso è terminato.
Quindi, gli effetti della indennità hanno validità sia in costanza di un contratto (o nella sottoscrizione/accettazione) che allo scadere dello stesso e cioè a supplenza terminata ma concomitante l’inizio del periodo o di congedo obbligatorio o interdizione dal lavoro per complicanze sopraggiunte o negli immediati 60 giorni successivi l’ultimo contratto.
Economicamente, se la docente si trova in astensione ma in costanza di contratto, la sua retribuzione sarà del 100%, se invece si trova, appunto, fuori nomina, cioè a contratto scaduto, la retribuzione sarà dell’80% rispetto all’ultima retribuzione percepita.
Per il calcolo del servizio, finché la docente è in costanza di contratto, il servizio viene calcolato per il punteggio delle graduatorie sia ad esaurimento che d’istituto e per il servizio pre-ruolo sia per quanto riguarda il computo dei contributi pensionistici, previdenziali ed assistenziali. Mentre invece, la docente in maternità fuori nomina, avrà sì una retribuzione pari all’80%, come abbiamo appena visto, ma tale periodo non è valido per il computo del punteggio di servizio per le graduatorie, né per il computo del pre-ruolo, né per il computo dei contributi pensionistici ed assistenziali. Resta ancora da chiarire che se una docente in maternità fuori nomina dovesse essere convocata per ulteriori supplenze potrà accettarle ritornando così in costanza di contratto.
Per ulteriore chiarezza ribadiamo ancora che, per godere della maternità fuori nomina, il periodo di astensione non deve essere necessariamente consecutivo al termine del contratto di lavoro, ma può essere richiesto in un periodo successivo entro i 60 giorni dall’ultimo contratto. Inoltre, se nell’ultimo biennio risultino versati i contributi per l’assicurazione di maternità (e cioè soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, FPLD, e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, AGO, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. In favore dei soggetti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, FPLD, e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro), la docente potrà chiedere l’indennità di maternità fuori nomina anche se dall’ultimo contratto sono trascorsi 180 giorni.
Resta da ricordare, infine, che la maternità fuori nomina non è valida per il computo della ricostruzione di carriera, mentre il primo mese di astensione obbligatoria per maternità sì.