Una brutta storia
Qual era la considerazione che il governo Monti aveva degli insegnanti, nei termini in cui ne scriveva alla Commissione Europea. E quale toppa pezzente Renzi prospetta tentando di evitare la procedura di infrazione.
° Una brutta storia
Qual era la considerazione che il governo Monti aveva degli insegnanti, nei termini in cui ne scriveva alla Commissione Europea. E quale toppa pezzente Renzi prospetta tentando di evitare la procedura di infrazione.
In Europa, facciamo figuracce, e non soltanto per i delinquenti – mafiosi, evasori, profittatori del denaro pubblico; ci si mettono anche i politici che parlano con lingua biforcuta. La Corte di Giustizia Europea è stata costretta a ricordare al nostro Governo che l’insegnamento è correlato a un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione che impone allo Stato di organizzare il servizio scolastico garantendo un adeguamento costante tra il numero di docenti e il numero di studenti. La settimana scorsa, orizzontescuola.it ha pubblicato un articolo, di Vincenzo Brancatisano, su una vicenda che ci ha allietato quanto quelle degli scandali Expo, Roma, Ischia, ecc… Riportiamo parte. “I precari della scuola? Sono dei lavoratori stagionali, ma Dossier Camera sconfessa Governo. Così il governo italiano (al tempo di Monti e Profumo) ha definito i docenti precari della scuola e il personale precario Ata nel corso della procedura d’infrazione promossa dalla Commissione Europea contro l’Italia per il ricorso abusivo ai contratti a termine…. Lo abbiamo scoperto leggendo attentamente un dossier del Servizio Studi-Dipartimento Cultura della Camera dei Deputati e dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea allegato alla presentazione in Parlamento del DDL sulla Buona scuola…. Argomentazioni usate dal governo per difendersi dalle accuse… E’ toccato alla Commissione rimandarle al mittente: “Non è (nemmeno) sostenibile – replica la Commissione Ue, come riportato nel dossier – l’argomentazione delle autorità italiane che si tratti di un tipo di lavoro stagionale, dal momento che lo stesso tipo di attività lavorativa ma a tempo indeterminato avrebbe lo stesso carattere di stagionalità. Inoltre, lo stesso ordinamento italiano (DPR n. 1525/1963) non include l’attività didattica tra le attività di lavoro stagionale. Il fatto poi che uno stesso docente possa lavorare per più di venti anni con contratti di lavoro a tempo determinato contraddice l’esistenza delle ragioni oggettive invocate dalle autorità italiane (sostituzione e stagionalità)”. Il brano descritto è parte integrante di un corposo e competente dossier con cui i consulenti parlamentari sembrano ribadire al Governo ciò che forse il Governo in questi mesi ha dimenticato. Il Servizio Studi ribadisce due elementi fondamentali dei quali non si può certo prescindere nella fase dell’attuazione del piano straordinario di assunzioni: la sentenza della Corte di Giustizia di Lussemburgo e la procedura di infrazione iniziata dalla Commissione Europea e tuttora in corso…. Ora possiamo entrare nel dettaglio grazie al dossier in questione. In particolare, nella fase precontenziosa EU Pilot – precisa l’Ufficio parlamentare Rapporti con l’Unione Europea – la Commissione ha accertato che nell’ordinamento scolastico italiano è estremamente diffuso il ricorso alla stipula di contratti a tempo determinato con la stessa persona (docente e personale ATA); che per tali soggetti non sono previsti dall’ordinamento italiano mezzi efficaci di riparazione in caso di abuso di contratti successivi a tempo determinato; che il trattamento riservato a tali soggetti è meno favorevole rispetto al corrispondente personale a tempo indeterminato (in termini di anzianità lavorativa e di valutazione dell’attività professionale ai fini del calcolo degli stipendi). Il primo rilievo sollevato dalla Commissione nel parere motivato, emesso il 20 novembre 2013, riguarda il trattamento meno favorevole del personale a tempo determinato rispetto al corrispondente personale con contratto a tempo indeterminato: sulla base delle informazioni inviate dalle autorità italiane, alla Commissione europea risulta che per tale personale non si tiene conto né dell’esperienza professionale maturata, né dei risultati ottenuti ai fini delle progressioni stipendiali (gli stipendi vengono pagati a livello di inizio carriera senza tenere conto degli anni di servizio analogo in forza di contratti precedenti). Nella risposta alla lettera di costituzione in mora, le autorità italiane hanno avallato tale interpretazione sulla base del carattere di precarietà del rapporto, legata all’assenza del titolare, e della mancanza di continuità, in quanto i vari periodi di servizio di supplenza attengono a distinti contratti di lavoro e non danno luogo ad un vero e proprio