Una delle novità introdotte dalla legge 107/2015 è stato l’organico di potenziamento che consente di mettere a disposizione delle scuole posti di insegnati non utilizzati per il funzionamento delle classi da impegnare per attivare la flessibilità organizzativa e didattica, utili per migliorare l’apprendimento. L’impiego dell’organico di potenziamento è analiticamente previsto nel comma 7 dell’art. 1 della legge 107/2015: flessibilità didattica (organizzazione modulare di tempi e gruppi, quote di autonomia e flessibilità classi aperte, didattica laboratoriale. Didattiche innovative, didattica per competenze); flessibilità organizzativa (integrazione in “verticale” tra gradi scolastici, aumento del tempo scuola, attività opzionali, apertura pomeridiana, ampliamento offerta formativa); figure professionali e organizzative (oltre ai collaboratori, coordinatore personalizzazione curricoli, animatore digitale, tutor per la formazione, supporto alternanza)
Il CCNL 2016/2018 ha apportato ulteriori modifiche alla gestione del potenziamento (e dei docenti quindi utilizzati su tali posti): non esistono docenti titolari di potenziamento; spesso i docenti utilizzati sulle attività di potenziamento vengono utilizzati su orario flessibile e talvolta sono abilitatati per una materia che nella scuola in cui prestano servizio non esiste nemmeno.
Secondo la formulazione del CCNL 2016/2018 agli articoli 27 28. Art. 27 (profilo professionale docente) “Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.”; art. 28 (attività dei docenti) “Fermo restando l’articolo 28 del CCNL 29/11/2007, l’orario di cui al comma 5 di tale articolo può anche essere parzialmente o integralmente destinato allo svolgimento di attività per il potenziamento dell’offerta formativa di cui al comma 3 o quelle organizzative di cui al comma 4, dopo aver assicurato la piena ed integrale copertura dell’orario di insegnamento previsto dagli ordinamenti scolastici e nel limite dell’organico di cui all’art. 1, comma 201, della legge n. 107/2015. Le eventuali ore non programmate nel PTOF dei docenti della scuola primaria e secondaria sono destinate alle supplenze sino a dieci giorni. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 28, comma 8, del CCNL 29/11/2007, qualunque riduzione della durata dell’unità oraria di lezione ne comporta il recupero prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti. Il potenziamento dell’offerta formativa comprende, fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 29/11/2007, le attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione previste dal piano triennale dell’offerta formativa, ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici, per l’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le predette attività sono retribuite, purché autorizzate, quando eccedenti quelle funzionali e non ricomprese nell’orario di cui al presente articolo.”
Il docente di potenziamento può essere sostituito, secondo quanto stabilito dalla nota MIUR 2852 del 5 settembre 2016, solo per la sostituzione delle ore di lezione curriculari e cioè di quelle ore con attività di carattere curricolare previste dal piano dell’offerta formativa che prevendono la presenza degli alunni, anche oltre l’orario strettamente previsto dagli ordinamenti. Quindi si può ricorrere alla nomina di un supplente: assenza di un docente di potenziamento della primaria utilizzando per consentire il funzionamento a tempo pieno di una classe; assenza di un docente di potenziamento che copre per sei ore il posto del docente parzialmente esonerato per svolgere funzioni di staff; assenza di un docente di potenziamento coinvolto in attività di insegnamento organizzate per gruppi di alunni; assenza di un docente impegnato in progetti di recupero/prevenzione/dispersione, etc. che si effettuano con gli studenti, anche in orario aggiuntivo; assenza di un docente impegnato in attività di ampliamento dell’offerta formativa per insegnamenti aggiuntivi anche oltre l’orario d’obbligo.
Nel caso in cui, nei succitati esempi, non vi fosse la sostituzione, si finirebbe per compromettere inevitabilmente tutte le attività programmate e svolte, mediante l’utilizzo dei posti di potenziamento, in orario aggiuntivo a quello curricolare.
