L’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) è una disciplina inserita nei curricoli scolastici a pieno titolo. La scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica viene esercitata dagli interessati (i genitori o dagli studenti negli istituti di istruzione secondaria superiore), al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line e, per le iscrizioni che non siano presentate on line, del modello nazionale denominato scheda B
L’eventuale scelta di non avvalersi dell’IRC comporterà che all’interno di ciascuna scuola sarà presentata la Scheda C che prevede le diverse opzioni alternative all’insegnamento della religione:
- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.
Le modalità di organizzazione dell’insegnamento della religione cattolica sono esplicate all’art. 2 comma 1 della Intesa per l’Insegnamento della Religione Cattolica nelle Scuole Pubbliche del 2012:
- il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione, neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento nel quadro orario delle lezioni;
- la scelta operata su richiesta dell’autorità scolastica all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l’iscrizione d’ufficio (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
- è assicurata, ai fini dell’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una tempestiva informazione agli interessati da parte del MIUR sulla disciplina dell’insegnamento della religione cattolica;
- l’insegnamento della religione cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica.
La Legge 107/2015 rimarca, con il comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione, ma per quanto riguarda l’insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e l’insegnamento della Materia Alternativa ad essa tutto è rimasto invariato. Sia l’Insegnamento della Religione Cattolica sia l’Insegnamento Alternativo ad esso sono insegnamenti facoltativi, ma che devono essere offerti obbligatoriamente dalle istituzioni scolastiche per rendere effettiva la scelta compiuta dalle famiglie degli studenti al momento dell’iscrizione ad una scuola pubblica.