Si è da poco concluso l’aggiornamento GaE per il triennio 2019-2022; vogliamo perciò fare un po' di chiarezza sul calcolo del servizio prestato come punteggio specifico e aspecifico
Riassumiamo in breve come sono composte le GaE:
- I fascia: docenti inclusi in due province distinte, con un titolo abilitante conseguito entro li 13/5/96 (così detto “doppio canale”); ESAURITA.
- II fascia: docenti inclusi in due province distinte, con titolo abilitante e 360 giorni di insegnamento; ESAURITA.
- III fascia: docenti con titolo abilitante conseguito ai sensi della legge 124/99; CORRISPONDENTE ALLA PRIMA FASCIA DI ISTITUTO.
- IV fascia aggiuntiva: creata nel 2012/13 dal DM 53/12 per quei docenti che nel triennio 2008/2011 hanno ottenuto un’abilitazione attraverso i corsi abilitanti di secondo livello biennali a indirizzo didattico, attraverso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria e attraverso i corsi biennali di secondo livello dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso A31, A32 ed A77.
Dalle GaE si attinge, con una percentuale del 50% dei posti conferibili, per l’assunzione in ruolo così come disposto dalla legge 107/15.
Entriamo adesso nel merito del punteggio specifico ed aspecifico.
SERVIZIO SPECIFICO: valevole per la propria specifica classe di concorso, viene valutato secondo la tabella messa a disposizione nell’ultimo aggiornamento del 2019 (D.M: 374 del 24.04.2019), “il servizio di insegnamento prestato nella scuola dell’infanzia o primaria o negli istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie, ivi compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili, e per il servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti 2 punti, per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, fino ad un massimo di punti 12”.
SERVIZO ASPECIFICO: valevole per il servizio prestato su altra classe di concorso o tipologia di posto rispetto a quella per la quale si procede al conteggio del punteggio. Viene, sempre secondo la tabella, messa a disposizione nell’ultimo aggiornamento del 2019 (D.M: 374 del 24.04.2019), “valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto per il servizio specifico sempre per un massimo di 12 punti complessivi” fra servizio specifico che aspecifico.