° Oggi, l’ANIEF è in audizione alla VII Commissione
La scorsa settimana, le commissioni Cultura e Istruzione di Camera e Senato hanno avviato le audizione su Atto Camera n. 2994, ddl “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, presentato il 27 marzo a firma Giannini, Madia, Padoan. In questa stessa mattina saranno ascoltati: il Movimento Gae in ruolo - Non uno di meno, l'Associazione nazionale Docenti idonei al concorso a cattedra del 2012, l’Associazione Panta rei, il Mida precari, il Cub diplomati magistrali, il Coordinamento nazionale Sfp, il Coordinamento docenti 'immobilizzati', i rappresentanti di Quota 96, il Forum degli insegnanti, l’Adis, i Comitati per la Legge popolare per una 'buona scuola'. Nella seconda mattinata saranno ascoltate le organizzazioni e associazioni sindacali: Cisal scuola, Snals-Confsal, Cobas-istruzione, Cisl Scuola, Flc-Cgil, Uil-Rua, Uil-scuola, Ugl-scuola, Gilda scuola, Anief, Snadir. Nel secondo pomeriggio e in serata saranno ascoltati: la Fondazione Agnelli, la Fondazione Treelle, l'agenzia Tuttoscuola; l'Isfol, la Confindustria, la Rete imprese Italia e la Confcommercio. Quelli che l’Anief presenta sono emendamenti elaborati attraverso una fitta consultazione interna; le proposte sono in questo stesso sito web, e dunque non occorre ricapitolarle. Ci limitiamo a riportare le nostre proposte emendative agli articoli che prospettano la “chiamata diretta” dei docenti, da parte del dirigente scolastico, per la costituzione dell’organico funzionale. Su questo tema, il testo del d.d.l. introduce (rispetto al testo de “La buona scuola”) una novità dirompente, la norma che elimina la titolarità a tempo indeterminato, e affida alla discrezionalità del dirigente il lavoro del docente e la continuità didattica. E la sentenza della CGEU (??). Chi l’ha voluta, cioè noi, resterebbe gabbato. Le nostre proposte emendative limitatamente a questo tema, riguardano gli artt.2,7,8. Le riportiamo. Nella formulazione governativa, l’art.2,c.11 recita: “I dirigenti scolastici, definito il Piano triennale dell’offerta formativa ai sensi del c.6, scelgono il personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia con le modalità di cui all’art.7”. Proponiamo emendamento: “I dirigenti scolastici, definito il Piano triennale dell’offerta formativa ai sensi del c.6, propongono l’incarico di docenza al personale da assegnare ai posti dell’organico dell’autonomia, con le modalità di cui all’art. 7”. Nella formulazione governativa, l’art.2, c.13 recita: “Per l’anno scolastico 2015-2016, il Dirigente scolastico individua i docenti da destinare all’organico funzionale della Istituzione scolastica di riferimento, scegliendoli dal ruolo di cui all’articolo 7, a seguito di immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano per l’offerta formativa”. Proponiamo: - di stralciare la locuzione “individua i docenti” sostituendola con “individua i posti”; - di stralciare il gerundio “scegliendoli” e di sostituirlo con “nominandoli”; - di sostituire le parole “sentiti il collegio dei docenti e il consiglio di istituto”, con le seguenti: “di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio di istituto, entro il 30 giugno”. Nella formulazione governativa, l’art.7, c.2 recita: “Il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza, per la copertura dei posti assegnati alla Istituzione scolastica cui è preposto sulla base del Piano triennale di cui all’art.2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al c.4 e al personale docente di ruolo in servizio presso altra Istituzione scolastica”. Proponiamo di sostituire le parole “nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”, con le seguenti: “con riguardo al punteggio di ciascuno nell’albo in cui è collocato. Per il personale a tempo determinato su posti non vacanti, laddove esistono esigenze sostitutive, si attinge per scorrimento dalle Graduatorie ad esaurimento di cui alle legge 26 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 agosto di ogni anno, e dalle Graduatorie di Istituto di cui al Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, durante l’anno scolastico in corso.” Nel medesimo art.7 proponiamo di sopprimere il comma 3 (questo è l’assurdo testo governativo: “L’attribuzione, da parte dei dd.ss., degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto dei seguenti principi e criteri: a) incarichi di durata triennale rinnovabili, coordinata con il ciclo triennale di definizione degli organici di cui all’art.2. b) pubblicità dei criteri che ciascun d.s. adotta per selezionare i soggetti cui proporre un incarico, tenuto conto dei dati disponibili nel Portfolio di cui all’art. 11; c) pubblicità degli incarichi conferiti e della relativa motivazione a fondamento della proposta; d) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l’abilitazione, purché