Per concludere il nostro excursus riguardante i permessi usufruibili dal personale docente nella nostra rubrica Anief informa, vogliamo fare una carrellata su tutti i permessi che il personale a tempo indeterminato può richiedere, oltre a quelli già trattati e che sono rivolti anche al personale a tempo determinato. Sarà una trattazione molto schematica, lasciando la possibilità a chi ci legge di chiedere ulteriori informazioni contattando il nostro Ufficio relazioni con il pubblico al numero 091 7098355
Retribuiti per motivi personali o familiari: 3 giorni per anno scolastico con retribuzione intera, motivati con documentazione o autocertificazione, più 6 giorni di ferie da fruire durante le attività didattiche per le stesse motivazioni.
Per le Rsu: la RSU deve avere a disposizione un monte ore annuo di permessi retribuiti costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato nella scuola. Comunque i permessi non possono superare i 5 giorni per bimestre o comunque i 12 giorni lavorativi per anno scolastico. Tale permesso ha la retribuzione intera.
Per Rls: 40 ore annue oltre ai permessi sindacali con retribuzione intera.
Per la partecipazione a concorsi o esami: 8 giorni con retribuzione intera, comprensivi anche i giorni di eventuale viaggio.
Per lutto: 3 giorni per la perdita di genitori, coniugi, figli o parenti entro il 2° grado o affini entro il 1° grado. Non esiste un limite temporale in cui poterne usufruire; ciò non toglie che debba essere utilizzato in un lasso di tempo ragionevole dall’evento luttuoso. Sono retribuiti per intero.
Per Matrimonio: 15 giorni comprensivi la data del matrimonio fruiti in un unico periodo consecutivo in cui dovranno essere conteggiati anche i fine settimana. Se, per motivi organizzativi o legati all'attività aziendale, non sia possibile fruirne nei giorni immediatamente successivi alla cerimonia, tale periodo deve essere concesso entro i 30 giorni successivi al matrimonio. Da non dimenticare che, al rientro dal viaggio di nozze, o comunque dopo aver fruito del periodo di congedo, bisogna provvedere a consegnare al datore di lavoro il certificato di matrimonio entro 60 giorni dalla data di matrimonio. Tale permesso è retribuito per intero.
Per mandato parlamentare o consigliere regionale: tale permesso è fruibile per tutto il periodo del mandato e non comporta nessuna retribuzione. Nel caso in cui invece si chiede un permesso breve (periodo strettamente necessario) per espletare il mandato di consigliere comunale, provinciale e zonale tale permesso è retribuito per intero.
Per testimoniare un giudizio o per adempiere alle funzioni di giudice popolare: vengono concessi i giorni necessari per espletare la funzione e la retribuzione viene conferita per intero.
Per esercitare il diritto di voto: diritto di assenza per il tempo necessario al viaggio di andata e ritorno pari a 1 giorno per distanze fra i 350 ed i 700 km e 2 giorni per distanze superiori a 700 km da e per le isole. Tale permesso è retribuito per intero.
Per misure profilattiche: vengono concessi i giorni prescritti per la profilassi e sono retribuiti per intero.
Per partecipazione a convegni e congressi: 5 giorni per anno scolastico. Spettano solo ai dirigenti scolastici ed ai docenti e sono retribuiti per intero.
Per attività artistiche e/o sportive: 30 giorni per anno scolastico. Non può essere concesso nel corso del primo mese di lezioni, né dopo il 15 maggio o in periodo di valutazione degli allievi e non può essere frazionato in brevi periodi, ma va richiesto senza eccezioni in non più di due soluzioni.
Per missioni cattoliche: 2 anni valevole solo per gli insegnanti della scuola elementare senza retribuzione.
Per anno sabbatico: 1 anno ogni 10 anni valevole per dirigenti scolastici e docenti. Non è retribuito.
Per donazione sangue/plasma: 1 giorno. È retribuito per intero.
Per ricongiungimento al coniuge al coniuge in servizio all’estero: intero periodo del servizio. Senza retribuzione.
Per richiamo alle armi in tempo di pace: il permesso è concesso per i primi due mesi di richiamo alle armi e per tale periodo è retribuito per intero. L’eventuale periodo eccedente non è retribuito.