Anche quest’anno è quasi arrivato il fatidico momento della presentazione della domanda di assegnazione provvisoria, considerata da molti lavoratori della scuola lontani da casa l’unica ancora di salvezza per poter rimanere, almeno un anno, con la propria famiglia. Il 12 giugno 2019 è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo nazionale concernente le future operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
Il contratto, di validità giuridica triennale (aa.ss. 2019/20, 2020/21, 2021/22), regolerà la mobilità annuale del personale docente, educativo ed Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica fino all’a.s. 2018/19).
Non è consentita la presentazione delle istanze al personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente all’inizio dell’a.s. 2019/20, fatto salvo i docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 (le cui graduatorie sono state pubblicate entro il 31/08/2018).
L’assegnazione provvisoria può essere richiesta solo per due motivi (art. 7 comma 1 CCNI 2019/22):
- Ricongiungimento a: figli o affidati di minore età con provvedimento giudiziario, coniuge o parte dell’unione civile, convivente (compresi parenti o affini) purchè la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, genitore. È possibile scegliere liberamente a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo.
-Gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione anagrafica.
Il personale docente potrà presentare la domanda sul portale Istanze On Line dal 9 al 20 luglio 2019; invece il personale Ata, il personale educativo, il personale docente assunto con ex DDG 85/2018 e il personale docente dei licei musicali e coreutici potranno presentare la domanda di assegnazione in modalità cartacea, nella stessa tempistica del personale docente sopra indicata.
L’assegnazione può essere richiesta per una sola provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola dell’infanzia e della primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado e per il personale ata. Come preferenze è possibile indicare: scuole, comuni, distretti, provincia.
È importante ricordare che non è richiesto il requisito del superamento dell’anno di prova per poter richiedere l’assegnazione nel proprio ordine e grado di scuola. Invece, se il docente intende richiedere altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione in aggiunta ed in subordine rispetto alla classe di concorso di titolarità, dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la mobilità professionale (ovvero il possesso del titolo di abilitazione all’insegnamento per la classe per cui si presenta domanda, il superamento dell’anno di prova).
È possibile richiedere l’assegnazione nella provincia di ricongiungimento anche se si è ottenuto un trasferimento/passaggio interprovinciale con le operazioni di mobilità. Non è invece possibile richiedere l’assegnazione all’interno del proprio comune di titolarità, salvo nei casi di comuni con più distretti sub-comunali da coloro che si avvalgono di una delle precedenze elencate per ordine di priorità all’art. 8 comma 1 del CCNI 2019/22. Infine, ulteriore e sostanziale novità riguarda l’assegnazione sui posti di sostegno per i docenti privi di titolo di specializzazione (art. 7 comma 14 CCNI 2019/22).
Tale richiesta può essere presentata solo per le domande si assegnazione provvisoria interprovinciale dai docenti che stanno per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, da coloro che hanno prestato almeno un anno su servizio sul sostegno (anche a tempo determinato). Tra i docenti che utilizzeranno tale possibilità, avranno la priorità: i genitori con figli disabili (art. 8, comma 1, punto IV, lettera G), i genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, comma 1, punto IV, lettera L) e i genitori con figli di età compresa tra i 6 e i 12 anni (art. 8, comma 1, punto IV, lettera M).