L'Anief interviene sulla diatriba circa la legittimità dell'esclusione dalle GPS in caso il “precedente inserimento” nelle G.I. non fosse relativo alle graduatorie dell'ultimo triennio. Marcello Pacifico (Anief): “Escludere i docenti dalle GPS perché non erano inseriti nelle GI 2017, ma in quelle precedenti, è illegittimo e li tuteleremo in ogni sede opportuna. L'O.M. n. 60/2020 è chiara sul punto e interpretazioni restrittive non rispettano né la previsione ministeriale, né la normativa primaria”.
Pervengono al nostro sindacato, negli ultimi giorni, segnalazioni di avvio di procedure di esclusione da parte di singolo Ambiti Territoriali Provinciali nei confronti di docenti che hanno dichiarato, per l'inserimento nelle GPS e nelle relative Graduatorie d'Istituto utili per il prossimo triennio, la precedente inclusione in G.I. ma esclusi a causa di un'interpretazione arbitraria e restrittiva da parte di singole “scuole polo” o di Ambiti Territoriali Provinciali. La motivazione viene individuata, come segnalato puntualmente da un articolo sul sito Orizzontescuola, nel fatto che il candidato non era inserito nelle Graduatorie d'Istituto del triennio 2017/2021, ma in graduatorie d'istituto precedenti come, ad esempio, quelle dell'aggiornamento 2014 e che il “sistema” non “riconoscerebbe” il candidato proprio perché, appunto, non presente esclusivamente nelle G.I. 2017/2020 addirittura con paventate possibilità di denuncia alle autorità giudiziarie per dichiarazione mendace. Anief tiene a precisare sul punto che qualsiasi esclusione per interpretazione restrittiva dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 da parte di singole istituzioni scolastiche individuate come “scuole polo” o di Ambiti Territoriali Provinciali sarà immediatamente contestata in tribunale perché la previsione ministeriale sul punto è chiara e non può dare adito a fraintendimenti.
L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, infatti, all'art 3, comma 6 prevede testualmente sia per le classi di concorso della Tabella A, sia per quelle della Tabella B (classi di concorso ITP) il requisito del “precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso” senza nulla specificare circa gli anni di validità cui fare riferimento per le relative Graduatorie d'Istituto. AL contrario, invece, laddove la previsione ministeriale voleva espressamente restringere il campo (esclusivamente nei confronti dei docenti che chiedevano inserimento nelle GPS per le classi di concorso definite “ad esaurimento”) ha specificato che l'inserimento precedente doveva essere riferito al triennio di vigenza delle G.I. 2017/2021. L'art. Articolo 5 della medesima Ordinanza Ministeriale, infatti, precisa di voler porre in essere “Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici” e nei loro confronti e SOLO nei loro confronti richiede il requisito più stringente dell'inserimento nelle specifiche G.I. dell'ultimo triennio e, infatti, vi si legge che per le classi di concorso A-29, A-66, A-76, A-86, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32, B-33 “possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020”.
IL PARERE DEL PRESIDENTE ANIEF
“Quando il Ministero nell'Ordinanza che regola le nuove GPS e le relative Graduatorie d'Istituto – spiega chiaramente il presidente Pacifico - ha voluto “restringere il campo” relativamente alla previsione del requisito della “precedente inclusione in G.I.”, delimitandolo al solo triennio precedente, lo ha specificato a chiare lettere. Che ora singole istituzioni scolastiche “polo” o AA.TT.PP. Incaricati dal Ministero di eseguire l'Ordinanza Ministeriale circa la convalida dei requisiti utili, agiscano interpretando in modo restrittivo il chiaro disposto Ministeriale, appare assolutamente illegittimo e noi come sindacato non resteremo a guardare vedendo violati i diritti dei precari in questo modo. Ricordiamo, infatti, che la stessa Ordinanza Ministeriale riprende e richiama la norma primaria da cui è derivata questa previsione (Art.1, comma 107, Legge 107/2015) e anche la norma primaria NON restringe il campo alle G.I. 2017/2020, ma, prevede che “l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”.
Nessun dubbio, dunque, anzi “il dubbio si solleva nella previsione dell'Ordinanza Ministeriale di voler “restringere il campo” per le classi di concorso ad esaurimento all'inclusione nelle GI 2017/2020 – evidenzia Pacifico - quella sì non ha “copertura” rispetto alla normativa primaria di riferimento, non certo il contrario! Ricordiamo, inoltre, che anche nella domanda online che i candidati hanno compilato su Istanze OnLine era conforme all'Ordinanza Ministeriale e non dava adito ad alcuna “dichiarazione mendace”, e questo ci era stato chiarito proprio dal Ministero durante una delle informative facendoci notare, infatti, che la domanda online prevedeva la specifica dell'inserimento in GI 2017/2020 solo ed esclusivamente per le CdC “ad esaurimento”. Per tutte le altre il flag specifico conteneva una dicitura più “generica” non per caso, ma perché assolutamente conforme all'art 3 dell'Ordinanza e non faceva diretto riferimento alle GI dell'ultimo triennio, come era giusto che fosse”.
“A noi tutto questo è apparso da sempre chiarissimo e univoco – conclude il giovane sindacalista autonomo – Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit e non è possibile interpretare in senso differente sia l'OM n. 60/2020, art 3, sia la norma primaria di riferimento (L. 107/2015, art. 1 co. 107), pertanto procederemo a controllare e vigilare sull'operato dei singoli AA.TT.PP. e chiederemo che le disposizioni normative siano correttamente interpretate senza “restringere il campo” a loro piacimento, oppure agiremo immediatamente in tribunale in caso qualche singolo ATP interpreti la norma differentemente e violi il giusto diritto dei precari della scuola a vedersi correttamente inseriti nelle GPS.
26 agosto 2020
Ufficio Stampa Anief