° Parere del C.dS. (n. 05211/2010, 12/1/2011): Principi e criteri di rappresentatività sindacale per il pubblico impiego, richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica Da questo inviato all’ARAN. Ne diamo un abstract.
Consiglio di Stato Sezione Prima.. Vista (…omissis..) Premesso: La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento Funzione pubblica, con relazione ritualmente vistata dal Ministro, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sulla questione della rappresentatività sindacale nelle more della conclusione del CCNQ di definizione dei quattro comparti nei quali si articola il nuovo sistema di relazioni sindacali nel pubblico impiego definito dalla legge 4 marzo 2009 n. 15 e dal dec. attuativo n. 150 del 2009. In particolare la questione è inerente l’interpretazione dell’art. 65, com.3, del d.lgs n.150/2009, che ha dettato norme transitorie per l’individuazione delle OOSS maggiormente rappresentative in attesa della riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione nelle quali è articolato il sistema (omissis..) Il dubbio interpretativo è così rappresentato dal Dipartim. richiedente “se occorra (comunque) procedere all’elezione delle Rappresentanze sindacali unitarie entro la data del 30 novembre 2010 ( omissis..) Ritiene la Presidenza del Consiglio che: la previa definizione dei nuovi comparti sia propedeutica alla elezione delle RSU; che il termine del 30 novembre 2010 abbia natura ordinatoria. A sostegno di tali conclusioni adduce (…omissis..) In sostanza è solo dalla tornata contrattuale 2013-2015 che è destinata ad operare la rappresentatività calcolata sulla base dei dati desunti da elezioni delle nuove RSU (…omissis..) La Sezione ritiene che il termine del 30 novembre 2010 definito dall’art. 65, comma 3, abbia natura ordinatoria e sollecitatoria, ma che esso non comporti una preclusione alla possibilità, dopo il 30 novembre 2010 e prima della definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma del 2009, di indire e svolgere le elezioni delle RSU, che, dopo il decorso di detto termine, ben potrebbero essere indette con riferimento alla situazione dei vecchi comparti, atteso il mancato rispetto, da parte degli attori del sistema delle relazioni sindacali del pubblico impiego, della tempistica prevista dalla legge e la conseguente incertezza sui tempi di raggiungimento dell’accordo quadro, che non può andare a detrimento del diritto dei lavoratori alla rappresentanza sindacale. La norma di cui all’art. 65, comma 3, del d.lgs n. 150 del 2009 appare dettata sul presupposto di una rapida definizione (entro il 30 novembre 2010 e, quindi, a distanza di poco più di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo) della nuova architettura del sistema di relazioni sindacali del pubblico impiego. Essa, opportunamente su tale presupposto, ha disposto la proroga degli organismi di rappresentanza sindacale del personale, anche se le elezioni fossero state già indette (senza tuttavia specificare la durata della proroga ma collegandola al dato, assunto come certo, dello svolgimento delle elezioni di rinnovo degli organismi, con riferimento ai nuovi comparti di contrattazione entro il 30 novembre 2010 ). Vi è quindi un nesso forte che la legge ha stabilito fra proroga ed elezioni per il rinnovo degli organi secondo le nuove regole con riferimento al termine del 30 novembre 2010. (…omissis). Ciò che non può inferirsi dalla disposizione in commento è la conseguenza della sospensione a tempo indeterminato e comunque oltre il 30 novembre 2010, del diritto dei lavoratori del pubblico impiego ad esprimere periodicamente, alle scadenze previste, la volontà – costituzionalmente garantita (art. 38 Cost.) - di rinnovare i propri organi di rappresentanza sindacale (…omissis..) La norma di cui all’art. 65, com.3, del d.lgs n. 150/2009 non ha espressamente in alcun modo sancito una sospensione sine die o a termine incertus an e quando (perché legato all’incerto momento di definizione del nuovo CCNQ) del diritto elettorale dei lavoratori inerente le rappresentanze sindacali del pubblico impiego (…omissis). Da ciò deriva, nel caso di specie, che: la legge ordinaria non può comprimere il diritto alla rappresentanza sindacale se non in modo temporaneo e con cadenze certe; il diritto delle elezioni, una volta scaduti i termini di sospensione delle stesse eccezionalmente previsti in correlazione ad un mutamento di sistema delle relazioni sindacali, si riespande in modo automatico ove non si sia nei fatti verificato alle cadenze temporali previste, il passaggio al nuovo sistema; (omissis..) Ne consegue che dopo il termine del 30 novembre 2010 si riespande il diritto al rinnovo degli organi di rappresentanza sindacale di cui all’art. 42, com.3, d.lgs.n. 165/2001. Naturalmente gli eletti secondo le regole previgenti, nei comparti in corso di revisione, rimarranno potenzialmente in carica per tre anni come da disciplina contrattuale. Tuttavia se prima del decorso del predetto triennio si arriverà alla definizione dei nuovi comparti previsti dalla riforma sarà necessario indire con immediatezza le nuove elezioni, e le rappresentanze sindacali in carica secondo le vecchie regole rimarranno in carica fino all’insediamento dei nuovi eletti nei comparti revisionati.