Ogni anno sono numerosi i docenti che attendono la finestra temporale per poter integrare i propri titoli, come è accaduto entro il 1° febbraio 2019 per coloro che potevano inserire il titolo di specializzazione sul sostegno, nonché il riconoscimento della precedenza nell’attribuzione delle supplenze da III fascia. Il D.M. 666 del 15 luglio 2019 e successivamente la nota MIUR n. 33276 del 19 luglio a.c. hanno modificato i commi 1 e 2 del D.M n.326 del 3 giugno 2015 prevedendo un’unica finestra temporale fissata al 1° ottobre di ciascuna anno scolastico, in sostituzione delle finestre temporali precedentemente fissate al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno scolastico
In particolare, l’art.1 comma 1 e comma 2 riportano quanto segue:
- nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto di i, ii e iii fascia concernenti la scuola secondaria di i e ii grado, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in ii fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento;
- nelle more della costituzione triennale delle graduatorie di istituto concernenti la scuola dell’infanzia e primaria, i soggetti che acquisiscono il titolo di abilitazione entro il 1° ottobre di ciascun anno possono richiedere l’inserimento in ii fascia delle graduatorie di istituto e sono posizionati in un elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento.
Da ciò si evince che i docenti dovranno attendere il 1° di ottobre di ogni anno per poter aggiornare la graduatoria d’istituto.