1) Onestà e coerenza. La Camera sta per approvare il d.d.l. 2994 che contraddice l’art.33 della Costituzione
Ci aspettavamo molto di più dall’iter del d.d.l. 2994, alla Camera ma proprio ieri la delusione è stata enorme perché si sono messi sotto i piedi la libertà di insegnamento. Si farà meglio, al Senato? L’ANIEF proverà a spiegare e rispiegare anche lì, e proporrà emendamenti ma se l’esito conclusivo dovesse essere l’approvazione della d.d.l. nel testo attuale, onestà imporrebbe al legislatore di modificare la Legge fondamentale, all’art.33, per coerenza almeno, e per rispetto dell’intelligenza.
° Il Governo insiste su un d.d.l. 2994 che contraddice l’art.33 della Costituzione. Onestà e coerenza.
Ci aspettavamo molto di più dall’iter del d.d.l. 2994, alla Camera, dove la libertà di insegnamento è stata bistrattata. I senatori sapranno rimediare ? L’ANIEF proverà a spiegare e rispiegare anche al Senato, e proporrà emendamenti ma se l’esito conclusivo dovesse essere l’approvazione della d.d.l. nel testo attuale, onestà imporrebbe al legislatore di modificare la Legge fondamentale, all’art.33, per coerenza almeno, e per rispetto dell’intelligenza. Renzi sta modificando autoritativamente alcune condizioni di lavoro degli insegnanti, che sarebbero materia contrattuale. Può farlo perché (grazie al vergognoso premio di maggioranza di cui il PD fruisce, con il Porcellum) ha i numeri in Parlamento ma dovrebbe farlo con tutti i crismi della legalità formalizzando quello che si prospetta il nuovo inquadramento degli insegnanti nel pubblico impiego: lavoro subordinato ? Renzi proceda in sede legislativa nel solco della legge 4 marzo 2009, n. 15 (c.d. legge Brunetta) e del decreto 150 del 27 ottobre 2009 (c.d. riforma Brunetta). Dichiari dinanzi ai cittadini che è un nostalgico della normativa antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di pubblico impiego, antecedente, cioè, alla Legge 23 ottobre 1992, n. 421. Introducendo nel pubblico impiego parziali forme di privatizzazione, all’art.2 comma 1 la Legge 421 aveva stabilìto: - che il rapporto di lavoro del personale del pubblico impiego fosse ricondotto sotto la disciplina del diritto civile, e regolato mediante contratti individuali e collettivi; - che il rapporto di pubblico impiego fosse assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le norme del Codice Civile; - che i contratti di lavoro fossero pattuiti tra l’ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale (essendo determinato nel contratto anche il trattamento economico, ed essendo la retribuzione aggiuntiva, contrattata in sede decentrata, dalle RSU). In applicazione della citata legge, il d.lgs n.29/1993 poneva solide tutele alla libertà di insegnamento, compresa la titolarità di sede scolastica. Questo Governo-gambero richiama a sé soltanto il compito di disciplinare, mediante regolamenti ed atti amministrativi della P.A., il rapporto di lavoro del personale scolastico, e lo assoggetta al potere gerarchico; lascia ad intese tra il governo e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Scuola poche materie; senza contrattazione stabilisce alcune forme di retribuzione. E c’è una seconda e maggiore questione: il Governo demansiona la funzione docente senza modificare l’art.33 Cost.; così, però, presta il fianco alla Consulta. Che efficacia educativa e didattica può avere l’insegnamento come attività subordinata ? Etero diretta dal d.s., nelle mani del quale il Governo mette prerogative che i dd.ss. non possono gestire ? Consideriamo la complessità della funzione docente e i requisiti che si chiedono in ingresso (formazione iniziale e abilitazione), e consideriamo la mole delle competenze che i docenti devono possedere per superare il concorso a cattedre. La funzione docente è un’attività professionale che non può prescindere dall’esercizio di scelte autonome e delle connesse responsabilità. Non è possibile continuare con l’ipocrisia: I decisori politici