L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA
I dirigenti possono disporre delle assegnazioni quasi senza limiti, alla luce della nuova definizione del così detto organico dell’autonomia consacrata all’art. 1 comma 5 della legge 107/2015, secondo cui i “docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”.
Tale norma, che è considerata la norma giustificativa del potere di disporre il trasferimento sul potenziamento, supera la vecchia distinzione formale tra organico “di diritto” ed organico “di potenziamento”, rendendo neutri, ai fini della realizzazione degli obbiettivi della riforma, le distinzioni tra i docenti con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione e di progettazione e coordinamento.
In un decreto cautelare del Tribunale di Napoli (n. 1067 del 23 marzo 2017: RG n. 24553/2016) si afferma che “l’organico dell’autonomia è concepito come un corpus unitario nel quale confluiscono senza distinzione alcuna tutti i docenti, oltre a quelli curricolari di sostegno e di potenziamento anche quelli a cui vengono affidati compiti di coordinamento e progettazione. Nella prospettiva delineata dal comma 5 per cui l’organico dell’autonomia è funzionale a realizzare in modo effettivo offerta formativa, tutti i docenti devono contribuire alla sua piena attuazione e dunque possono essere destinati ad attività varie di insegnamento, potenziamento o se, docenti di staff, ad attività di coordinamento di staff, ad attività di coordinamento ed organizzazione”.
Inoltre la circolare MIUR n. 2582 del 5 settembre 2016 ha ribadito che tutti i docenti dell’organico dell’autonomia contribuiscono alla realizzazione dell’offerta formativa e che non esiste distinzione concettuale tra docenti curricolari e docenti di potenziamento, ma che, in coerenza con quanto previsto dal comma 63 art. 1 legge 107/2015, nell’organico dell’autonomia confluiscono posti comuni, posti per il sostegno e posti per il potenziamento dell’offerta formativa.
Sebbene il potenziamento sia stato concepito come uno strumento di integrazione delle conoscenze acquisite dagli alunni durante lo svolgimento delle lezioni, esso si è tradotto nella “messa a disposizione” di tutti quei docenti che, avendo difficoltà a trovare una sistemazione sono poi costretti a fare da “tappabuchi” ai colleghi assenti o comunque ad essere impiegati per attività poco qualificanti dal punto di vista professionale ed in ogni caso lontane dagli obbiettivi del “potenziamento”.
Il potere del dirigente scolastico di trasferire sul potenziamento i docenti dei posti comuni è sottoposto ad almeno tre limiti: il primo limite attiene alle modalità di esercizio del potere dirigenziale, il quale è sottoposto alle regole generali delineate nel d.lgs 297/94 (Testo unico in materia scolastica), con riferimento all’art. 396 comma 2 lettera d. dove si prevede che al personale direttivo spetta “procedere alla formazione delle classi, dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e delle proposte del collegio dei docenti”. A sua volta, l’art. 7 comma 2 lettera b stabilisce che il collegio dei docenti “formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l0assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o di istituto”. Quindi non è consentito al dirigente scolastico spostare i docenti dalle classi curriculari al potenziamento, adducendo a giustificazione l’ampiezza delle misure adottabili nell’ambito del tracciamento dall’organico dell’autonomia. Piuttosto, l’assegnazione dei docenti deve necessariamente avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal Consiglio di Istituto, al quale spetta l’elaborazione dei criteri generali per la formazione e l’assegnazione delle classi, su concorde proposta del consiglio dei docenti.
Il secondo limite attiene alla predeterminazione delle classi da adibire al potenziamento nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). Spetta infatti a tale atto di macro organizzazione prevedere, con il dovuto anticipo rispetto all’inizio dell’anno scolastico, le classi da adibire al potenziamento. Al dirigente scolastico non è consentito assegnare un docente al potenziamento ove la classe di insegnamento in cui è titolare non sia stata inserita tra quelle destinate al potenziamento medesimo. Non è neanche consentito modificare il PTOF in data successiva all’inserimento del docente, in modo da giustificare ex post il trasferimento su un posto del potenziamento.
Il terzo limite attiene al rispetto dei generali principi della buona fede oggettiva e della correttezza.