In tema di “chiamata diretta” dei docenti da parte del dirigente scolastico.
Lo sciopero corale dello scorso 5 Maggio; la brutta piega che hanno preso i lavori della VII Commissione della Camera sugli emendamenti al d.d.l. n.2994; un sottosegretario asserragliato nella giungla.
° In tema di “chiamata diretta” dei docenti da parte del dirigente scolastico
Lo sciopero corale dello scorso 5 Maggio, che ha fermato buona parte delle scuole in tutta Italia, e la brutta piega che hanno preso i lavori della VII Commissione della Camera sugli emendamenti al d.d.l. n.2994, dicono chiaramente la distanza tra le parti, su parecchi punti, e specialmente su due: la chiamata diretta dei docenti da parte del dirigente scolastico, e il proposito del Governo di non assumere una parte degli aventi diritto (docenti e ATA che hanno più di tre anni di servizio con contratti a t.d.). Su questa seconda questione, è evidente a tutti – ma gli ipocriti non possono dirlo – che Renzi intende ottemperare solo parzialmente agli obblighi che scaturiscono dall’atto della messa in mora al governo italiano da parte della U.E. (2013) e dalla successiva sentenza di condanna emessa dalla CGUE nel novembre 2014. Nel giorno del 5 maggio, il nostro presidente, Marcello Pacifico - che nel 2010 aveva sollevato presso la Corte europea di giustizia la questione di legittimità della reiterazione sine die dei contratti a t.d. - ha depositato una denuncia, contro lo Stato italiano, presso la Segreteria della Commissione Europea e presso quella della Corte di giustizia. •La questione della “chiamata diretta” è paradossale: quando la Regione Lombardia ne avviò, per impulso dell’ex sottosegretario Valentina Aprea, la sperimentazione, il P.D. si scatenò contro, e l’on. Francesca Puglisi, responsabile Scuola dichiarò a l’Unità (27 marzo 2012) la ferma opposizione; la Presidenza del Consiglio si oppose alla sperimentazione lombarda e ottenne, dalla Corte Costituzionale, la sentenza numero 76/2013, redatta dall’allora giudice Sergio Mattarella. Nel contenuto, la questione è trattata negli artt. 2 e 7 del d.d.l. n.2994, negli artt. 2 e 7 del d.d.l. n.2994, rispetto ai quali i nostri iscritti hanno chiesto all’ANIEF di premere perché nelle chiamate in cattedra si rispetti il punteggio pregresso (titoli e anni di insegnamento), senza lasciare alla discrezionalità dei dirigenti scolastici la scelta dei professori, e perché si lasci cadere la previsione della periodicità triennale delle chiamate. Effettivamente, in audizione dinanzi alla Commissione “Cultura” della Camera, Marcello Pacifico ha avanzato le seguenti proposte emendative: - Art. 2, cc. 11, 13; art. 7, cc. 2-4, 6, eliminare la chiamata diretta del Dirigente scolastico del personale dagli albi regionali per la costituzione dell’organico funzionale o di personale esterno alla scuola, con il mantenimento dell’attuale suddivisione della pianta organica (organico di diritto ampliato preso da Gae e Gm + organico funzionale ampliato della scuola preso da Albi Regionali secondo i punteggi di provenienza delle graduatorie); - Art.7 comma 2, sostituire le parole “nonché al personale docente di ruolo già in servizio presso altra istituzione scolastica”, con il seguente testo: “con riguardo al punteggio di ciascuno nell’albo in cui è collocato. Per il personale a tempo determinato su posti non vacanti, laddove esistono esigenze sostitutive, si attinge per scorrimento dalle Graduatorie ad esaurimento di cui alle legge 26 dicembre 2006 n. 296, entro il 31 agosto di ogni anno, e dalle Graduatorie di Istituto di cui al Decreto del Ministro della Pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, durante l’anno scolastico in corso.” Comma 3, sopprimere. Comma 4, dopo la parola “posto”, inserire il seguente testo: “In ciascun albo territoriale, gli aventi diritto