Inarrestabili le vittorie Anief presso i Tribunali del Lavoro di tutta Italia nella lunga battaglia promossa dal nostro sindacato volta a tutelare i diritti dei lavoratori precari della scuola da anni discriminati dal MIUR a causa del mancato riconoscimento del diritto a percepire le medesime progressioni stipendiali riservate ai docenti di ruolo. Stavolta è il Giudice del Lavoro di Milano ad accogliere in pieno le richieste patrocinate dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Francesca Lideo che, ancora una volta, si sono fatti valere in udienza ottenendo la condanna del MIUR per evidente discriminazione nei confronti dei lavoratori precari. Riconosciuto a una docente precaria “storica” il diritto alle differenze retributive mai percepite e che il Ministero dell'Istruzione le aveva negato applicando le disposizioni di un Contratto Collettivo Nazionale illegittimo sul punto, perché in aperto contrasto con la normativa comunitaria. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “Ancora una volta un successo, ancora una volta la nostra azione legale mirata e puntuale ha ottenuto giustizia e rispetto per i precari della scuola. Non ci fermeremo finché il Ministero non riconoscerà pari dignità ai lavoratori a termine anche a livello retributivo”. Anief ricorda che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuti i propri diritti e per ottenere uno stipendio commisurato agli anni di servizio effettivamente svolti, anche se con contratti a tempo determinato.
Nessun dubbio, infatti, per il Tribunale del Lavoro di Milano in cui la sapiente azione dei nostri legali ha ottenuto la constatazione dell'evidente illecito posto in essere dal Ministero dell'Istruzione nel corso degli anni: “appare configurabile l’avvenuta violazione del principio di non discriminazione - avuto particolare riguardo al mancato riconoscimento a parte ricorrente degli scatti di anzianità riconosciuti ai colleghi di pari anzianità e livello assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato - con conseguente illegittimità sul punto dei contratti a termine impugnati, ex. art. 6 D.Lgs. n. 368/2001, e con diritto di parte ricorrente a vedersi corrispondere dalla resistente, a titolo risarcitorio, una somma ammontante alla differenza tra quanto percepito, nel medesimo periodo, dai dipendenti assunti dalla resistente a tempo indeterminato con pari anzianità e livello e quanto percepito dalla stessa”.
Sposando in pieno le tesi patrocinate dal nostro sindacato, infatti, la sentenza rimarca come la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 7 novembre 2016, n. 22558, ha statuito che “la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
“Ancora una volta un successo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal - ancora una volta la nostra azione legale mirata e puntuale ha ottenuto giustizia e rispetto per i precari della scuola. Non ci fermeremo finché il Ministero non riconoscerà pari dignità ai lavoratori a termine anche a livello retributivo”. L'Anief ricorda a tutti i lavoratori precari della scuola che è ancora possibile ricorrere per vedersi riconosciuto il diritto agli scatti di anzianità commisurati agli effettivi anni di servizio prestati con contratti a tempo determinato e per ottenere il corretto inquadramento stipendiale anche per gli stipendi futuri.
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