Con la circolare del 29 aprile 2020 del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria sono fornite istruzioni sugli obblighi del medico competente nella gestione delle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. Si ricorda che in Italia ci sono 300mila docenti over 55: con la maturità, si sta registrando un alto numero di richieste, da parte dei commissari, di una visita medico-legale da parte della Commissione per ottenere un’esenzione dagli Esami di Stato o un’autorizzazione a operare in videoconferenza
La circolare del Ministero della Salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria del 29 aprile 2020 definisce compiti e funzioni del medico competente nella collaborazione con il datore di lavoro e con le Rls/Rlst per l’attuazione delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del coronavirus, già individuate dal Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti lavorativi” e dal Documento tecnico Inail “sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”.
In qualità di “consulente globale” del datore di lavoro, il medico competente è coinvolto nelle attività di informazione e formazione dei lavoratori sul rischio di contagio e sulle precauzioni adottate dall’azienda, e provvede a informare il datore di lavoro sugli aggiornamenti provenienti dalle fonti sanitarie istituzionali, in modo da evitare il rischio di comunicazioni inesatte o di fake news.
In occasione della fase 2, è, dunque, chiamato a supportare il datore di lavoro nella valutazione del rischio per definire le misure organizzative e logistiche da adottare, anche ai fini dell’integrazione del Documento di valutazione del rischio (Dvr).
Anche per il lavoro a distanza è prevista la collaborazione del medico competente con il datore di lavoro nell’individuazione di strumenti e contenuti informativi/formativi per i lavoratori, anche nell’ottica di contribuire a evitare l’isolamento sociale a garanzia di un complessivo benessere psico-fisico.
Sono, altresì, dettagliatamente indicate le attività da adottare per la sorveglianza sanitaria dal medico competente, con particolare riferimento alle visite mediche e alle azioni da intraprendere in caso di variazione delle condizioni di salute di un lavoratore.
Infine, il medico competente deve essere coinvolto per le identificazioni di soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età e a eventuali patologie dei lavoratori.
…”Come specificato nel Protocollo, alla ripresa delle attività, è opportuno che il medico competente sia coinvolto per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità ed è raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all’età. In merito a tali situazioni di fragilità, i dati epidemiologici rilevano una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione (>55 anni di età), come riportato nel menzionato Documento Tecnico, nonché in presenza di co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. In considerazione di ciò, allo stato attuale, nelle more di una eventuale specifica previsione normativa, il medico competente nella valutazione della differibilità delle visite mediche periodiche terrà conto della maggiore fragilità legata all’età nonché di eventuali patologie del lavoratore di cui è già a conoscenza; i lavoratori vanno comunque - attraverso adeguata informativa - sensibilizzati a rappresentare al medico competente l’eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche), attraverso la richiesta di visita medica di cui all’art. 41 c. 1 lett. c. (c.d. visita a richiesta del lavoratore), corredata da documentazione medica relativa alla patologia diagnosticata, a supporto della valutazione del medico competente…“.
Focalizzando l’attenzione sulla fase del rientro lavorativo in azienda, è essenziale anche richiamare la responsabilità personale di ogni lavoratore secondo quanto previsto dall’art. 20 comma 1 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. “Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.” Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro, nel massimo rispetto possibile delle vigenti norme sulla privacy, il lavoratore dà comunicazione al datore di lavoro, direttamente o indirettamente per il tramite del medico competente, della variazione del proprio stato di salute legato all’infezione da SARS-CoV 2 quale contatto con caso sospetto, inizio quarantena o isolamento domiciliare fiduciario, riscontro di positività al tampone.
Sollecitiamo i dirigenti scolastici a eseguire pedissequamente quanto stabilito ricordando che il datore di lavoro è potenzialmente esposto alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o la morte del lavoratore. Difatti il comma 1 dell’art. 83, rubricato come “Sorveglianza sanitaria”, stabilisce che: …per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’eta’ o della condizione di rischio.
