Tenuto conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, che perseguono l’obiettivo di limitare allo stretto necessario lo spostamento delle persone, al fine di contenere la diffusione dell’epidemia Covid-19
Con la nota MIUR n. 323 del 10/3/2020 si evince quanto segue:
“Ferma restando la necessità di assicurare il regolare funzionamento dell’istituzione scolastica, nella condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza, ciascun Dirigente scolastico concede il lavoro agile al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ove possibile rispetto alle mansioni) delle istituzioni scolastiche e, in analogia, ai docenti utilizzati nelle mansioni del personale amministrativo perché inidonei all’insegnamento. È comunque da disporsi l’adozione di misure volte a garantire il mantenimento dell’attività essenziale delle istituzioni scolastiche, adottando ogni forma di gestione flessibile del lavoro.
Gli assistenti tecnici provvederanno, in presenza, alla manutenzione del laboratorio di loro pertinenza, assicurando nei casi previsti la salvaguardia dei materiali deperibili, supportando altresì l’Istituzione scolastica nell’applicazione di forme di interazione a distanza.
Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e la sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto.
Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l’infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.
Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all’art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.”
Pertanto è chiaro che, il personale che fornisce la propria disponibilità alla turnazione è da considerarsi a tutti gli effetti in servizio, solo dunque chi vuole sottrarsi a tale obbligo può fare richiesta di ferie.
Nella nota si fa riferimento al godimento delle ferie del precedente anno scolastico che per contratto vanno consumate entro il 30 aprile. Le ferie devono essere fruite entro il 30 aprile prossimo, solo se riferite all’anno precedente: lo dice l’art. 13 del CCNL 2007. L’unico obbligo del dirigente della scuola è quello di verificare eventuali ferie residue. Quindi al lavoratore va necessariamente proposta la richiesta di fruizione delle ferie, che potrà accettare o rifiutare.