sono inseriti secondo ordine di punteggio con riferimento alla collocazione nelle graduatorie di provenienza.” Dopo le parole “popolazione scolastica”, inserire: “in nessun caso tale ampiezza potrà essere maggiore di quella adottata come criterio per la delimitazione dei distretti scolastici.” •Ritirandosi dai lavori in VI commissione, i deputati del M5S hanno implicitamente ammesso che non ci sono possibilità di migliorare il testo del decreto. Non la pensiamo allo stesso modo, e però, desideriamo segnalare quale sia, sull’argomento “chiamata diretta”, la posizione di questi deputati, formalizzata in una proposta di legge (la n. C. 2975, primo firmatario Silvia Chimienti). Secondo la Chimienti e gli altri firmatari, la chiamata diretta non dovrebbe esistere, e neppure gli albi territoriali; ciò per evitare che i docenti siano in condizione di precarietà esistenziale-professionale. Il conferimento degli incarichi dovrebbe essere fatto dagli uffici periferici del MIUR (Ambiti territoriali); in subordine, i deputati di M5S avanzano una proposta analoga a quella dell’ANIEF: il mantenimento, anche nell’albo (fino all’a.s.2020 e al completo assorbimento degli aventi diritto), del punteggio che si ha nelle graduatorie di provenienza, concorsuali e/o “ad esaurimento”. •Riportiamo da un articolo (ReteScuole, 3 maggio) di un collega, Giovanni Cocchi, che domenica scorsa è riuscito a prospettare direttamente a Renzi (evento rarissimo) i propri convincimenti: “Lei sa benissimo come funziona ora il reclutamento…: si partecipa al concorso, poi il primo sceglie e così di seguito. Cosa c’è che non va in tutto questo che rispetta il merito, assicura trasparenza ed equilibrio tra le scuole (con i più bravi, i medi, i meno bravi equamente distribuiti)?. Mica ce lo ha spiegato, ci ha solo detto che il Dirigente deve poter essere libero di chiamare chi vuole con contratti triennali. Ora, anche facendo finta di non essere in Italia (il docente segnalato dal politico, l’amico del figlio, la fidanzata del nipote…) quanto saranno liberi i Dirigenti delle zone inquinate da mafia, camorra e ndrangheta? Quanti insegnanti meridionali saranno assunti nei territori più padani? Chi assumerà l’insegnante bravo ma gay, chi non vuole insegnare le crocette dell’Invalsi, chi la madre che ha la 104 per il figlio handicappato o la madre novantenne, chi deve andare spesso all’ospedale per la chemioterapia, chi la prof in gravidanza, chi…? Lei sa che chi ci liberò dal fascismo e scrisse la Costituzione si preoccupò di scriverci libertà di insegnamento, e dunque di apprendimento, perché solo dal libero confronto delle opinioni ognuno può costruirsi la sua e diventare un cittadino libero. Se un insegnante sa che il suo futuro, il merito, il sostentamento della famiglia dipenderanno, dopo 36 mesi, dalla condiscendenza, da quello che avrà detto, quanto sarà libero di dirlo? Altro che lo slogan del fare squadra: ci spieghi meglio perché vuole sostituire un reclutamento democratico e costituzionale con il rischio di clientele, discrezionalità, autoritarismo, sottomissione, pensiero unico; il controllo assoluto ed autoritario degli insegnanti ? •Desideriamo anche riportare parte di un documento sottoscritto da docenti e genitori di alunni della Scuola Primaria “Grazia Deledda”, di Roma: “Le parole da utilizzare per questa manovra strategica sono privilegio (assegnato al Preside), sudditanza (per i docenti scelti) e discriminazione (per i docenti scartati). Parole inappropriate ad un Stato di Diritto. Facile intuire quali verosimili scenari ne possano derivare in deroga a diritti, punteggi d’anzianità (l’anzianità è una maturazione d’esperienza professionale e non una malattia), possesso di titoli di studio e precedenze date dalla Legge 104/92 e assistenza a famigliari, a favore di logiche personali