Ha fatto bene Anief a decidere di ricorrere, per chiedere di far partecipare ai corsi tutti i docenti non ammessi pur avendo superato la soglia della sufficienza (18/30). Cresce la rabbia per le prove di accesso ai corsi di sostegno, sulla base dei risultati dei test svolti il 15 e 16 aprile scorsi: “è tanta la delusione per le modalità di svolgimento, a partire dai mancati controlli e dalla possibilità che i risultati non corrispondano a reale preparazione”, scrive oggi la rivista Orizzonte Scuola: ai posti distribuiti in malo modo, all’annullamento delle prove svolte in tre atenei e la sequela di inefficienza denunciate dalla stampa nazionale, nella giornata di oggi si è concretizzata la beffa sulle ammissioni casuali denunciata subito dall’Anief, fatta di candidati bocciati con 27/30 e altri invece ammessi con 0/30. Ma nella stessa giornata, il Tribunale Amministrativo del Lazio ha dato ragione al sindacato,
Marcello Pacifico (Anief): “A seguito di questa decisione del Tar – continua Pacifico - il Miur avrà 60 giorni di tempo per giustificare l'ingiustificabile e dare conto in tribunale al nostro sindacato delle scelte illogiche e non parametrate all'effettivo fabbisogno di docenti di sostegno specializzato nelle nostre scuole. Siamo certi che otterremo definitiva ragione e il Miur sarà costretto a rivedere in modo consistente il numero dei posti attivati per il prossimo TFA Sostegno. Nel frattempo, continua ancora con più vigore la raccolta di adesioni da parte dei candidati esclusi al ricorso contro l’ingiusta esclusione dai corsi: hanno facoltà di aderirvi tutti i candidati al Tfa Sostegno che in occasione delle prove di metà aprile hanno conseguito almeno la sufficienza, pari ad almeno 18/30, e si sono ritrovati però estromessi”.
Sull’accesso ai corsi di sostegno si è toccato l’apice dell’inefficienza. A certificarlo, sono i risultati finora pubblicati dalle Università, perché, spiega la stampa specializzata, “il dm n. 92/2019 stabilisce che supera il test il doppio dei candidati rispetto al numero previsto dal bando, più tutti coloro che hanno conseguito il risultato dell’ultimo degli ammessi. Pertanto, non c’è una soglia di sufficienza, né un punteggio minimo con il quale si supera la prova. A stabilire chi accederà alla prova scritta in quell’Università è il candidato più bravo, quello che realizza il punteggio più alto”.
I casi limite delle Università
Così è accaduto che nell’Università della Basilicata secondaria di I grado, chi ha conseguito un punteggio da 27/30 in giù non è stato ammesso alla prova. Questo perchè i posti erano molto pochi, solo 15, per cui superano la prova solo i primi 40 (numero doppio più tutti coloro che hanno il punteggio dell’ultimo degli ammessi). Il più bravo ha totalizzato 29/30, determinando il destino dei suoi colleghi. Invece, all’Università di Urbino, l’ultimo degli ammessi alla prova scritta per la primaria ha totalizzato 0/30. I posti a disposizione erano 150, per cui anche se il più bravo dei candidati ha avuto 30/30, il numero non alto dei partecipanti (183) ha permesso che anche chi non aveva praticamente svolto la prova venga ammesso alla prova scritta”. Sempre secondo Orizzonte Scuola, ci troviamo davanti ad “una disparità che – per la sua distanza – fa riflettere sull’impostazione della prova”. Con questa sessione di test d’accesso, infatti, “è stata eliminata la contestata soglia di 21/30 delle precedenti edizione del corso, ma questa modalità rischia di creare delle disparità ancora maggiori”.
L’Anief lo aveva detto
La notizia, comunque, non meraviglia l’Anief: il sindacato, infatti, aveva subito impugnato, presso il TAR Lazio, il Decreto Miur del 21 febbraio 2019 n. 118 di autorizzazione all’avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo propedeutici all’acquisizione della specializzazione per le attività di sostegno didattico degli alunni con disabilità, denunciando l’insufficienza dei posti complessivamente autorizzati rispetto al fabbisogno di personale docente specializzato nonché l’irragionevolezza della loro ripartizione tra gli atenei rispetto al fabbisogno territoriale. È notizia di oggi che il Tribunale Amministrativo, con un provvedimento cautelare d'urgenza, ha condiviso le ragioni patrocinate dai legali Anief e ha ordinato al Miur l'immediato riesame della situazione producendo, inoltre, una relazione circostanziata in cui vengano chiariti, tra l’altro, i presupposti e le ragioni posti a fondamento delle scelte espresse.
Il commento del presidente Marcello Pacifico
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ha commentato il fatto sottolineando come “i nodi creati goffamente dal Miur su questa selezione nazionale stanno venendo tutti al pettine. Le incongruenze sono state diverse: prima di tutto, c’è quella relativa al numero eccessivamente ridotto di posti per la frequenza del cosiddetto Tfa Sostegno, con appena 14.000 posti a fronte di ben 51.107 insegnanti senza il prescritto titolo di specializzazione assegnati agli alunni disabili nell’anno scolastico 2018/2019. Poi, c’è stato il problema della distribuzione dei posti, assolutamente non coerente con le effettive necessità. Solo nella regione Piemonte, ad esempio, il Miur ha autorizzato 200 posti per l’intera regione e 320 posti per la regione Emilia-Romagna, a fronte - per esempio - di 1.150 posti autorizzati nella Regione Calabria, 1.380 posti nella Regione Marche, 1.240 nella Regione Puglia e 370 posti nella Regione Molise”.
Cosa accadrà ora?
Adesso, il Tar del Lazio ha accolto le tesi del nostro sindacato e ordinato al Miur l'immediata revisione dei posti autorizzati e la produzione di una dettagliata relazione “allegando ogni relativo supporto documentale come i pareri espressi dai Comitati regionali di coordinamento delle Università in merito alla congruenza tra le offerte formative comunicate dalle Università e il fabbisogno di personale specializzato rilevato dagli Uffici Scolastici Regionali; i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici Regionali hanno espresso il fabbisogno degli insegnanti specializzati sul sostegno per il triennio 2019-2021; i documenti attestanti la consistenza degli organici di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane; i documenti attestanti il numero degli insegnanti specializzati impiegati nei posti di sostegno di diritto e “in deroga” nelle diverse regioni italiane e ogni altro documento ritenuto utile ai fini della controversia”.
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