Cosa succede se alterno congedo parentale e permesso studio senza la ripresa del servizio? Come vengono calcolati il sabato, la domenica e i festivi? Che tipo di richiesta devo fare al dirigente scolastico e come presentarla? Questi alcuni dei quesiti che i nostri soci fanno pervenire all’ufficio Relazioni con il Pubblico. Cercheremo pertanto di fare un po' di chiarezza su questo argomento corredandolo anche di esempi esplicativi.
I testi di riferimento legislativo che dobbiamo tenere in esame sono il D.lgs n. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53” e il DpR 23 agosto 1988, n. 395 “Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui art. 12 della Legge 29 marzo 1983, n. 93” nello specifico all’art. 3 dove si parla di diritto allo studio.
CONGEDO PARENTALE
Il congedo parentale può essere richiesto dai docenti, sia a tempo determinato che indeterminato, che abbiano figli entro i 12 anni. È possibile usufruire di tale permesso sia in maniera continuativa per sei mesi sia, concordandolo con il dirigente scolastico per evitare disagi nella organizzazione scolastica, ad ore e non per l’intero turno (cd permesso orario):
il docente che utilizza il congedo parentale orario non potrà contemporaneamente fruire:
- del congedo parentale orario per altro figlio;
- dei permessi per allattamento, anche per altro figlio;
- dei permessi orari (di norma, due ore giornaliere), in alternativa al prolungamento del congedo parentale a giorni, per l’assistenza ai figli disabili fino al compimento dei tre anni di vita.
Per quanto concerne la retribuzione di tale istituto, che può essere usufruito per un totale di 6 mesi, riportiamo di seguito la specifica:
- fino a 6 anni di età del minore, la retribuzione è del 100% per il primo mese e del 30% per i seguenti 5 mesi (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento);
- dai 6 agli 8 anni di età del minore (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), la retribuzione è corrisposta solo se il reddito del genitore richiedente risulta inferiore di 2,5 volte al minimo pensionabile corrisposto dall’Inps ed entrambi i genitori non abbiano usufruito nei primi sei anni o per la parte no fruita anche eccedente il periodo massimo complessivo dei 6 mesi;
- dagli 8 ai 12 anni di età del minore, retribuzione non corrisposta.
Riportiamo quanto specificato dal messaggio INPS n. 28379 del 25 ottobre 2006 (rifacentesi al D.lgs n. 151/2001 art. 32): nell’ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di un periodo di congedo parentale, fruisca, immediatamente dopo, di giorni di ferie o malattia, riprendendo poi l’attività lavorativa senza usufruire di un nuovo periodo di congedo, le giornate festive ed i sabato (in caso di settimana corta) cadenti tra il su indicato periodo di congedo parentale e le ferie o la malattia non vanno computate in conto al congedo parentale.
Riportiamo una tabella esplicativa nel caso in cui si intervallassero permessi differenti al congedo parentale per il computo di festività, sabato e domenica: I settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale; II settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia; III settimana: lunedì = ripresa dell’attività lavorativa. Sabato e domenica e festivo NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI.
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza non devono essere conteggiati come congedo parentale.
Viceversa, allorquando si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale, un periodo di ferie o di malattia ed un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano immediatamente dopo il primo periodo di congedo e immediatamente prima del successivo, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale (v. circ. n. 82/2001, par. 1, ultimo cpv.). A chiarimento si riporta l'esempio che segue, riferito sempre all'ipotesi di settimana corta: I settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale; II settimana: dal lunedì al venerdì = ferie o malattia; III settimana: dal lunedì al venerdì = congedo parentale. Sabato e domenica e festivo DEVONO ESSERE CONTEGGIATI
In questo caso, le giornate di sabato e di domenica comprese tra la prima e la seconda settimana e tra la seconda e la terza devono essere conteggiate come congedo parentale.