Ormai l’anno scolastico volge al termine, ma vogliamo affrontare come argomento il diritto delle famiglie a garantire ai propri figli un insegnante di sostegno che sia qualificato, che garantisca l’insegnamento dall’inizio dell’anno scolastico e che possa garantire tutte le ore didattiche del ragazzo/bambino stesso
Sembra scontato che sia cosi, ma “la storia” ci insegna che non lo è. Secondo l’allegato del D.M. 797/2016 alla voce “inclusione e disabilità” la diversità deve essere intesa come uno stimolo che innalzi l’apprendimento degli alunni sia con disabilità/disturbi che di tutta la popolazione scolastica in genere.
Secondo i dati ISTAT relativi all’anno 2017/2018 si hanno un totale di 56.690 scuole per ogni ordine e grado, frequentate da 272.167 alunni con sostegno su un totale di 8.779.580 alunni (3.1%) per un totale di circa 156 mila insegnanti di sostegno. Stando a questi dati il rapporto è pari a 1,5 alunni per insegnante di sostegno (mentre la legge 244/2007 ne prevede 2), pertanto migliore rispetto alla normativa, ma vista la carenza di docenti specializzati spesso si riscontra una quota di insegnanti selezionata dalle liste curriculari senza specializzazione.
Il personale in possesso del titolo di specializzazione, anche conteggiando quei docenti che conseguiranno il TFA sostegno, è ancora esiguo a fronte delle 427.728 classi attivate, le classi con almeno un alunno con disabilità sono state 192.606.
Il caso è annoso e sicuramente crea molti interrogativi sia per i docenti che, soprattutto, per le famiglie che hanno figli in condizione di disabilità e vorrebbero, giustamente, che al proprio figlio venisse assegnato un docente sin dall’inizio dell’anno e che questi sia un docente specializzato e che fosse assegnato per tutte le ore necessarie per fornire un supporto opportuno alle necessità specifiche.
Al vaglio in questi giorni il Dl 66/2017, a cui sono state apportate alcune modifiche di forma ma anche sostanziali che puntualizzano quelli che sono i passi principali:
·Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica stabilite secondo l’art. 4 della legge 104/92. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
·Il profilo di funzionamento che definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali utili per l'inclusione scolastica. Tale profilo è redatto con la collaborazione dei genitori degli alunni con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell’istituzione scolastica ove è iscritto lo studente.
·Il progetto individuale normato all’art. 14 della legge 328/2000 è redatto dal competente Ente locale d’intesa con la competente Azienda sanitaria locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità e la partecipazione di un rappresentante dell’istituzione scolastica interessata.
·Il Piano educativo individualizzato che individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall’intera comunità scolastica per il soddisfacimento dei bisogni educativi individuati ed ancora esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell’ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell’ambito del plesso scolastico e le risorse professionali da destinare all’assistenza, all’autonomia e alla comunicazione.
·Il Piano per l'inclusione predisposto da ciascuna da ciascuna istituzione scolastica nel Piano triennale dell’offerta formativa dove si definiscono le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compreso l’utilizzo complessivo delle misure di sostegno sulla base dei singoli alunni, e, nel rispetto del principio di accomodamento ragionevole, per il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché' per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
·I Gruppi per l'inclusione scolastica. Gli articoli dal 4 al 9 del DM. 66/17 vengono quasi integralmente riscritti.
·I Centri Territoriali di Supporto (CTS) che sono istituzioni scolastiche di riferimento per la consulenza, formazione, collegamento e monitoraggio a supporto dei processi di inclusione, per lo sviluppo, la diffusione e il miglior utilizzo di ausili, sussidi didattici e di nuove tecnologie per la disabilità. I CTS, al fine di ottimizzare l’erogazione del servizio, attivano modalità di collaborazione con i GIT per il supporto alle scuole del territorio per i processi di inclusione.