Lunedì 24 giugno sono stati pubblicati i trasferenti ed i passaggi di cattedra e di ruolo. Per la mobilità sono stati utilizzati il 50% dei posti disponibili. Di seguito i dettagli
Nel triennio di riferimento le percentuali sono:
- 2019/20 40% ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi;
- 2020/21 30% ai trasferimenti interprovinciali e 10% ai passaggi;
- 2021/22 25% ai trasferimenti interprovinciali e 25% ai passaggi.
Ricordiamo che la mobilità è stata articolata in:
- Fase comunale.
- Fase provinciale.
- Fase interprovinciale.
Dall’attuale anno scolastico, 2019/2020, tutti i docenti sono titolari su scuola. Quindi tutti i docenti che risultano “soddisfatti” dal movimento volontario su scuola devono permanere per tre anni nella scuola di nuova titolarità senza poter fare più mobilità per il triennio. In seguito a questo dal 9 al 20 luglio 2019 inizieranno le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie.
Quindi andremo adesso a “spiegare” sinteticamente il CCNI riguardante appunto questi movimenti.
Il CCNI ha validità triennale, pertanto gli anni presi in considerazione sono 2019/20 – 2020/21 – 2021/2022. Bisogna tenere presente che, a prescindere dagli esiti della mobilità, può essere richiesta l’assegnazione provvisoria purché sussistano i requisiti specificati nel contratto.
Grande novità di quest’anno è quella riguardante i docenti al terzo anno FIT le cui graduatorie verranno pubblicate entro il 31 agosto.
Sarà necessario indicare le preferenze tramite i codici di scuola, comune, distretto, provincia.
I docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria potranno indicare fino a 20 preferenze, mentre i docenti della scuola secondaria potranno indicare fino a 15 preferenze. Entrambi i gradi potranno esprimere le proprie preferenze in una sola provincia.
Può richiedere l’assegnazione provvisoria, il personale scolastico di ruolo che intende chiedere ricongiungimento al figlio, al coniuge o parte dell’unione civile o al genitore o parenti affini (che però siano conviventi anagraficamente da almeno 3 mesi); chi, tramite comprovante certificazione sanitaria, ha delle particolari esigenze di salute indicando obbligatoriamente il codice del comune di ricongiungimento prima degli altri comuni; il personale che ha gravi esigenze di salute certificate; chi richiede di ricongiungersi al genitore. Nel caso in cui non venisse inserita la preferenza del comune di ricongiungimento la domanda non viene annullata, ma viene limitata alle sole preferenze espresse per il comune di ricongiungimento.
Secondo l’art. 4 del CCNI i docenti possono chiedere assegnazione per altre classi di concorso o altro grado di istruzione (avendone ovviamente l’accesso), ma l’assegnazione nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella tra gradi diversi o diverse classi di concorso devono tenere presente che tale richiesta è in aggiunta a quella espressa per il proprio posto o classe di concorso.
L’assegnazione su posto di sostegno, avendone ovviamente l’abilitazione (o avendo svolto almeno un anno di servizio sul sostegno), è subordinata alla richiesta su posto comune se la richiesta viene fatta su posto comune.
Importante: resta il vincolo quinquennale sul posto di sostegno o posto di tipo speciale e ad indirizzo didattico differenziato.
Novità di quest’anno è che i docenti assunti con DDG 85/18 che sono al terzo anno FIT, con graduatoria di merito pubblicata entro il 31/8/18, possono partecipare alle domande di assegnazione.
Non è possibile fare richiesta di assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, tranne nei comuni suddivisi in più distretti se beneficiari di precedenza o nel caso in cui il richiedente non abbia gravi motivi di salute o una disabilità.
Può richiedere l’utilizzazione: il personale scolastico di ruolo dichiarato in soprannumero rispetto all’organico della scuola di titolarità; il personale in esubero provinciale o senza sede definitiva può essere utilizzato prima a domanda e poi d’ufficio in base alle abilitazioni ed ai titoli posseduti, nel caso in cui manchino disponibilità nella classe di concorso o tipologia di posto di titolarità; il personale che richiede di essere utilizzato nella precedente scuola di titolarità e che risulti soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei nove anni precedenti, trasferito a domanda condizionata o, nel caso non abbia presentato domanda, d’ufficio; il personale restituito al ruolo con sede di titolarità non compresa tra quella espressa nella domanda o che è stato restituito al ruolo oltre i termini di presentazione della domanda di mobilità; il personale appartenente a ruoli o classi di concorso in esubero che vuole essere utilizzato in altri ruoli (di cui possiede il titolo) o su sostegno anche senza titolo nell’ambito del ruolo di appartenenza nella provincia e nei limiti dell’esubero; il personale titolare su posto comune che chiede di essere utilizzato solo su sostegno (con titolo di specializzazione) nello stesso ordine di scuola; il personale titolare su posto comune che vuole essere utilizzato nelle carceri, nei CPIA e nei percorsi di secondo livello (serali); il personale della scuola primaria titolare su posto comune, con titolo per l’insegnamento della lingua inglese, che vuole essere utilizzato o nella scuola di titolarità o su altra scuola sul posto dell’inglese; il personale, pur non in soprannumero, che vuole essere utilizzato nella scuola primaria per la diffusione della cultura musicale.
Per quanto riguarda la valutazione dei titoli del personale docente ed educativo relativi alle utilizzazioni viene fatta da ciascuna istituzione scolastica in cui si presta servizio. Sarà invece competenza dell’istituto in cui si presta servizio fare la valutazione nel caso in cui questo non coincidesse con l’istituto in cui si presta il servizio. Per il personale in esubero su provincia la competenza sulla valutazione ricade sugli uffici territorialmente competenti.
Importante: per la valutazione dei titoli si tiene conto anche dell’anno in corso; per ottenere il punteggio del comune di residenza del familiare a cui ci si vuole ricongiungere, occorre che quest’ultimo vi risieda effettivamente quindi con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi; l’età dei figli è riferita al 31 dicembre dell’anno della domanda; a parità di punteggio e precedenze ha priorità il più anziano anagraficamente.
L’unica documentazione da presentare è quella riguardante le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni relative alle precedenze e le certificazioni mediche da allegare on line o in maniera cartacea alla scuola di servizio.