Ancora una volta il Governo interviene per ragioni di finanza sulla scuola, dopo che il ministro Carrozza ha richiesto una legge-delega per elaborare un nuovo testo unico. Si va verso la soglia di 900 alunni per l’autonomia delle scuole, per evitare i ricorsi. A rischio le scuole situate in comunità montane, piccole isole o alto flusso immigratorio. ANIEF chiede a Regioni e Parlamento di rispettare, comunque, gli interessi del territorio e delle famiglie.
“Prima delle scuole autonome, dovrebbero chiudere i Comuni, meglio ridurre i costi della politica piuttosto che quelli sull’istruzione dei nostri figli”: così commenta Marcello Pacifico (presidente Anief e delegato Confedir alla Scuola) il comunicato del Governo sul nuovo intervento legislativo sulla scuola approvato dal Consiglio dei Ministri n. 10 del 19 giugno 2013: “Tenuto conto di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.147/2012, si dettano disposizioni in materia di dimensionamento delle scuole, rimettendo ad un accordo da definire in sede di Conferenza Unificata l’individuazione di un parametro che consenta di determinare il contingente dei dirigenti scolastici da assegnare a ciascuna Regione”.
Dopo la sentenza n. 147/11 che ha ribadito la materia concorrente Stato-Regioni sui criteri legati al dimensionamento scolastico da declinare sul territorio tenuto conto delle esigenze dell’utenza, abolendo il c. 4 dell’art. 19 della legge 111/11 (che creava istituti comprensivi di 1.000 alunni), il Governo approva una norma che rimanda alla Conferenza unificata la sede dove individuare nuovi criteri, comunque, in linea con i risparmi ottenuti dai tagli già effettuati (- 1.130 scuole autonome). E l’unico criterio finora trovato, all’attenzione del MEF, che sostituisce quelli precedenti garantendo l’invarianza finanziaria, cioè i tagli di stipendio effettuati sui posti dei dirigenti, dsga e ata, è quello già proposto nei mesi scorsi di innalzare a 900 alunni la soglia per ogni ordine di scuola così da garantire la quota di 8.900 scuole autonome rispetto alle 10.000 precedenti. Le conseguenze non riguardano soltanto il personale con il blocco dei concorsi per i direttori amministrativi, l’assenza di posti per i vincitori del concorso per dirigente scolastico, la riduzione di posti ATA, ma anche le famiglie, specialmente nelle scuole situate in comunità montane, isolane con seri problemi di collegamento o in quartieri difficili o zone periferiche dove la scuola autonoma costituisce spesso l’unica presenza dello Stato. Per questa ragione, dopo aver promosso il contenzioso a seguito dell’individuazione dei sovrannumerari nelle scuole illegittimamente dimensionate, l’ANIEF chiede alle Regioni di mantenere le deroghe previste dal DPR 233/98, in particolare sulla soglia dei 300 alunni nelle comunità appena evidenziate.
La presenza della direzione scolastica e amministrativa, difatti, non può essere considerata come irrilevante ai fini dell’erogazione del servizio, come si evince dal alcune brevi considerazioni sul loro ruolo.