del Dirigente e rischi di favoritismi. Inoltre, il Preside avrà il potere di condizionare le scelte didattiche e d’insegnamento del docente imponendo stili di pensiero e metodi relativisti, contrariamente a quanto sancito dalla Costituzione italiana e dalla normativa in merito alla libertà d’insegnamento e in modo dissociato rispetto alle necessità della classe e del singolo alunno, dei quali, non vivendone la quotidianità e non avendo rapporti costanti con le famiglie, conosce poco o nulla; nessuna continuità didattica”. •C’è chi si chiede, preoccupato: - Al d.s. neanche questo volete far fare, di giudicare i docenti e scegliere quelli che valgono ? - E i docenti che non sanno insegnare, chi li giudica? Noi rispondiamo con 2 citazioni. 1. In “La valutazione del docente ex art.29 CCNL. Il ruolo del dirigente scolastico”; in Il dirigente scolastico, suppl. SCUOLA SNALS n.66 del 21 marzo 2000, Luciano Molinari spiega quali poteri il d.s. abbia - in atto, senza che occorra dargli la facoltà di interferire nella vita degli insegnanti -, nel valutare i docenti con riferimento agli obiettivi fissati nel Piano dell’Offerta Formativa. “Il tema della valutazione della prestazione professionale del docente richiama, in prima istanza, il potere di vigilanza didattica che compete al dirigente scolastico, in quanto elemento costitutivo della stessa funzione. Potere il cui esercizio costituisce un munus, un vinculum, una necessitas, vale a dire un dovere professionale da compiere in rapporto alla destinazione di scopo della stessa funzione. Potere diretto, tra l’altro, secondo la vecchia normativa ancora vigente, ad accertare situazioni di inadempimento funzionale discendenti da cause diverse; nella specie i casi di incapacità didattica e di persistente insufficiente rendimento ai quali va aggiunto quello della inidoneità fisica che incide negativamente sulla prestazione professionale (art.512 del T.U. n.297 del 1994) …L’incapacità, come la capacità, si fonda su elementi oggettivi, indipendenti dal comportamento tenuto in servizio dal dipendente. Per incapacità si intende una forma di inettitudine, di natura permanente a svolgere l’attività professionale. Tale situazione si traduce, di fatto, nella mancanza delle doti necessarie e indispensabili allo svolgimento di tale attività. Caso profondamente diverso è quello del persistente, insufficiente rendimento. Contrariamente all’incapacità, che si basa su un dato oggettivo, questo si fonda sul comportamento soggettivo del dipendente il quale, pur non facendo difetto la capacità di compiere pienamente ed esattamente i propri doveri d’ufficio, dà un rendimento insufficiente. L’inidoneità fisica, infine, di carattere permanente, porta - anch’essa - alla dispensa dal servizio, per l’incapacità a proseguire lo svolgimento dell’attività professionale. L’esercizio del potere di vigilanza didattica, comunque, non si riduce affatto alla gestione dei tre casi specifici appena indicati. Essa costituisce un potere che penetra, permea, innerva e orienta tutto il sistema dell’attività didattica organizzata, anche all’interno del nuovo regime di autonomia della scuola; anzi, proprio in ragione del fatto che debbano essere conseguiti risultati, od obiettivi, lo stesso potere va oggi riletto secondo la sostanza del nuovo sistema e i suoi profili organizzativi. Il potere d’azione e lo spazio d’azione che fanno capo a detto potere vanno ad espandersi all’interno di ogni forma di attività disegnata nel Piano dell’offerta formativa e di quanto ad esso sia riconducibile per connessione… La vigilanza didattica, (come potere professionale che inerisce alla funzione dirigente nella scuola) può essere definita come il potere di valutazione tecnica del grado di efficacia educativa e formativa dell’attività di insegnamento e di ogni altra attività