scelgano tra i due modelli possibili, della funzione docente: o è professione o è una funzione subordinata. Nel primo caso, per accedere all’insegnamento, è necessaria la laurea e l’abilitazione, e il vincitore di un concorso (o corso-concorso) selettivo porta la responsabilità delle scelte educative e didattiche da prendere nel contesto degli organi collegiali (in materia didattica, nel Consiglio di Classe; per le scelte educative, nel Collegio dei Docenti). Nel secondo caso, si può accedere all’insegnamento senza laurea nè abilitazione; in cattedra l’insegnante esegue le direttive ministeriali e quelle dei dirigenti scolastici continuando a percepire lo stipendio attuale allineato a quello che percepiscono i dipendenti inquadrati per mansioni subordinate. In questo secondo caso, al d.s. toccherebbe decidere in materia di didattica, in ambiti che sconosce, e la cittadinanza intera pagherebbe il prezzo della minore qualità della Scuola. Riportiamo da “Far vincere la scuola” (Fabrizio Dacrema, www.scuolaoggi.com/ministro - 16.05.15): Da modificare anche la chiamata nominativa e la rinnovabilità triennale degli incarichi da parte del dirigente scolastico: oltre agli evidenti rischi di arbitrii e clientele, si pone l'insegnante in una posizione di instabilità e insicurezza rispetto alla sede di servizio (gli albi territoriali potrebbero anche coincidere con l'attuale dimensione di una provincia). Indebolimento della posizione del docente e concentrazione dei poteri nel dirigente scolastico determinano un cambiamento qualitativo nel rapporto di lavoro degli insegnanti, fino ad oggi considerati lavoratori dipendenti ma non subordinati. Ogni forma di subalternità degli insegnanti è, infatti, incompatibile con la loro autonomia professionale e con la libertà di insegnamento, tutelata dalla Costituzione a presidio del pluralismo culturale della scuola pubblica. Il miglioramento dell'incontro tra le esigenze progettuali delle scuole e le specifiche competenze professionali degli insegnanti può, invece, essere realizzato senza ricorrere alla chiamata nominativa. L'incontro deve avvenire su base volontaria: le scuole esprimono quali sono le curvature professionali necessarie alla realizzazione della propria offerta formativa e i docenti che le posseggono, a domanda, chiedono di essere assegnati alle scuole richiedenti. Le modalità di regolazione e promozione di questa forma di mobilità professionale sono di competenza della contrattazione. Siamo d’accordo con il sindacalista della Cgil. La disciplina della funzione docente, qual è configurata nel d.d.l. n.2994 contraddice lo spirito e la lettera del testo costituzionale (lo fa, oltre che rispetto alla libertà di insegnamento, sotto altri profili, come, ad esempio, misconoscendo il “senza oneri per lo Stato”) e, dunque, un Renzi onesto dovrebbe, a monte delle norme che sta imponendo, proporre le relative modifiche costituzionali all’art.33 della Costituzione che tutela la libertà di insegnamento e stabilisce l’ambito entro il quale i privati possono intraprendere nel settore dell’istruzione e della formazione. Certamente questo non accrescerebbe di un cubito la statura politica di Renzi ma attesterebbe la correttezza dell’uomo. Sarebbe onesto fare trionfare la coerenza, non truffare con sofismi. Siamo tutti “abitatori dei significati” e chiunque gestisca un potere lo custodisce in un universo linguistico; ai fini della salute della democrazia è decisiva la corrispondenza tra realtà e parole e che non sia il kratos del Governo la legittimazione delle parole. Onesto e fattibile. Renzi potrebbe riuscire anche a modificare l’art.33 Cost, perché schieramenti parlamentari trasversali potrebbero rendere fattibile l’iter di riforma costituzionale anche sull’art.33. Onesto; ma lo farebbe Machiavelli, il Segretario fiorentino? Politicamente si tratterebbe di rendere esplicito ciò che è a tutti noto: che il Governo Renzi attua politiche reazionarie.
Leonardo MAIORCA