Le festività soppresse sono di norma 4 giorni (su base di anno scolastico) ed in questo caso sono calcolate in proporzione ai mesi di servizio prestato nell’anno scolastico (una frazione di almeno 16 giorni corrisponde ad un mese)
L’art. 14, comma 2, del CCNL 2007 stabilisce che la fruizione delle festività soppresse è da intendersi solo all’interno dell’anno scolastico in oggetto e non sono fruibili l’anno scolastico successivo. Inoltre bisogna fare una distinzione fra personale docente e personale Ata: i primi possono usufruirne solo nei periodi di sospensione delle lezioni, i secondi invece durante tutto l’anno.
Tra le festività soppresse troviamo il giorno di San Giuseppe del 19 marzo, l’Ascensione (39 giorno dopo la domenica di Pasqua), Santi Pietro e Paolo, che cade il 29 giugno (festività ancora riconosciuta a Roma), il Corpus Domini (60 giorni dopo la domenica di Pasqua) e la Festa dell’Unità Nazionale del 4 novembre, oltre al girno del santo patrono della località sede di servizio.