Oggi trattiamo un argomento che spesso perviene al nostro Ufficio Relazioni con il Pubblico attraverso domande e che ancor più spesso crea infiniti dubbi e perplessità: l’infortunio del personale scolastico in ogni ordine e grado
L’Ente preposto ad offrire assistenza contro gli infortuni è l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro). Pertanto anche nella scuola sono protetti dagli infortuni sia il personale scolastico che gli alunni che svolgono esercitazioni di lavoro o macchine (anche informatiche o elettriche) per l’espletamento dei compiti del proprio ufficio o lavoro.
Quindi per i lavoratori della scuola la garanzia assicurativa obbligatoria si ha solo per le prestazioni che si inquadrano nelle attività protette e in regime di esonero. La scuola pertanto non è tenuta ad accendere la posizione assicurativa per i dipendenti, né tantomeno a corrisponderne i relativi contributi. L’INAIL, come previsto da legge, indennizzerà l’infortunio coperto da garanzia assicurativa e otterrà dallo Stato il rimborso della spesa.
Le prestazioni economiche erogate dall’INAIL non sono soggette a tassazione e non sono pignorabili né cedibili. Tali prestazioni godono del principio dell’automaticità ovvero anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo l’INAIL tutela il lavoratore (che rientra nei requisiti di sua competenza che esplicheremo successivamente) mediante prestazioni economiche, sanitarie ed integrative.
Cercheremo in questo contesto di specificare le competenze dell’INAIL in modo da fugare dubbi di attribuzione dell’eventuale danno.
Con l’assicurazione all’INAIL il datore di lavoro (la scuola e pertanto il dirigente scolastico che la rappresenta e lo Stato - quale ente pubblico erogatore del servizio) viene esonerato dalla responsabilità civile degli eventuali infortuni ai suoi dipendenti (ma non dalle eventuali responsabilità penali).
L’obbligo assicurativo all’INAIL vi è se sono compresi due requisiti:
- Oggettivi, ovvero attività comprese nel DpR 1124/65 art. 1.
- Soggettivi, ovvero i soggetti compresi nel succitato DpR all’articolo 4 comma 5 (“gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche o di lavoro”).
In buona sostanza, se il dipendente della scuola (o lo studente) svolge attività tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o deve utilizzare, per svolgere il proprio compito, macchinari o attrezzature o utensili che richiedono l’impiego manuale, deve essere assicurato all’INAIL altrimenti la sua assicurazione non è obbligatoria e in quel caso gli istituti o i lavoratori possono ricorrere ad altri tipi di assicurazione privata.
La tutela copre ogni incidente avvenuto in occasione di lavoro da cui proviene la morte, l’inabilità permanente o assoluta per più di tre giorni.
Per “occasione di lavoro” si intendono tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l’attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. A provocare l’eventuale danno possono essere:
- elementi dell’apparato produttivo;
- situazioni e fattori propri del lavoratore;
- situazioni ricollegabili all’attività lavorativa.
Quindi non basta che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro; deve anche esistere un rapporto indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.
Ovviamente sono esclusi gli infortuni occorsi ad un comportamento estraneo al lavoro, quelli simulati dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso.
Infortunio in itinere
L’INAIL tutela il lavoratore anche durante il normale tragitto di andata e ritorno del lavoratore tra l’abitazione ed il luogo di lavoro. Occorre però precisare che non rientrano nella copertura le deviazioni del normale percorso (tranne quelle necessarie per accompagnare i figli a scuola) casa-lavoro. Il normale percorso è quello più breve ed ottimale stabilito per raggiungere il luogo di lavoro e sono compresi nell’assicurazione l’utilizzo di mezzi pubblici o a piedi verificandone orari e compatibilità col tragitto lavorativo. Per quanto riguarda i mezzi privati, compresa anche la bicicletta (salvo alcune eccezioni), questi non sono compresi nella copertura, tranne per comprovate necessità.
Esistono però delle eccezioni:
- deviazioni del normale tragitto effettuate per direttive dettate dal datore di lavoro;
- deviazioni dovute da causa di forza maggiore (esempio un guasto meccanico) o necessità essenziali o improrogabili o per adempimento ad obblighi penalmente rilevanti (come prestare soccorso durante un incidente).
Comunicazione dell’infortunio
In caso di infortunio anche in itinere, è obbligo del lavoratore informare (o far informare in caso di impossibilità) il datore di lavoro anche per danni di lieve entità attraverso o il pronto soccorso o tramite il proprio medico curante, trasmessi telematicamente.