° Dotazioni organiche del personale docente per l’anno scolastico 2011/2012
CM n.21 del 14 marzo 2011, di trasmissione dello schema di decreto che il Miur ha predisposto per la concertazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Ne proseguiamo la presentazione dei punti principali. (3)
Procedure e adempimenti relativi alla definizione degli organici. Istruzione secondaria I grado.
La scuola secondaria di I grado è regolata dall’art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari, più 1 ora di approfondimento di italiano) e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40). Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata, tenendo conto delle esigenze formative, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria media di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, detta consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola. A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative per il pieno utilizzo delle ore disponibili. L’assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37, 26 marzo 2009. Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei,che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane e di assicurare almeno due o tre rientri settimanali e sempre che si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l’esigenza, ricorrendone le condizioni,di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate prima dell’a.s. 2008/09. L’insegnamento della tecnologia, prima rientrante nell’area disciplinare Matematica, scienze e tecnologia, è ricondotto a insegnamento autonomo affidato all’insegnante di tecnologia (già educazione tecnica), con orario settimanale di due ore. Nulla è innovato con riferimento all’insegnamento dello Strumento musicale. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono confermati i criteri fissati dalla normativa (D. M. 6 agosto 1999, n. 201). Fermo restando il mantenimento in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti, che vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari, la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle risorse di organico individuate ed assegnate con l’allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l’insegnamento dello strumento sia attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le 2 ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che autonomamente le scuole possono scegliere vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale. Ai sensi art. 14 DPR n. 212 dell’8 luglio 2005, le scuole annesse ai conservatori debbono intendersi chiuse.
° Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza
Approvato alla Camera il disegno di legge (C. 2008) che istituisce l’ufficio nazionale di garanzia sull’esercizio dei diritti dei fanciulli, e la Conferenza dei garanti regionali.
I diritti da tutelare sono quelli sanciti dalle convenzioni della UE. I nuovi organi dovranno anche lavorare alla prevenzione del disagio di bambini e adolescenti e favorire il ripensamento urbanistico a misura dell’infanzia e dell’adolescenza.
(Fonte: TuttoscuolaNEWS n. 480, 21 marzo 2011)
° Nota fatta sul registro di classe da un insegnante
Una sentenza del Consiglio di Stato (n.715/2011, depositata il 31 gennaio scorso) censura il comportamento di un d.s. che aveva modificato d’autorità l’annotazione di un fatto riportato da un docente sul registro di classe.
La nota che il ds aveva riformulato (con l’effetto di attenuarne la gravità) era stata apposta, sul registro di classe, da un professore che, pur non facendo parte del Consiglio di quella classe, era stato messo a conoscenza di un grave fatto (molestie sessuali) avvenuto a scuola. La nota, apposta sul registro (che è un atto pubblico) della classe dell’allievo responsabile, e riportante la ammissione di responsabilità, non poteva, secondo la sentenza, essere riformulata in via autoritativa dal ds.
(Fonte: ItaliaOggi - 8 marzo 2011)