Pacifico (Anief): “Con le nostre proposte puntiamo a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa, con l’armonizzazione delle regole comuni ai settori pubblico e privato, relative all’accesso delle organizzazioni sindacali rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa”
Audizione dell’Anief in XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali CGS, Confintesa e FILP, nell’ambito dell’esame della proposta di legge C. 707 Polverini, recante norme in materia di rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e di efficacia dei contratti collettivi di lavoro.
Le proposte presentate tendono a uniformare il settore pubblico a quello privato e a colmare lacune interpretative sulle norme di subentro delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, le RSU, alle Rappresentanze Sindacali Aziendali, le RSA, secondo quando statuito nell’accordo Interconfederale del 13 dicembre 1993.
LE PROPOSTE DI ANIEF
Anche nel settore pubblico la rappresentanza sindacale unitaria è assistita dalla segreteria territoriale delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale.
La proposta Anief vuol permettere anche alle RSU di poter essere assistite. Nel comparto pubblico la delegazione di parte pubblica può essere coadiuvata da personale dipendente senza oneri aggiuntivi per l’amministrazione. Stessa possibilità viene data ai sindacati rappresentativi poiché non c’è limite alla delegazione di parte sindacale. Anief quindi chiede di dare la stessa opportunità, di essere coadiuvati, anche alla Rappresentanza Sindacale Unitaria, alla RSU.
Per armonizzare la regolamentazione dei Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro del settore pubblico e del settore privato, si garantisce alle organizzazioni sindacali rappresentative e ai suoi rappresentanti unitari e terminali associati, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale, la partecipazione alla contrattazione integrativa.
La proposta intende migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa attraverso l’armonizzazione delle regole comuni al settore pubblico e privato relative all’accesso delle OO.SS. rappresentative, anche se non firmatarie del contratto collettivo nazionale di comparto, alla contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 231/13 della Corte Costituzionale che ha dichiarato "l’illegittimità costituzionale dell'articolo 19, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento), nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell’unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda. L’intero ragionamento della Corte muove dalla necessità di riservare ai soli sindacati dotati di effettiva rappresentatività l’esercizio dei diritti sindacali di cui al Titolo III, Statuto dei Lavoratori, dando preminenza generale al requisito sostanziale della partecipazione attiva alle trattative piuttosto che al requisito formale della firma del contratto. L’irragionevolezza riscontrata dalla Corte sta nella predominanza del requisito formale sul requisito sostanziale risultando “irragionevole”.
La misurazione della rappresentatività è valutata in concomitanza con la scadenza del CCNL di riferimento sia nel settore privato che pubblico
Questo emendamento risponde a una anomalia del settore pubblico. Annullare la discrepanza temporale che si verifica tra l’accertamento definitivo del dato elettorale e dato associativo e l’effettiva agibilità sindacale. Dopo più di un anno dalle elezioni Rsu di Aprile 2018, dopo oltre 7 mesi dalla scadenza del CCNL 2016/18 comparto scuola, dopo oltre 6 mesi dalla rilevazione Aran (gennaio 2019) da cui risulta che Anief ha sfondato il muro del 5% diventando di diritto rappresentativo, ancora il nostro sindacato non ha le agibilità sindacali, non può partecipare a nessun livello di contrattazione e soprattutto la sovranità popolare rappresentata dal voto non è stata applicata.
La facoltà di indire assemblee sindacali - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi – singolarmente o congiuntamente, è fatta propria dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie RSU subentrate alle rappresentanze sindacali aziendali
Si intende eliminare in modo definitivo l’ambiguità esistente in materia e uniformare la regola tra il settore privato e pubblico nel rispetto di quanto sancito dalla sentenza n. 13978 del 6 giugno 2017 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili che ha optato per la soluzione che ritiene che, pur in presenza dell’organismo collegiale unitario RSU, permanga il potere delle singole componenti di indire un’assemblea retribuita.