La domanda per la fruizione delle 150 ore va presentata entro il 15 novembre di ciascun anno scolastico ed è da intendere accolta secondo quanto previsto da normativa se non si supera, come richieste, il 3% del personale in servizio all’inizio di ogni anno scolastico in ogni provincia.
La normativa (DpR 395/1988 art. 3) sancisce che “1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali […] 2. sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, postuniversitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studi legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico”.
Se il lavoratore deve frequentare i corsi in una città/comune differente da quella di servizio e la lezione è all’interno dell’orario di lavoro, può usufruire delle ore di permesso studio per raggiungere la sede del corso anche se, secondo il parere dell’ARAN, sarebbe “auspicabile la ricerca di soluzioni alternative che contemperino il diritto allo studio del dipendente con le esigenze di servizio.
I permessi studio possono essere utilizzati esclusivamente per la frequenza dei corsi, quindi non per lo studio necessario alla preparazione dell’esame.