Al Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
e, p.c. Agli UUSSRR
Oggetto: Mancata applicazione D.P.R. 19/2016 per i passaggi di cattedra e ruolo per gli insegnamenti dei licei musicali. Controllo docenti senza titolo di istruzione secondaria superiore.
A oggi sono pervenute segnalazioni alla Scrivente Associazione ANIEF circa la presenza, nelle graduatorie definitive valide per i passaggi di cattedra e ruolo per gli insegnamenti dei licei musicali, di docenti che non hanno il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Premesso che
il DPR 19/2016 e successive modifiche hanno introdotto la nuova classe di concorso A-55 strumento musicale nonché le classi di concorso A053 storia della musica, A063 tecnologie Musicali e A064 Teoria Analisi e composizione e che il medesimo ha prescritto che per tali insegnamenti sia obbligatorio il possesso congiunto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado al titolo di studio musicale
Considerato che
1. La 228/2012 ha riconosciuto l'equipollenza alle Laurea dei diplomi degli istituti AFAM ai fini dell’accesso ai concorsi pubblici purché congiunti al diploma di istruzione secondaria
2. Il DPR 19/2016 ha previsto che
Fino a quando non entreranno a regime gli specifici percorsi abilitanti, e comunque non oltre l’anno accademico 2018/2019, ha titolo di accesso il docente abilitato nella ex classe di concorso A031 o A032 o A077 in possesso del diploma di conservatorio nello specifico strumento (ivi compreso il canto), purché congiunto a diploma di istruzione secondaria di secondo grado
3. la nota del Dr. Bonelli del giorno 6 giugno 2017 inoltrata agli UUSSRR nulla aggiunge rispetto a quanto noto ricordando che:
“Le abilitazioni per classi di concorso di cui al previgente ordinamento confluite nelle classi di concorso previste dal DPR 19/16 e successive integrazioni e modifiche hanno comunque valore ai fini dei passaggi“ ; pertanto i docenti di ruolo abilitati nelle ex classi di concorso A31, A32 e A77, purché in possesso dei requisiti di servizio previsti dai commi 9 e 10 del medesimo articolo, hanno diritto alla mobilità professionale e non sono necessari altri titoli di accesso”.
e quindi non ha derogato assolutamente al possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo gradoormai notoriamente ritenuto come requisito minimo per l’accesso a tutti gli insegnamenti della scuola secondaria superiore
Ritenuto che
al giorno d’oggi la Scuola Italiana abbia bisogno di figure che siano di esempio per i ragazzi e per le future generazioni e che la quasi totalità del personale docente è in possesso di titoli culturali di alto profilo come Lauree, Diplomi accademici, Master Dottorati, Diplomi di specializzazione etc.
Chiede
che venga valutata l’opportunità di non considerare, nelle graduatorie valide per i passaggi di cattedra e ruolo per gli insegnamenti dei licei musicali, i docenti che non siano in possesso del titolo di diploma di istruzione secondaria di secondo grado in applicazione del D.P.R. 19/2016 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare attenzione ai passaggi dalle scuole medie alle scuole superiori.
Vogliano il Ministro pro tempore e i dirigenti degli uffici scolastici regionali e ambiti territoriali provinciali prendere opportuni provvedimenti per evitare che ancora una volta il sistema scolastico e culturale italiano possa essere oggetto di attacchi e polemiche proprio in un momento così delicato per la scuola italiana.
Qualora ciò non avvenisse, l’Associazione ANIEF valuterà opportuni provvedimenti a favore degli studenti frequentanti i licei musicali e dei propri iscritti.
Distinti Saluti.