L’aspettativa può essere richiesta sia per motivi personali o di famiglia, per motivi di studio (che non rientrano nelle 150 ore trattate nell’articolo precedente), per intraprendere una esperienza di lavoro/ formativa differente. Nello specifico andiamo ad esaminare le varie tipologie.
Motivi di famiglia
(DpR 3/57 e leggi speciali) La richiesta deve essere presentata al Dirigente scolastico che deve rispondere entro 30 giorni. Il dirigente scolastico ha facoltà di respingere, ritardare o ridurre il periodo di aspettativa motivando per ragioni di servizio la sua scelta. Il permesso può essere utilizzato in maniera continuativa o frazionata per un massimo di 12 mesi, sospende la progressione di carriera, gli scatti stipendiali, gli scatti di anzianità per la pensione e la previdenza sociale, ma comporta anche la conservazione del posto.
Tale istituto può essere richiesto per altri 12 mesi se e solo il dipendente ha ripreso servizio attivo per almeno 6 mesi. Il limite massimo dell’aspettativa è comunque di 2 anni e 6 mesi in un quinquennio.
Motivi di studio
I docenti che sono chiamati ad espletare incarichi in progetti con gli Uffici Scolastici Regionali e le Università possono richiedere aspettativa non retribuita o un part time. Tale aspettativa comporta l’esonero da tutti gli obblighi di servizio, la conservazione del posto e l’interruzione della retribuzione, della progressione di carriera, degli scatti stipendiali, della pensione e della previdenza sociale. Tale aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento.
Per esperienza di lavoro/formativa differente
I docenti di ruolo possono chiedere aspettativa per incarichi di lavoro temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame o per svolgere altro tipo di lavoro presso altra amministrazione pubblica. Tale aspettativa non può protrarsi oltre l’anno scolastico in cui è stata chiesta e possono essere richiesti una volta ogni tre anni scolastici. Le stesse disposizioni valgono anche per i docenti che sono assegnatari di borse di studio. La retribuzione per tale permesso è dovuta se il docente ottiene una borsa di studio senza assegni o se rinuncia agli stessi, inoltre è utile ai fini della progressione di carriera, della pensione e della previdenza sociale.