Iniziamo con il considerare le funzioni e responsabilità del dirigente scolastico. Egli è preposto al corretto ed efficace funzionamento delle istituzioni, agendo nel contesto normativo delineato con gli articoli del D.P.R.275/1999 e rapportandosi con soggetti esterni, in qualità di legale rappresentante della scuola; esercita compiti autonomi di direzione, coordinamento e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, portandone la responsabilità in ordine ai risultati (legge n.59/1997, art. 21, comma 16). Non occorre dilungarci sulla complessità e specificità della funzione del dirigente scolastico, qual è stabilita nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Occorre, però, non sottovalutare il fatto che, con l’attribuzione della personalità giuridica, nonché per effetto del trasferimento di quasi tutte le competenze relative alla gestione del personale dal Ministero verso le istituzioni scolastiche), il Dirigente scolastico è soggetto legittimato alla stipula dei contratti; in quanto legale rappresentante della scuola, è su lui che ricade una serie di connessi oneri e responsabilità connesse. Il d.s., nell’ambito della sua normale attività, è chiamato a stipulare «atti di natura contrattuale», da quelli per l’assunzione del personale a quelli per l’acquisizione dei beni e dei servizi necessari per la realizzazione del POF e per il buon funzionamento della scuola. Nei confronti del personale scolastico, il d.s. è datore di lavoro. L’art 36 del D.Lgs. 29/93 prevede che «L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro…»; da ciò deriva che il dirigente scolastico - fatte salve tutte le procedure selettive previste da leggi, regolamenti, ordinanze e circolari applicative varie, nell’ambito della gestione del rapporto di lavoro con il personale previsto annualmente dalle tabelle organiche – procede alla stipula ed alla sottoscrizione, congiuntamente all’avente diritto, di contratti per: assunzione di personale di ruolo (contratto a tempo indeterminato), previa individuazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale; assunzione di personale non di ruolo per l’intero anno scolastico (ossia fino al 31 agosto), e di personale non di ruolo fino al termine dell’attività didattica, e/o delle lezioni, previa individuazione da parte dell’Ufficio scolastico regionale; assunzione di personale non di ruolo per il tempo necessario alla sostituzione del personale assente, che egli stesso individua scorrendo le graduatorie di istituto.
Come titolare delle relazioni sindacali interne, il d.s. rappresenta la parte pubblica datoriale nella contrattazione integrativa a livello d’Istituto, con riferimento, ad es., a: - utilizzazione del personale e articolazione dell’orario di servizio in rapporto al POF; - ripartizione del salario accessorio retribuito con il Fondo di Istituto; - individuazione del personale da designare (e conseguente attribuzione dei compensi); - attuazione delle norme per la sicurezza sul posto di lavoro.
La qualità professionale del dirigente scolastico emerge maggiormente quanto più ampi sono i poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse che il D.Lgs. n. 165/2001 gli attribuisce nella triplice veste di pubblico funzionario, presidente degli organi interni dell’istituto, e membro di diritto del Consiglio d’Istituto. Dal testo del D.Lgs. n. 165/2001 emerge la figura di dirigente scolastico non legato al modello burocratico, ma ricco di tratti dinamici, capace di coordinare l’azione educativa della scuola, pronto a qualificarsi non per le funzioni esecutivo-amministrative, ma per quelle promozionali ed innovative. Si consideri, a questo proposito, che ogni dirigente non può che cucire la propria stoffa, quando è chiamato ad intervenire in materie che contemplano tratti di discrezionalità. La “vigilanza didattica” è una di queste materie delicate: consiste nell’apprezzamento discrezionale dei contenuti di merito dell’esercizio della funzione del personale scolastico, che il d.s. effettua con criteri regolativi ispiranti ai principi di legalità, imparzialità, giustizia, eguaglianza, buon andamento, congruenza. Si intende che, nella valutazione della prestazione professionale dei docenti in rapporto alla destinazione di scopo della funzione docente, ogni d.s. porta una responsabilità personalissima, trattandosi di accertare situazioni di inadempimento funzionale, casi di incapacità didattica, di persistente insufficiente rendimento nella prestazione professionale del personale.
Con attinenza alla questione dell’accorpamento, un compito del d.s. che ci interessa segnalare è quello di attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, per raccoglierne le istanze e le risorse, in funzione del Piano dell’Offerta Formativa.
