Tutti i dipendenti della scuola, quindi sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, hanno diritto, secondo il DM 278/2000 art. 2, ad un periodo di congedo per gravi motivi familiari della durata massima di due anni nell’intera vita lavorativa
Occorre comunque fare una distinzione fra docenti a tempo determinato e docenti a tempo indeterminato:
Docenti a Tempo determinato: tale permesso è ovviamente fruibile durante i periodi di servizio e dà solo la possibilità di conservare il posto di lavoro, ma non consente di maturare punteggio e non è retribuito.
Docenti a tempo indeterminato: garantisce la conservazione del posto di lavoro; interrompe l’anzianità di servizio, non è coperto da contribuzione (neanche figurativa) e non è retribuito. Il docente che si trova in congedo NON può svolgere altre attività lavorative.
Modalità di fruizione: il congedo può essere fruito sia continuativamente che in maniera frazionata e comunque ricomprende anche i giorni festivi o non lavorativi seguendo non il calendario scolastico, ma il calendario civile. Le frazioni di congedo vanno sommate, per il raggiungimento della mensilità, fino al raggiungimento dei trenta giorni.
Modalità di richiesta: la richiesta va fatta al dirigente scolastico e deve essere motivata da gravi motivi quali patologie di un parente o anche morte. Sono escluse motivazioni legate alla richiesta di aspettativa non retribuita per malattia o motivi di salute personali o comunque patologie del richiedente.
- Coniuge, figli e loro discendenti prossimi, quindi nipoti;
- genitori (padre o madre, nonna o nonno) o in mancanza ascendenti prossimi;
- generi e nuore; Suoceri, fratelli e sorelle.
Inoltre la normativa coinvolge anche i parenti e affini entro il 3 grado. Ossia i seguenti soggetti:
- figlia o figlio del coniuge;
- nonna o nonno del coniuge;
- nipote (figlio del figlio del coniuge);
- cognata o cognato;
- bisnonno o bisnonna del lavoratore, Pronipote (figlia o figlio del nipote);
- nipote (figlia o figlio del fratello della sorella);
- zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre);
- bisnonno o bisnonna del coniuge;
- pronipote (figlio del nipote del coniuge);
- nipote (figlio o figlia del cognato o della cognata);
- zia o zio del coniuge.
Il dirigente scolastico si deve esprimere sulla concessione del permesso entro dieci giorni dalla richiesta. In caso di esito negativo, il docente entro venti giorni può chiedere il riesame della domanda. Ovviamente, l’eventuale diniego del dirigente deve essere motivato dettagliatamente per esigenze organizzative, pertanto ha facoltà di negarlo, posticiparlo o accoglierlo parzialmente. Nel caso dei docenti a tempo determinato, la richiesta può essere rifiutata solo la supplenza è data per sostituire un docente per lo stesso permesso; vi sia incompatibilità fra la richiesta e la durata stessa del contratto del docente.
Motivazioni della richiesta: come detto il congedo può essere richiesto per gravi motivi familiari; questi sono:
- le necessità familiari derivanti dal decesso di uno dei soggetti sopra indicati;
- le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o dei familiari nella cura o nell' assistenza dei soggetti sopra indicati;
- le situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il dipendente medesimo.
Sono anche motivo di richiesta del congedo, ad esclusione del richiedente, anche le patologie acute che:
- determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
- richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
- richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Sono inoltre tutelate le patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Il congedo può essere richiesto anche per il decesso del coniuge (anche legalmente separato) o di un parente entro il secondo grado (anche non convivente) o di un soggetto componente la famiglia anagrafica (convivenza risultante da certificazione anagrafica), per il quale il richiedente non abbia la possibilità di utilizzare permessi retribuiti nello stesso anno.