sviluppo di carriera. Ad avviso della Commissione, tuttavia, la giustificazione della differenza di trattamento non è coerente con la direttiva 1999/70/CE…. Nessuna delle modifiche normative proposte nel tempo dalle autorità italiane costituiscono, ad avviso della Commissione, una misura efficace per risolvere il problema del ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato successivi nelle scuole. Da ultimo, ad avviso della Commissione, le norme italiane sul risarcimento del danno non costituiscono una misura efficace per impedire il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle scuole. A parte il risarcimento, non esisterebbero né disposizioni alternative che assicurino in modo soddisfacente la tutela richiesta dalla direttiva né misure efficaci volte a prevenire e, nel caso, a sanzionare, l’abuso. Inoltre, i tribunali nazionali hanno interpretato in modo restrittivo il tipo di risarcimento che può essere concesso, sollevando dubbi sull’efficacia e la deterrenza del risarcimento come forma di riparazione. Oltretutto, per il lavoratore sarebbe oltremodo difficile provare in sede giudiziale le lesioni subite (in termini, ad esempio, di perdita di altre occasioni di lavoro) ai fini di ottenere il ristoro del danno. Tali motivi dimostrano, ad avviso della Commissione, che le misure italiane non sono compatibili con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla D.1999/70/CE”. E veniamo all’attualità. Il ministro Giannini accredita, dinanzi all’opinione pubblica, l’idea che con il ddl “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, il governo “fa sul serio. Chiude un capitolo doloroso, quello del precariato” (larepubblica.it - 03/04/2015). Intanto questo d.d.l., presentato il 27 marzoa firma Giannini, Madia, Padoan (Atto Camera n. 2994) è subissato dalle critiche. Ieri il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico ha presentato, in audizione presso le VII commissioni congiunte, molti emendamenti. I lettori di questa rubrica Aggiornamenti sanno quali sono le nostre perplessità in ordine al fatto che il Governo stia davvero ottemperando all’ingiunzione della CGUE in ordine all’obbligo di assumere a t.i. tutti (docenti e personale ATA) coloro che sono stati contrattualizzati a t.d. per oltre tre anni. Infatti, il Governo non sta prospettando ai docenti che assumerà una forma contrattuale pienamente in linea con i connotati del contratto a t.i. (come, del resto, il Governo ha fatto con il Job Act, a scapito dei lavoratori del settore privato): la limitazione triennale della nomina in cattedra e la discrezionalità del d.s. nell’individuare i soggetti da nominare sembrano lì soltanto per attenuare l’impatto della sentenza CGUE. Né il Governo sta prospettando l’assunzione generalizzata di coloro che ne hanno diritto. Per di più, il limite dei 36 mesi di lavoro, oltre i quali sarebbe scattato il diritto alla conversione del rapporto, viene trasformato dall’art. 12 del DDL da diritto per i docenti, in un ostacolo per i medesimi. A questo proposito, riportiamo la valutazione autorevole, e per noi impegnativa, dell’avv. Walter Miceli, coordinatore dell’Ufficio legale ANIEF. “Io penso che il DDL sulla scuola abbia semplicemente riprodotto le medesime condizioni che hanno portato alla sentenza Mascolo della Corte di Giustizia: ossia la mancanza delle misure di prevenzione e di sanzione della abusiva reiterazione dei contratti a termine. Con un'unica differenza, per la verità: il serbatoio da cui attingere per stipulare i contratti a termine sui posti vacanti, nelle intenzioni del Governo, dovrebbe essere la seconda fascia delle graduatorie d'istituto, e quindi i precari sfruttati non avrebbero neppure la prospettiva di accumulare punteggio utile ai fini di una futura immissione in ruolo per scorrimento di tali graduatorie. Noi però siamo convinti che la Corte Costituzionale e i Giudici del Lavoro impediranno il perpetuarsi di questa condizione di flagrante violazione dello stato di diritto ai danni dei lavoratori della scuola. In definitiva, il Ministro Giannini, con la sua sottovalutazione degli effetti della sentenza Mascolo, mi ricorda la storia di quell'uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete: ‘Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene. Fino a qui, tutto bene’. Dovendosi confrontare con queste teste, l’ANIEF che altra strada ha se non di portarli davanti ai tribunali ? E il nostro giudizio, espresso in questa rubrica, sull’operato del premier Monti e del sorridente ex ministro Profumo, in materia di Scuola ? Erano parole avventate ? Se lo erano, lo sono adesso queste della Giannini: “Con il nostro disegno di legge abbiamo eliminato anni di provvedimenti incongruenti, non vorrei dire di truffe, ma sicuramente di prese in giro”. Leonardo MAIORCA