Il comitato di valutazione del servizio dei docenti è un organo collegiale istituito nel 1974 col DPR n. 416, le cui direttive saranno esplicitate col DPR n. 417/74. Tale Decreto traccia le prime linee guida di una scuola moderna, vengono stanziati fondi a cui, a seconda della regione e delle esigenze del territorio, si potrà attingere, portando al primo passo verso l'autonomia scolastica; nello specifico dando autonomia amministrativa per quanto concerne le spese amministrative e didattiche ai circoli didattici e agli istituti scolastici di istruzione secondaria.
Compiti di maggiore rilievo del Comitato di valutazione, dalla sua istituzione, sono: la valutazione del periodo di prova del personale docente, dovendo tener conto delle qualità intellettuali, della preparazione culturale e professionale, anche con riferimento a eventuali pubblicazioni; nel caso di una sanzione disciplinare, la valutazione sulla diligenza del comportamento nella scuola, l'efficacia dell'azione educativa e didattica e della sua riabilitazione per valutare se il docente abbia mantenuto una condotta meritevole per almeno due anni.
Il d.lgs. 297 del 1994 conferma l’istituzione del Comitato di valutazione del servizio dei docenti e specifica ulteriormente i suoi compiti. I docenti facenti parte sono eletti in seno al collegio dei docenti; il Comitato è formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne è il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 docenti quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure più di 50 docenti. Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti ha il compito della valutazione del servizio di cui all'articolo 448, del succitato decreto legislativo, su richiesta dell'interessato ed esercita altresì le competenze previste dagli articoli 440 e 501 in materia di anno di formazione del personale docente del circolo o istituto e di riabilitazione del personale docente. La durata del suo incarico è di un anno scolastico, ha un suo segretario le cui funzioni sono attribuite dal presidente.
Ulteriori modifiche con la legge 107 del 2015 art 1: il comitato di valutazione del servizio dei docenti (art 1 comma 129) assume il nome di “Comitato di valutazione dei docenti” e avrà durata di tre anni scolastici. Il Comitato di valutazione è composto dai seguenti membri: dirigente scolastico; tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio di Istituto; due rappresentanti dei genitori designati dal Consiglio di Istituto; un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale tra Docenti, Dirigenti scolastici e Dirigenti tecnici.
Nessun compenso è previsto per chi ne faccia parte e, pertanto, non vi è nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Vengono, comunque, stanziati dei fondi a cui attingere per dare dei bonus al docente meritevole come specificato dall’art 1 comma 126 della legge 107/15: “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca”.
Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti che dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b) e c) dell’art. 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come novellato sempre dall'art 1 comma 129. Il dirigente scolastico, seguendo i criteri del Comitato di valutazione dei docenti, assegnerà un bonus che serve a valorizzare il docente (comma 127, comma 128 legge 107/15) attingendo dal fondo di cui al comma 126.
Infine il comma 130 stabilisce che, al termine del triennio 2016/2018, sarà cura degli Uffici Scolastici Regionali inviare al Ministero una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca predisporrà le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale.
Nell'adozione dei criteri valutativi, il Comitato, è quindi pienamente autonomo e opera senza formali vincoli; tuttavia non sarà il comitato a decretare il bonus in sé, né il docente meritevole, ma sarà a discrezione del dirigente nell’autonomia scolastica individuare gli stessi. Il Comitato di valutazione docente esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito, l’organo collegiale è composto dal dirigente scolastico che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 del d.lgs 297/94, con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor, il quale dovrà presentare un’istruttoria.
Il Comitato valuta inoltre il servizio di cui all’art. 448 del personale docente prestato per un periodo non superiore all’ultimo triennio, solo su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; esercita infine le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501. Per i compiti di cui sopra il comitato opera con la presenza dei genitori; qualora riguardi la valutazione del servizio di un docente membro del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Ad oggi si attendono le linee guida nazionali che il MIUR, dopo aver esaminato le singole relazioni degli Uffici Scolastici, dovrà decretare per valorizzare il docente meritevole.