Sorveglianza sanitaria eccezionale per lavoratori fragili di età superiore ai 55 anni
In base ai dati epidemiologici, riportati nel Documento tecnico dell’INAIL, rientrano nella categoria dei soggetti “fragili” le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l’infezione possono influenzare negativamente la severità e l’esito della patologia.
In tale ottica potrebbe essere introdotta la “sorveglianza sanitaria eccezionale” che verrebbe effettuata sui lavoratori con età >55 anni o su lavoratori al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in questa condizione anche attraverso una visita a richiesta.
Pertanto, in base a tale Documento tecnico dell’INAIL dovrebbe essere introdotta la sorveglianza sanitaria speciale anche sui lavoratori con età superiore a 55 anni.
Di conseguenza, anche ai docenti e Ata ultra 55enni, impegnati negli esami di Stato del secondo ciclo, viene data la possibilità di utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c) ossia la possibilità di partecipazione in videoconferenza.
Il documento tecnico stilato dal CTS per lo svolgimento dell’esame di stato specifica
“In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato:
1.nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e s.m.d.).
2. nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88.
L’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, qualora non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL”.
Le note del Ministero
Il Ministero ha posto attenzione ai lavoratori fragili con le note del 28 maggio e 29 maggio 2020. Nello specifico la nota del 28 maggio 2020 sostiene che “Il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti e Ata che, in quanto “lavoratori fragili”, per come individuati ai sensi del paragrafo “Misure specifiche per i lavoratori” del Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”, debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c)”.
Tali lavoratori – come indicato nella nota del 28 maggio, “debbono poter utilizzare la modalità di cui all’articolo 26, comma 1, lett. c), cioè “nei casi in cui uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona”.
La nota del 29 maggio 2020 recita testualmente “Si richiama l’art. 26, comma 1, lettera c) dell’OM 16 maggio 2020, n. 10 sull’Esame di Stato del secondo ciclo, in merito alla necessità di disporre la partecipazione all’Esame dei commissari in videoconferenza o in altra modalità̀ telematica sincrona, qualora risulti per essi, da apposita certificazione medica, il rischio di contagio”.
In questa fase di emergenza sanitaria quindi la tutela dei lavoratori “fragili” è applicata in base alla normativa nazionale di cui all’art. 83 del c.d. Decreto rilancio.
È assolutamente indispensabile ed è fondamentale che tale tutela venga coerentemente inserita in tutte le politiche di contrasto all’epidemia in corso.
Nelle Previsioni di emergenza derivate dall’estensione sociale del virus COVID-19, poniamo in considerazione la difficoltà nella quale possono trovarsi alcuni lavoratori che sono definiti come “fragili”, in quanto esposti con caratteristiche patologiche particolari, a specifiche situazioni di incompatibilità legate alla salute nel contesto della fase di pandemia attuale. Attualmente le azioni di verifica adottate dal medico competente hanno riguardato le situazioni ostative per la mansione professionale, rilevate nel contesto delle visite periodiche o di segnalazioni di mutate condizioni da parte dello stesso lavoratore. Con questa informativa, nella fattispecie di quanto indicato, si richiede ai lavoratori, se nella condizione specifica, di comunicare al datore di lavoro, previa consultazione del medico di medicina generale (medico di famiglia), della presenza di stati di salute o valutazioni cliniche che, di norma, non portano a condizioni di allontanamento o rimodulazione del posto di lavoro, ma a una attenta valutazione sull’opportunità di impiego in compiti di particolare esposizione al rischio COVID-19. La comunicazione potrà essere fatta al medico competente, nel rispetto delle condizioni di privacy definite per il rispettivo ruolo. Al fine di consentire al Medico Competente di segnalare all'Istituzione scolastica le situazioni di particolare fragilità e le patologie attuali e pregresse dei dipendenti, il personale è invitato a contattare lo stesso Medico Competente e ad inviare idonea documentazione comprovante eventuali patologie in essere.