didattica organizzata, ad essa riconducibile per connessione, in quanto integrante un medesimo processo di istruzione, formazione ed educazione, svolta dal personale docente, in relazione alle metodologie adottate e ai risultati ottenuti… All’interno del rapporto giuridico che lega il pubblico servizio scolastico all’utente di esso, l’attività di insegnamento costituisce l’oggetto della prestazione alla quale ha diritto il discente e che il servizio è obbligato ad erogare. In ragione di ciò, l’insegnamento è l’attività intellettuale, professionalmente connotata, avente natura discrezionale diretta a produrre istruzione, formazione ed educazione, in rapporto oggi al Piano dell’offerta formativa… L’attività di insegnamento è, allora, da rivedere all’interno del Piano dell’Offerta Formativa ed in stretta connessione con i risultati da conseguire e con gli standard da raggiungere. In tal modo, la vigilanza didattica non cade soltanto sulla qualità dell’attività di insegnamento, quale esercizio della funzione, ma - ancor prima – cade sulla elaborazione del Piano e sulla definizione dei suoi contenuti”. Ergo, la chiamata diretta non è strumento necessario, in ordine all’esercizio del potere sanzionatorio del d.s. 2. In un documento (che ha dato luogo, però, a contrasti interni all’Associazione) approvato dall'Assemblea dei dirigenti scolastici promossa dall'ANDIS in data 21 Aprile 2015, si sollevano perplessità in ordine alla possibilità, per i dd.ss., di esercitare proficuamente determinate scelte. “Articolo 7 del Capo III. Comma 1:…La novità è costituita dal fatto che il DS diventa “responsabile delle scelte didattiche, formative. L'Organo Collegiale, formato dai tecnici della didattica, risulta non coinvolto nella “responsabilità” delle scelte didattiche e formative, ai DS viene attribuita la responsabilità totale, anche in sede di esiti, di scelte per le quali si potrebbe non essere “competenti”, sia per esperienza che per abilitazioni e studi posseduti…. La responsabilità delle scelte presuppone, inoltre, che il DS abbia adeguate competenze didattiche… Se è il Capo d'Istituto ad avere la responsabilità decisionale dei curricula, egli deve essere competente nelle discipline presenti nel curricolo di scuola;quindi deve essere appartenente all'ordine e grado di istruzione che è chiamato a dirigere: non avrebbe senso un Ingegnere che diriga un Classico o un Comprensivo, o un Laureato in Pedagogia che vada a dirigere un Tecnico Industriale o un Professionale. Commi 2 e 3: trattano le modalità con cui il DS propone gli incarichi di Docenza agli Aspiranti inclusi negli Albi Territoriali. Ecco il percorso che andrebbe attivato per ogni incarico: - Analisi dati disponibili nel Portfolio che contiene il curriculum di ciascun docente iscritto all'albo; - Pubblicità criteri adottati per selezionare i soggetti a cui proporre un incarico: Atto di conferimento incarico con relativa motivazione; - pubblicità dell'incarico conferito e della relativa motivazione…. A meno che non vi sia una attenuazione della tutela dei Diritti Soggettivi, è presumibile un incremento notevole del Contenzioso, che si tradurrebbe in una impossibilità di garantire continuità al servizio scolastico, ed una situazione di discredito della Dirigenza Scolastica. Alcuni diritti garantiti da norme apposite a tutela dello Stato Politico e Sociale (Legge 104, cure per gravi patologie invalidanti, legge 1204, Diritto allo studio, permessi per mandato politico e sindacale) rischiano di non essere più tutelati, per il rischio di disvalore di queste fattispecie ai fini di un servizio ottimale. L'Albo territoriale sembra rispondere, per come concepito, ad una logica di precarizzazione del pubblico impiego, forse connesso ad un tentativo di restringere fortemente i diritti dei lavoratori”. Leonardo MAIORCA