Il coinvolgimento degli enti e delle associazioni della locale realtà economica e culturale, nelle scelte educative della scuola, è stabilito negli artt. 138 –139 del D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 e nell’art.9 Commi 1 e 2 del D.P.R. 8.3.1999 n.275: “Le istituzioni scolastiche… realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali.. I predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti locali, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.... “. Nella fase preliminare dell’elaborazione del POF, le funzioni del d.s. nel coinvolgere la comunità locale sono espressamente previste: “Il dirigente scolastico attiva i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio” (art.3 del D.P.R.n.275/1999). La procedura d’elaborazione del POF è compito del capo d’istituto d’intesa con il Collegio dei docenti e col Consiglio d’Istituto. Ai sensi dell’art.10, D.lgs. 14 aprile 1994 n.297, il Consiglio d’Istituto è l’organo elettivo rappresentativo di tutte le componenti della comunità scolastica; i genitori degli studenti vi sono adeguatamente rappresentati (come pure lo sono nella Giunta esecutiva). Ecco alcune delle sue funzioni di gestione e indirizzo generale: definisce le scelte generali di gestione e amministrazione della scuola; adotta il POF.; approva gli accordi con altre scuole; adotta il regolamento interno dell’istituto; delibera l’acquisto, la conservazione e il rinnovo delle attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi didattici; adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; delibera su iniziative concernenti educazione alla salute e prevenzione delle tossicodipendenze; - stabilisce i criteri di funzionamento dei servizi amministrativi; - valuta le iniziative riservate agli alunni, quali ad es, concorsi a premi e distribuzione borse di studio. Al Collegio dei docenti, organo sovrano in materia educativa e didattica, il d.s. presenta il Programma annuale (gli obiettivi didattici e amministrativi della scuola), per l’approvazione. All’inizio dì ogni anno scolastico, il d.s. predispone altresì il «Piano annuale delle attività e degli impegni del personale docente» (le attività d’insegnamento e quelle funzionali all’insegnamento), e ugualmente lo sottopone alla delibera del Collegio, nel quadro della programmazione dell’azione educativa. In questa materia, il D.P.R. 275/1999 ha avviato un processo innovativo: prima dell’avvento dell’autonomia scolastica era il Ministro dell’istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a disporre i programmi di insegnamento. Le scuole secondarie di secondo grado hanno il potere di effettuare, con riferimento ai piani di studio e alle Indicazioni nazionali, la programmazione curricolare e di stabilire, tenuto conto delle richieste degli studenti e loro famiglie, i contenuti delle quota del curricolo ad essi riservata, complementare della quota nazionale; la quota dei piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche varia, a seconda dell’ordine di studi e del grado delle classi, dal 20 al 40% del monte ore complessivo. Mantenendo inalterato il monte ore annuale complessivo, le singole istituzioni scolastiche possono modificare il quadro orario mediante lo spostamento di alcune ore da una disciplina ad un'altra; ciò (ed è questo in cuore dell’Autonomia) al fine di caratterizzare la propria identità culturale e didattica anche in funzione delle istanze del territorio di riferimento. Quanto rilevanti siano le funzioni del Collegio dei docenti si può desumere dal testo dell'art.7 del D.lgs 16 aprile 1994, n. 297: “…2) Il Collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa…. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di circolo o d'istituto; c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi; d) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; e) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e… alla scelta dei sussidi didattici; f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione…; g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o istituto; … i) elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio di circolo o istituto; l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale docente; m) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116; o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento; p) esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza.. ; q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze….”.
Passiamo a considerare alcuni degli effetti permanenti che si produrrebbero per la modifica dell’assetto del Collegio e dei Consigli di classe (componente docenti) in sede di scrutinio conclusivo. In materia di valutazione degli alunni del Primo e del Secondo ciclo, il provvedimento più recente (D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009) conferma il ruolo di centralità del Consiglio di classe, ristretto alla componente docenti (“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche”), e il ruolo del dirigente scolastico che lo presiede, nonché la procedura in caso in cui l’ammissione alla classe successiva sia deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (“debito scolastico”), e la procedura per l’integrazione del “credito scolastico” (Art.4 “… A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative, da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico”). La valutazione scolastica è già di suo la crux desperationis del rapporto educativo e didattico, non ha certo bisogno di essere ulteriormente distorta.
Tralasciamo, per brevità, di esporre le conseguenze, anche queste rilevanti, dell’assetto del personale A.T.A., eventualmente arbitrariamente stabilito; né possiamo soffermarci sull’importanza della figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi (funzione, anche questa, su cui interverrebbe il mal augurato accorpamento) che sovrintende - con autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati -, ai servizi generali dell’istituzione scolastica, coordinando il personale (art. 25, comma 5, del D.lgs n. 165/2001).
Gli effetti riguardano anche il personale di ruolo, perché l’accorpamento di istituti (sempre finalizzato a contrarre gli organici) produce soprannumerarietà e trasferimenti d’ufficio di personale con contratto a t.i., se non di peggio (cassa integrazione e poi licenziamento), nei casi previsti con norme recenti.