Spesso al nostro Ufficio Relazioni Pubbliche pervengono richieste di chiarimento sulla possibilità o meno di poter svolgere un’altra attività lavorativa oltre a quella di docente scolastico. Cercheremo di chiarire la questione esplicitando quali attività è possibile svolgere e quali no ed in quale modalità
Secondo la Costituzione italiana all’art. 98 “I pubblici impiegati [pertanto anche i dipendenti della scuola] sono al servizio esclusivo della Nazione”. Tale principio viene ribadito e specificato all’art. 508 del D.Lgs. 297/1994 dove vengono specificate tutte le incompatibilità che esistono per i dipendenti pubblici della scuola nello svolgere altri lavori.
Di seguito riportiamo tale articolo:
- Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
- Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
- Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il Dirigente Scolastico possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
- Avverso il provvedimento del direttore didattico o del Dirigente Scolastico è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
- Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
- Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
- L'ufficio di docente, di direttore didattico, di Dirigente Scolastico, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
- Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
- L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
- Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, ne può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
- Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi si società cooperative.
- Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
- L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
- Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.
- Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del Dirigente Scolastico, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
- Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.
Mentre leggiamo all’art. 1 comma 58 della legge 68/1996:
“La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L’amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa …”.
Quindi il personale della scuola non può:
- svolgere attività imprenditoriale;
- svolgere impieghi alle dipendenze di privati;
- cumulare impieghi pubblici (salvo quelli stabiliti dalla legge);
- partecipare in qualità di socio in società (tranne la responsabilità del socio non sia limitata da legge o atto costitutivo);
- ricoprire carica di presidente o amministratore in società di capitali.
Esistono comunque delle attività che si possono svolgere, anche senza autorizzazione da parte del dirigente scolastico:
- collaborazione con giornali, riviste etc.;
- utilizzo economico di proprie opere di ingegno;
- partecipazione a convegni e seminari;
- incarichi in cui è previsto solo il rimborso delle spese documentate;
- incarichi per cui il dipendente è posto in aspettativa, comando fuori ruolo;
- gli incarichi sindacali;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare;
- incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.
Per quanto riguarda il personale scolastico con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50% può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, basta che non si crei conflitto o si pregiudichino le esigenze di servizio. Quindi per ottenere un contratto a tempo indeterminato nella scuola occorre che il candidato risulti inoccupato o che, all’atto dell’assunzione del ruolo, rinunci all’altro lavoro (o faccia richiesta di part-time nella scuola e part-time al suo impiego precedente, sempre che gli venga accordato da entrambe le istituzioni).
Nel caso in cui un impiegato della scuola volesse invece “sperimentare” un nuovo lavoro, la normativa prevede un periodo di aspettativa (CCNL 2007 art. 18/3 e legge 183/10 art. 18/2) fino ad un massimo di 12 mesi. Ovviamente al termine di tale periodo il docente dovrà fare una scelta, se proseguire il nuovo impiego o rientrare a svolgere la sua attività di docente.
Quanto detto fino ad ora vale per il personale della scuola a tempo indeterminato. Tutti quei docenti che, sono ancora in attesa del ruolo e pertanto svolgono attività di supplenza breve, saltuaria o annuale non hanno un vincolo di esclusività con la Pubblica amministrazione (in questo caso la scuola) anche se con qualche deroga.
Questo significa che un lavoratore con contratto a tempo determinato, di qualsivoglia natura (in attività pubbliche o private) può assumere un incarico di supplenza nella scuola. Anche chi possiede una partita IVA e, quindi, svolge la propria professione come libero professionista, può contrarre una supplenza nella scuola, ma questo non è possibile, secondo l’art. 4 dell’Ordinanza Ministeriale 446/97, se l’altro lavoro è sempre nella pubblica amministrazione.