"Le prossime settimane saranno decisive per l’esito positivo della sequenza contrattuale del contratto collettivo nazionale di Istruzione, Ricerca e Università 2019/21 approvato lo scorso 18 gennaio. Vi sono infatti diversi punti su cui serve un accordo tra amministrazione e rappresentati dei lavoratori: si va, ad esempio, dalla 'responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo secondo quanto previsto all’art. 48' del ccnl, alla “disciplina del rapporto di lavoro del personale delle scuole italiane all’estero” ma anche alla definizione dei Contratti di Ricerca e la disciplina del rapporto di lavoro del Tecnologo universitario". A dirlo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief.
“Occorre trovare al più presto - suggerisce - una ‘quadra’ su diversi argomenti fissati per linee generali nel ccnl 2019-21, ma ancora tutti da definire nel concreto e per la parte attuativa e il tempo per farlo non è tantissimo. Qualora dovesse partire la trattativa del nuovo contratto, relativo al triennio 2022-2024, a quel punto è possibile che le questioni irrisolte confluiscano in quel confronto: si tratta, a nostro modo di vedere, di una eventualità forse meglio da evitare, perché l’attenzione che la parte pubblica e sindacale possono mettere in questo momento sui punti in sospeso, come le sanzioni disciplinari o un migliore inquadramento del personale all’estero, sarebbe sicuramente maggiore. E trattandosi di contenuti rilevanti, per il bene della scuola, degli alunni e del personale, sarebbe bene accelerare i tempi. Lo diremo anche al Ministro Giuseppe Valditara la prossimo settimana, il 2 ottobre, quando ci riceverà a viale Trastevere”.
Anief ricorda che una delle questioni centrali del confronto riguarda la responsabilità disciplinare degli insegnanti e degli educatori, con l’amministrazione intenzionata a dare ai presidi la facoltà d’infliggere sanzioni a docenti e Ata: su questo punto va comunque ricordato che una delle ultime bozze presentata dall’Aran ai sindacati sembrava avere recepito le indicazioni dell’Anief, che si era dichiarata indisponibile a qualsiasi discussione sul punto senza precise rassicurazioni circa il mantenimento al di fuori della potestà dei dirigenti scolastici dell’irrogazione di sospensioni dal servizio del personale docente, su cui è indispensabile che continui ad essere un organo terzo a decidere.
L’idea dell’Aran ha quindi risposto positivamente alla richiesta dell’Anief e ha previsto di 'importare' nel testo contrattuale sostanzialmente lo stesso impianto sanzionatorio, in tema di sospensioni, già presente nel D.lgs. 297/94. In tal modo viene garantita – come ha già avuto modo di acclarare la Cassazione – la competenza sull’irrogazione delle sospensioni ai docenti dell’Ufficio procedimenti disciplinari (Upd) presso gli Uffici Scolastici Regionali, mentre al dirigente scolastico sarà possibile irrogare solo sanzioni di grado minore come la censura.
Con la sentenza n. 28111/2019, infatti, la Corte di Cassazione ha già stabilito che “In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato, al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale, normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo, prescindendo dal singolo procedimento disciplinare”. E' per questo, quindi, che nonostante il D.lgs. 165/2001 (modificato prima nel 2009 dal Decreto Brunetta, poi nel 2017 dalla Riforma Madia) assegni teoricamente ai dirigenti scolastici la possibilità di irrogare sospensioni dal servizio fino a dieci giorni, nella sostanza tale sanzione rimanga appannaggio esclusivo dell’UPD.
Rimane anche aperta la trattativa sulle scuole all’estero: Anief ha cheisto di ridefinire la durata del mandato estero all’interno del contratto, agendo per legge attraverso l’articolo 14 del DL 71 del 31 maggio, che non risolve e le disparità esistenti ma ne lascia sul campo altre. Durante uno degli ultimi incontri tenuti all’Aran, la delegazione Anief ha espresso il proprio disaccordo per quanto riguarda l’articolo relativo alle relazioni sindacali, in quanto sono insufficienti le proposte accolte, con modifica alla bozza iniziale. Le proposte di Anief miravano a regolare alcuni importanti aspetti delle relazioni sindacali oggi ancora non presenti nella bozza che Aran ha sottoposto ai sindacati.
Come pure occorre rispondere alla necessità di inserire altri aspetti importanti nella sequenza contrattuale che riguardano la modalità di cessazione dal servizio, la possibilità di recuperare le risorse del Miglioramento dell’offerta formativa non spese nell’anno di riferimento, la possibilità di utilizzare il fondo Mof anche per diverse esigenze didattiche organizzative, i criteri di assegnazione del personale ai plessi e ai corsi e il confronto sul reclutamento.
La trattativa condotta dal sindacato autonomo sulla sequenza contrattuale, svolta negli ultimi mesi sempre presso i locali dell’Aran, ha toccato anche i contratti di ricerca e la disciplina del rapporto di lavoro del tecnologo universitario. Sul primo punto l’Aran ha consegnato una proposta di testo rispondente agli stretti vincoli indicati nella norma di legge, che limita l’intervento del ccnl alla sola definizione del valore massimo degli importi retributivi dei contratti di ricerca.
In occasione del confronto su questo tema, il giovane sindacato ha espresso la propria contrarietà ad una norma contrattuale che non risponde all’esigenza di significativo cambiamento rispetto agli assegni di ricerca, si sostanzia solo in un adeguamento salariale e quindi non garantisce un riconoscimento delle tutele proprie del lavoro subordinato: per Anief non possono essere le singole istituzioni, nei regolamenti interni e nei bandi di assunzione, a stabilire arbitrariamente le tutele riservate ai dipendenti con Contratto di Ricerca.