Scuola: Aggiornamenti in progress - lunedì 21 marzo 2011

° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
CM n.21 del 14 marzo 2011, di trasmissione dello schema di decreto che il Miur ha predisposto per la concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. (1)
Lo schema reca disposizioni, per l’a.s. 2011/2012, in ordine a: 1- rilevazione delle dotazioni di organico del personale docente, 2 quantificazione, a livello nazionale e regionale; -criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle realtà provinciali e alle singole scuole. La consistenza delle dotazioni organiche a livello nazionale va definita in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 64, c.4, decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha previsto l’attivazione di una serie di interventi e misure volti ad incrementare gradualmente di un punto, nell’arco del triennio 2009/2011, il rapporto docenti/alunni, nonché sulla base delle istruzioni impartite dal Piano programmatico elaborato ai sensi del citato art. 64 e in attuazione dei regolamenti di cui al comma 4 del menzionato art. 64. La relazione tecnica di accompagnamento alle disposizioni del predetto articolo ha quantificato in 19.700 le riduzioni di posti per l’a.s. 2011/2012. Gli UUSSRR e gli altri uffici periferici del Miur opereranno per il riassetto della rete scolastica, la formazione delle classi, il riordino dell’impianto e dell’articolazione del I ciclo entrato in vigore nell’a.s. 2009/10 (DPR n. 89 del 20 marzo 2009)e la revisione degli assetti ordinamentali del secondo ciclo (DPR n. 87 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88 del 15 marzo 2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89 del 15 marzo 2010 relativo ai licei). I criteri e i parametri per la formazione delle classi sono fissati dal Regolamento approvato on D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 81. Lo schema di decreto interministeriale riporta nella colonna “A” della tabella F le entità delle riduzioni da effettuare in organico di diritto a livello nazionale e regionale e nella colonna “B” i posti derivanti dagli ulteriori interventi di dimensionamento della rete scolastica. Sono consentite compensazioni tra i contingenti di organico relativi ai diversi gradi di scolarità, anche nell’ottica, ove possibile, dell’estensione del tempo pieno. Per quanto concerne le ore di insegnamento delle materie alternative alla religione cattolica, si fa presente che è in corso di emanazione una apposita intesa tra il MIUR e il MEF, che chiarisce i vari profili della materia e detta disposizioni e istruzioni per gli aspetti contrattuali e retributivi.
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia è disciplinata dall’art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, ai fini della generalizzazione del servizio, sono stati confermati in organico di diritto i posti attivati in organico di fatto nell’anno 2010/2011. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che hanno compiuto o compiranno, entro il 31 dicembre 2011, il terzo anno di età. Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 101 del 30 dicembre 2010 (iscrizioni per l’a.s. 2011/12), possono, altresì, essere ammessi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiranno tre anni di età dopo il 31 dicembre 2011 e, comunque, entro il 30 aprile 2012, una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico-didattico da parte del collegio dei docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza. Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita l’iscrizione di non più di tre bambini di età compresa tra i due e i tre anni. L’inserimento di tali bambini non può comunque dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com’è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

 
° Si, della Corte di Strasburgo al Crocefisso nei luoghi pubblici (aule comprese)
Comunicato Stampa (18 marzo) del Ministro. “Esprimo profonda soddisfazione per la sentenza della Corte di Strasburgo, un pronunciamento nel quale si riconosce la gran parte del popolo italiano. Si tratta di una grande vittoria per la difesa di un simbolo irrinunciabile della storia e dell’identità culturale del nostro Paese. Il Crocifisso sintetizza i valori del Cristianesimo, i principi sui cui poggia la cultura europea e la stessa civiltà occidentale: il rispetto della dignità della persona umana e della sua libertà. E’ un simbolo dunque che non divide ma unisce e la sua presenza, anche nelle aule scolastiche, non rappresenta una minaccia né alla laicità dello Stato, né alla libertà religiosa. Oggi è un giorno importante per l’Europa e le sue istituzioni che, grazie a questa sentenza, si riavvicinano alle idee e alla sensibilità più profonda dei cittadini”.