Pensare di salvaguardare i bisogni formativi dell’allievo, confermando lo stesso insegnante di sostegno per un alto numero di anni è un’illusione. Tale docente è, infatti, inserito all’interno dell’organico scolastico: all’inizio di ogni nuovo anno, sempre che abbia mantenuto la stessa sede di servizio, nulla vieta che possa cambiare allievo. Inoltre, la programmazione educativa individualizzata non è frutto del singolo docente, ma sempre e solo del Consiglio di Classe: è in quella sede che si determina la linea formativa dell’alunno. E quell’organismo ogni anno cambia volto e strategie.
Marcello Pacifico (Anief-Cisal): la continuità didattica è un falso mito, perché nell’ipotesi di contratto sulla mobilità è abolito il vincolo triennale di permanenza e almeno un insegnante per Consiglio di Classe avrà la possibilità di spostarsi per avvicinarsi, giustamente, vicino casa. Mentre i docenti di sostegno, ai sensi dell’art. 12 della legge delega, dovranno permanere nel loro ruolo per dieci anni; inoltre, nello stesso organo collegiale, uno o due docenti sono quasi sempre precari, costretti ogni anno a cambiare sede. Vi sono, poi, i trasferimenti volontari e d’ufficio e i pensionamenti. In questo quadro, con la programmazione periodicamente rivista e corretta, come si può pensare di garantire la continuità formativa pensando di costringere il docente di sostegno a rimanere sull’alunno? Ma ammesso che sia così, perché il Miur continua, pure dopo la riforma, ad assegnare una cattedra di insegnante specializzato su tre ai precari?