Si è tenuto oggi, 3 giugno 2024, al MIM, alla presenza del Direttore Generale dott. Filippo Serra e della dott.ssa Calvosa un incontro per la definizione delle “Disposizioni concernenti i criteri per l’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di D.S.G.A”.
Per l’ANIEF erano presenti Alberico Sorrentino, Responsabile Nazionale del Dipartimento Anief Condir, Cristina Dal Pino Responsabile Consulta ATA e Giuseppe Mancuso che hanno presentato un’articolata proposta sull’argomento.
Innanzitutto, ANIEF ha chiesto l’affermazione dei principi di esclusione dell’obbligatorietà e della non declinabilità dell’incarico ad interim conferito d’ufficio ad un funzionario già titolare di incarico DSGA.
“L’obbligatorietà – ha spiegato Sorrentino - può accettarsi solo per i funzionari privi di incarico DSGA, in quanto tale possibilità è espressamente prevista dall’art. 57 comma 3 del CCNL del 18/01/2024. Diversamente, nel Contratto collettivo non è prevista la possibilità per l’amministrazione di conferire in modo unilaterale e imperativo ai funzionari con incarico DSGA, l’incarico di sostituzione DSGA, tanto che,a differenza di quanto previsto per i funzionari privi di incarico, per i primi non c’è alcun rinvio alla sede di confronto per la definizione dei relativi criteri.
Non solo: per i funzionari con incarico, il CCNL prevede che l’Ambito territoriale “può conferire un incarico ad interim”, mentre per i funzionari privi di incarico si utilizza la locuzione “conferisce”, espressione che da alla norma un’evidente portata imperativa”.
ANIEF ha sottolineato poi come, sotto l’aspetto giuridico, facendo ricorso ai principi generali del pubblico impiego contenuti nel D. Lgs. n. 165 del 2001, l’istituto della reggenza si caratterizzi per la temporaneità, l’eccezionalità e la straordinarietà. Pertanto, come evidenziato di recente anche dal Consiglio di Stato,la reiterazione di incarichi dirigenziali (in questo caso a funzionari privi della relativa qualifica dirigenziale) potrebbe consolidare una prassi elusiva dell’art. 97 Cost.
“Pertanto - ha spiegato Sorrentino - il silenzio della norma contrattuale sulla reggenza non può essere superato facendo rientrare la “reggenza” nella “sostituzione” trattandosi di istituti diversi, in quanto la reggenza presuppone la vacanza della titolarità dell'ufficio dirigenziale, mentre la sostituzione è prevista solo temporaneamente per il caso di assenza o impedimento del titolare dell'ufficio superiore. A ciò si aggiunga che l’ultimo intervento normativo di riforma del sistema di dimensionamento della rete scolastica nazionale mira ad adeguare quest’ultima all’andamento anagrafico della popolazione studentesca, con il chiaro scopo di ottenere la riduzione progressiva delle reggenze, sino all’eliminazione.
Come ANIEF – concluso Sorrentino sul punto – procederemo all’impugnazione del Decreto ministeriale se resta obbligatorietà”.
Chiarito tutto ciò, la proposta di Anief prevede, per coloro che hanno dato disponibilità, in subordine ai principi sopra esposti, che in ogni caso possa essere conferito dall’amministrazione, esclusivamente ai funzionari con incarico, un solo incarico aggiuntivo di sostituzione DSGA. Ciò a tutela del buon andamento e dell’efficacia dell’azione amministrativa, divenendo insostenibile il carico di lavoro che verrebbe a determinarsi. In ogni caso, va assolutamente inibita la possibilità di conferire incarichi ad interim a personale che si trovi a ricoprire incarico di DSGA per la prima volta.
“Riteniamo necessario –ha proseguito Cristina Dal Pino – che sia attribuita un’unità aggiuntiva di personale amministrativo sia nell’organico di fatto dell’Istituzione scolastica di titolarità del funzionario EQ che accetti incarico di sostituzione sia nell’Istituzione scolastica priva del funzionario EQ. Inoltre, eventualmente si potrebbe introdurre il criterio di valutazione del grado di complessità della scuola di titolarità del destinatario dell’incarico e della scuola su cui attribuire l’incarico”.
Nel suo intervento la delegazione Anief ha anche rilevato che sarà necessario chiarire come regolamentare l’orario di lavoro, poiché si rischia di lavorare più delle previste 36 ore, ma di effettuare meno ore nella sede di titolarità. La proposta ANIEF è quella di valutare la reintroduzione delle 100 ore di straordinario.
Per quanto concerne, invece, l’indennità da riconoscere a chi assume l’incarico, si propone di comprendere non solo quella variabile ma anche quella fissa, fermo restando la necessità di provvedere con urgenza alla convocazione del tavolo per definire l’aumento dell’indennità direzione variabile, come previsto dal CCNL, che renderebbe maggiormente appetibili le sostituzioni e che eliminerebbe l’attuale paradosso per cui un assistente amministrativo con seconda posizione economica ha un riconoscimento retributivo superiore all’indennità di direzione del funzionario EQ con incarico di DSGA.
Nell’immediato, l’organizzazione sindacale guidata da Marcello Pacifico ha sollecitato la pubblicazione del bando per dare attuazione alla progressione verticale del personale facente funzione DSGA in tempi tali da garantire l’immissione in ruolo entro il primo settembre.
Proposto, infine, la necessità di allargare la base dei funzionari, rivedendo il regolamento sugli organici.
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