Un altro anno scolastico sta giungendo al termine e i docenti si apprestano a fare i conti con gli adempimenti obbligatori di fine anno. Uno di questi è la partecipazione agli scrutini finali
Secondo l’art. 29 comma 3 lettera c) del CCNL 2007, il docente è chiamato ad adempiere alle attività relative allo svolgimento degli scrutini rientranti nel piano delle attività funzionali approvato dal collegio docenti ad inizio di ogni anno scolastico. È utile sapere che la valutazione complessiva (profitto e condotta) degli allievi deve essere svolta al termine di ciascun trimestre o quadrimestre e solo al termine delle lezioni secondo quanto stabilito dall’art.192 comma 7 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; DPR n° 122/2009 art. 4, comma 5; 2, comma 6; 7, comma 2; Legge n° 169/2008 art. 2, comma 1.
Durante gli scrutini è richiesto il “collegio perfetto” presieduto dal presidente, dal dirigente scolastico o da un suo delegato che richiede la presenza di tutti i membri del consiglio di classe, pena l’annullabilità delle decisioni prese. Infatti, risulta obbligatoria la presenza di tutti i componenti del consiglio di classe per la validità e la trasparenza delle deliberazioni da assumere. A tal proposito, risulta necessario precisare che la valutazione non è del singolo docente e che di conseguenza i voti si ritengono proposti e decisi secondo una deliberazione assunta ove è necessario a maggioranza.
Per quanto riguarda il primo ciclo di istruzione, sono tenuti a partecipare i docenti contitolari della classe, i docenti che svolgono insegnamenti curriculari, i docenti di religione cattolica e di attività alternative all’insegnamento della religione cattolica. Secondo il principio del collegio perfetto, nel caso in cui un docente risulti assente, giustificandone l’assenza, risulta obbligatoria la sostituzione con un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Inoltre, per il secondo ciclo di istruzione oltre i docenti delle discipline, hanno l’obbligo di presenziarne anche gli insegnati tecnico pratici e gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio.
Al comma 1 dell’art.4 del DPR 122/2009 è scritto che i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ed infine, il docente di potenziamento che ha operato con ore aggiuntive all’interno della classe, in modo da assolvere ad un progetto del PTOF, partecipa allo scrutinio senza avere la possibilità di assegnare un voto che faccia media, ma offre elementi aggiuntivi al fine di valutare l’impegno e la maturità raggiunta da ogni singolo studente.