Per quanto concerne le supplenze brevi fino a 10 giorni conferite nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, tutte le sanzioni sono stabilite dall’articolo 8, comma 1 lettera c, del DM 131 del 13 giugno 2007
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell’infanzia e primaria:
- la mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale comporta la cancellazione dell’aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall’elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze ai sensi dell’articolo 7, comma 7. Tale sanzione si applica solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l’attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all’atto dell’interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione; per gli aspiranti parzialmente occupati aventi titolo al completamento d’orario, la rinuncia non dà luogo ad alcuna sanzione.
- la mancata assunzione in servizio dopo l’accettazione comporta la medesima sanzione di cui al precedente punto b/2;
- l’abbandono della supplenza comporta la medesima sanzione di cui al punto b/3.
Ribadiamo che tutti gli effetti e le sanzioni sopra elencante, si applicano solo ed esclusivamente all’anno scolastico di riferimento. A settembre dell’anno scolastico successivo, ogni effetto decade.