Continuiamo a trattare l’argomento sulle sanzioni per chi ha ottenuto una supplenza sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto
La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia.
La mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie.
L’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Infine, per chi riceve una convocazione per delle supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria, tutte le sanzioni sono stabilite dall’articolo 8, comma 1 lettera c, del DM 131 del 13 giugno 2007.
Ribadiamo che tutti gli effetti e le sanzioni sopra elencante si applicano solo ed esclusivamente all’anno scolastico di riferimento. A settembre dell’anno scolastico successivo ogni effetto decade.