Lo sciopero è un diritto sancito anche nella nostra Costituzione all’art. 40: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”. Capiamone di più con un nuovo pezzo della rubrica Anief informa
C’è comunque da dire che la legge 146/90 regola lo sciopero per quanto riguarda gli enti pubblici che offrono servizi essenziali e la scuola rientra fra questi; dunque, ci sono delle particolarità che vanno osservate e rispettate per non incorrere in precettazione, ovvero in un provvedimento mediante il quale il Ministero della pubblica istruzione può emanare un’ordinanza imponendo, ad un certo numero di lavoratori, di interrompere lo sciopero, per garantire il funzionamento dei servizi essenziali.
Precisiamo che sono da ritenersi “servizi essenziali”: gli esami e gli scrutini finali; la vigilanza sui minori durante i pasti, quando non è possibile prevedere un’adeguata sostituzione del servizio; la vigilanza degli alunni nei convitti nelle ore notturne; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti tossici; garantire il pagamento degli stipendi al personale con contratto a tempo determinato; la cura e l’allevamento del bestiame nelle aziende agrarie. Il contingente per tale obbligo è stabilito a livello di singola istituzione scolastica, così come esplicitamente previsto dall'art. 6, comma 5 del CCNL 26.5.99.
Ci sono poi degli obblighi, da parte delle associazioni sindacali da rispettare. Occorre che le medesime comunichino alle scuole data e durata dello sciopero con un preavviso di almeno 15 giorni. Inoltre lo sciopero non può durare più di due giorni consecutivi e non si possono superare, nel corso dell’anno scolastico, le 8 giornate intere nella scuola dell’infanzia e primaria e le 12 giornate per tutti gli altri ordini e gradi.
Sempre nell’ottica che il servizio scolastico è un servizio essenziale, lo sciopero non può ritardare per più di tre giorni le scadenze ministeriali previste per l’iscrizione degli alunni e, nel periodo degli scrutini intermedi, più di cinque giorni le scadenze previste.
Non è un obbligo del lavoratore comunicare al dirigente scolastico la propria adesione allo sciopero, ma, proprio per l’organizzazione essenziale suddetta, sarebbe opportuno rendere nota la propria intenzione, in modo da rendere possibili le comunicazioni alle famiglie (ricordiamoci che nella stragrande maggioranza dei casi nelle scuole gli alunni sono minorenni) cinque giorni prima dello sciopero e contingentare il personale preposto.