L’approfondimento del sindacato su periodo di prova, permessi, congedi e altro del personale Ata
All’art. 30 troviamo il Periodo di prova: si va da due mesi per i dipendenti inquadrati nelle aree A e AS a e quattro mesi per i restanti profili B, C e D.
Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso dell’interessato, i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Si tiene conto, per il conteggio, solo del periodo effettivamente prestato. Il periodo è sospeso in caso di assenza per malattia, dove si ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per massimo sei mesi. Sono soggetti allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova. Superato il periodo di prova il dipendente è confermato in servizio con riconoscimento dell’anzianità di servizio dal giorno dell’assunzione.
All’art. 31, Permessi e congedi: 3 giorni di permesso per lutto; 8 giorni di permesso per concorsi o esami (ivi compresi i giorni per il viaggio); 15 giorni in occasione del matrimonio. Si ha diritto a 18 ore di permesso retribuito nell’anno scolastico per motivi personali o familiari. Tali permessi non riducono le ferie, sono fruibili solo a ore e non per frazioni di queste, non possono essere fruiti in concomitanza con altri permessi orari.
All’art. 32, Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge: si ha diritto ai 3 giorni di permesso di cui all’art. 33 comma 3 della legge 104/92. Tali permessi concorrono al computo delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati nel limite massimo di 18 ore mensili. Inoltre si ha diritto ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni di legge come: donazione sangue/midollo, permessi lutto, congedo matrimoniale.
Art. 33, Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici: il dipendente ha diritto a usufruire di massimo 18 ore annue per l’espletamento di visite, terapie e prestazioni specialistiche o esami diagnostici fruibili sia su base giornaliera che oraria. Tali permessi sono sottoposti allo stesso regime economico ai fini del periodo di comporto.
Art. 34, Commissione per l’ordinamento professionale personale Ata: la Commissione viene istituita presso l’ARAN con la partecipazione di una rappresentanza del MIUR per: effettuare un’analisi delle caratteristiche dell'attuale sistema di classificazione professionale; valutare efficacia ed appropriatezza di tale sistema; verificare le declaratorie di area, in relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle conseguenti esigenze di fungibilità delle prestazioni e di valorizzazione delle competenze professionali; verificare la possibilità di rappresentare e definire in modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove figure professionali, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di incentivare comportamenti innovativi; verificare il sistema di progressione economica all'interno delle aree al fine di valorizzare le competenze professionali acquisite e l'esperienza professionale maturata.