Le procedure e i criteri per la definizione della Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica erano già state pubblicate per il triennio 2018-2020. Le regioni furono autorizzate a stipulare mutui, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la finalità di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di edifici scolastici, nonché per la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici. Udir, da sempre presente nelle battaglie atte a tutelare i dirigenti scolastici in tema di sicurezza, riporta l’analisi dell’ingegner Natale Saccone.
Nella ripartizione delle risorse su base regionale si tenne conto, anche sulla base dei dati contenuti nell’anagrafe regionale dell’edilizia, dei seguenti elementi:
- a) edifici scolastici presenti nella regione;
- b) livello di rischio sismico;
- c) popolazione scolastica;
- d) affollamento delle strutture scolastiche.
Le Regioni, nella definizione dei piani regionali, dovevano dare priorità ai seguenti interventi:
- 1. interventi di adeguamento sismico, o di nuova costruzione per sostituzione degli edifici esistenti nel caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente, ovvero di miglioramento sismico nel caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione di vincolo di interesse culturale;
- 2. interventi finalizzati all’ottenimento del certificato di agibilità delle strutture;
- 3. interventi finalizzati all’adeguamento dell’edificio scolastico alla normativa antincendio, previa verifica statica e dinamica dell’edificio;
- 4. ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- 5. ogni altro intervento diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, purché l’ente certifichi che la struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica.
Di fatto il 23 novembre 2017 era stato raggiunto l'accordo in Conferenza unificata sullo schema di decreto interministeriale (MEF-MIUR-MIT) relativo alla predisposizione della programmazione triennale 2018-2020. Successivamente con il DI 3 gennaio 2018, il cui art. 2 aveva stabilito che le regioni dovevano trasmettere al MIUR, entro il 2 agosto 2018 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DI), i piani regionali redatti sulla base delle richieste degli enti locali. Il MIUR doveva trasmettere i piani al MIT ed inserirli in un'unica programmazione nazionale.
Successivamente, nella seduta del 6 settembre 2018, la Conferenza unificata aveva espresso parere favorevole con raccomandazioni sul testo dell’accordo quadro finalizzato a definire i criteri di riparto su base regionale delle risorse destinate all'edilizia scolastica nel triennio di riferimento della programmazione nazionale 2018-2020, nonché a snellire le procedure e velocizzare l'erogazione dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel settore dell'edilizia scolastica. In particolare, l'accordo prevedeva che nel triennio 2018-2020 tutte le risorse per l'edilizia scolastica dovevano essere ripartite tenendo conto dei seguenti criteri: Numero studenti: 43%; Numero edifici: 42% Zone sismiche: 10% (con differenziazione nelle 4 zone: zona 1: 40%; zona 2: 30%; zona 3: 20%; zona 4: 10%); Affollamento delle strutture: 5%.
Inoltre, l'accordo prevedeva che le risorse gestite dal MIUR nel triennio 2018-2020 potevano essere erogate agli Enti locali direttamente e che il MIUR si impegnava a individuare termini differenziati per l'aggiudicazione dei lavori da parte degli Enti locali, tenendo conto dei livelli di progettazione (preliminare – definitiva ed esecutiva). Infine, la programmazione unica nazionale per il triennio 2018-2020 fu predisposta con DM 12 settembre 2018, n. 615.
Oggi al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico poiché non ci si è arrivati ad adeguarli entro il 31/12/2018, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, è stato varato un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi, all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, avente come titolo: “Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca” vengono traslati gli obblighi al 31 dicembre 2021.
Parimenti all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sempre in campo di proroghe di termini per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici si deferiscono gli adempimenti normativi al 31 dicembre 2019.
Edilizia scolastica e sicurezza nelle scuole
Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,
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