possegga titolo di studio valido all’insegnamento.”). Nella formulazione governativa, l’art.7, c.4 recita: “I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in albi territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Gli UU.SS.RR definiscono l’ampiezza degli albi territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica. Al personale docente già assunto a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge non si applica la disciplina dell’iscrizione negli albi territoriali e di proposta dell’incarico da parte del dirigente scolastico di cui al comma 1, salvo che in caso di mobilità territoriale e professionale, all’atto della quale i docenti in questione sono iscritti negli albi di cui al presente comma”. Queste sono le nostre proposte di modifica e integrazione: - dopo la parola “posto”, inserire: “In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.”; - dopo le parole “popolazione scolastica”, inserire il seguente testo: “in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella già adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici”. Sopprimere le parole da “e di proposta dell’incarico”, fino “al presente comma”. Nella formulazione governativa, l’art.8, c.5 dice: “I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lett. a), b) e c), possono esprimere l’ordine di preferenza tra tutti gli albi territoriali e sono assunti prioritariamente, nell’ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o grado di istruzione per la quale posseggono maggior punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all’assunzione”. La nostra proposta emendativa è di riformulare il comma limitandolo fino alle parole “albi territoriali”.Proponiamo di eliminare il comma successivo, il n.6 che dice: “Per una maggiore fungibilità del personale assunto e la limitazione del ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi, si applica l’articolo 7, comma 3, lettera d)”. L’art.8, c.6, nel testo governativo recita: “I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro e non oltre il termine di 10 giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nei termini e nelle modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del presente piano assunzionale straordinario. La disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all’assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell’offerta formativa, che rimangono vacanti all’esito del piano assunzionale non sono disponibili per incarichi a t.d., sino al successivo ciclo di fabbisogno di cui all’art.2. La disponibilità di posti sopravvenuta I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell’articolo 7”. La nostra proposta è di sostituire le parole da “In caso” fino “articolo 2”, con il seguente testo: “In caso di non accettazione della proposta, l’avente diritto riceve ancora un massimo di altre quattro proposte, e nel caso di mancata accettazione decade dal diritto in ordine al piano assunzionale straordinario. In ogni fase di cui al comma 4 delle assegnazioni, la disponibilità dei posti è potenziata con quelli ai quali gli aventi diritto hanno rinunciato.” Dei commi 9,10,11, l’ANIEF propone l’eliminazione. Così recitano: “9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale, già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b) e indipendentemente dalla classe di concorso, tipo di posto e grado di istruzione per le quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro, e non oltre, il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto al periodo precedente. 10. A decorrere dal 1° settembre , le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), nonché quelle ad esaurimento del personale educativo, perdono efficacia ai fini dell’assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all’anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. 11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia fino all’anno scolastico 2016/2017 incluso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1”. L’art.8, c.12, nel testo governativo recita: “Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale educativo, l’accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della successiva graduatoria concorsuale, e comunque non oltre 3 anni”. Proponiamo di sopprimere le parole “personale docente della scuola dell’infanzia e”, e di inserire dopo la parola “educativo” il seguente testo: “laddove esaurite le graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196”. Nella nostra proposta che demolisce buona parte dell’art.8, avanziamo, poi, proposte sostitutive. Su gli altri articoli del d.d.l., il presidente Pacifico presenterà altrettanti emendamenti; resta che la VII Commissione audirà soggetti, tra quelli elencati in apertura, che controbilanciandoci caldeggiano il mantenimento del testo governativo: queste forze sono il problema. Leonardo MAIORCA