Il personale Ata di ruolo può, in virtù dell’art. 59 del CCNL 2006/2009, accettare, nell’ambito del comparto scuola, un incarico a tempo determinato in un altro profilo o con una qualifica diversa (per esempio come docente) per tre anni, mantenendo la titolarità della sede. Accettando l’incarico perderà lo status di personale a tempo indeterminato e sarà sottoposto alla normativa che riguarda il personale a tempo determinato
In questo caso quando potrà fruire delle ferie? Potranno essere monetizzate?
Troviamo la risposta a questi quesiti esaminando le disposizioni dettate in materia di ferie dal Contratto Nazionale per la Scuola e facendo riferimento all’orientamento applicativo dell’Aran (SCU 14). L’art 13 comma 8 del CCNL (norma comune per il personale docente e Ata a tempo indeterminato e determinato) enuncia che le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili tranne quanto previsto dal comma 15 (all’atto di cessazione del rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti non siano state fruite). Il comma 10, del medesimo articolo, stabilisce che la fruizione delle ferie non godute a causa di particolari esigenze di servizio o di motivate esigenze di carattere personale e di malattia possa essere differita.
Pertanto, visto che al rientro dall’incarico provvisorio l’interessato continua il suo rapporto a tempo indeterminato non ci sono le condizioni per una liquidazione sostitutiva delle ferie maturate e non godute (l’Aran si esprime in tal senso). In considerazione di ciò le ferie dovrebbero essere concesse al rientro nella sede di titolarità.