Autonomia della Funzione Docente e “chiamata diretta”
La normativa vigente. Alcuni emendamenti, di Commissione, al DDL n. 1934, che si oppongono alla chiamata diretta di docenti.
° Autonomia della Funzione Docente e “chiamata diretta”
Il D.P.R. 275/1999, all’art.16 recita: “Coordinamento delle competenze. 1. Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. 2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. 3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e apprendimento”. Può l’art.16 essere modificato senza compromettere l’efficacia dell’azione educativa nelle scuole ove si affidasse la progettazione del processo di insegnamento-apprendimento al d.s., visto che questi ha competenza epistemologica e didattica solo per insegnamenti dell’area disciplinare per la quale è abilitato ? La funzione del d.s. è sovra ordinata a quella dell’insegnante sotto il profilo organizzativo e amministrativo ma non lo è sotto il profilo didattico, educativo, docimologico, progettuale; sotto questi profili, quella del d.s. è una funzione distinta (l’orientamento del d.s. in queste materie vale un voto, in Collegio Docenti, al pari del parere di ciascun insegnante). Quale ricaduta avrebbe, sulla qualità del servizio scolastico, il demansionamento della funzione docente a funzione subordinata ? A parte il fatto che l’attività educativa in nessun modo potrebbe essere espletata come esecuzione etero diretta, e a parte l’effetto di demotivazione (per i talenti migliori) di professionisti ai quali si negherebbe di assumersi la responsabilità del proprio lavoro, la previsione contenuta nel disegno di legge n. 1934 Senato produce un’anomalia nell’inquadramento contrattuale normale nel pubblico impiego: a personale laureato e abilitato non si riconosce il compito e la responsabilità della progettazione e attuazione, e con ciò se ne tarpano le competenze e capacità professionali, con ricadute negative quanto a spirito di appartenenza alla comunità scolastica ? Possiamo applicare alla condizione lavorativa che Renzi prospetta per i docenti, queste parole riferite al pubblico impiego in generale: “Non è un caso che si abbia un calo progressivo sia della motivazione al lavoro, sia del senso di appartenenza al proprio ente-azienda, a fronte di continue frustrazioni per lo spazio di autonomia spesso assai ristretto e per il desiderio di maggiore personalizzazione della propria attività, di frequente “castigato” da un sorta di fisiologico anonimato, anche quando il proprio lavoro è riconosciuto come determinante… dal momento che la qualità dei servizi pubblici dipende in larga misura dalle qualità professionali e personali degli addetti che vi operano. (Simonetta Delle Donne “Il funzionario amministrativo nelle autonomie locali”, in "Filodiritto" - http://www.filodiritto.com - 19 settembre 2007). Contrastando la sindrome del burnout (sentimenti di irrilevanza, di disconoscimento, di anaffettività lavorativa) sempre più largamente diffusa, il legislatore: - ha formulato il principio dell’“efficienza e efficacia” (la legge 312/80); - ha contenuto la posizione di supremazia della P.A. nei confronti dei dipendenti (D.Lgs. 29/1993); - ha istituito l’Autonomia scolastica (Legge 15.3.1997 n.59, c.d. Bassanini semel); - ha introdotto, nell’organizzazione e nei rapporti di lavoro nella P.A., le tutele di cui al il D.lgs.31.3.1998 n.80. Tornando allo specifico della funzione docente, è la Costituzione stessa a stabilire che non può essere una funzione subordinata, e lo spiegano i pedagogisti (la scuola è una comunità nella quale gli insegnanti cooperano applicando le competenze acquisite in sede di formazione, alla quotidiana relazione con gli alunni), lo richiedono i bandi dei concorsi a cattedra (con l’elenco delle conoscenze e delle competenze richieste ai candidati) e lo sancisce formalmente il profilo professionale (nel su citato d.p.r. 275/1999 e nel Titolo II della legge 11 luglio 1980, n. 312). La lunga e strenua formazione alla quale è sottoposto chi intraprende l’insegnamento qualifica all’esercizio di funzioni: - culturali (espletate con competenza didattica e docimologica); - decisionali collegiali; di proposta e programmazione educativa (nell'ambito di direttive); - di collaborazione gestionale (su mandato elettivo o su designazione fiduciaria); - di ricerca e studio in campo epistemologico e pedagogico (D.P.R. 275/1999: “Art. 6 Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo. 1. Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro: la progettazione formativa e la ricerca valutativa; la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; l'innovazione metodologica e disciplinare; la ricerca didattica sulle valenze delle tecnologie dell'informazione e comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi; la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici…”). In un appello sottoscritto da molte decine di intellettuali italiani, si riconoscono le prerogative degli insegnanti, con queste parole: “Solo il recupero di senso della professione docente è in grado di realizzare una effettiva libertà di insegnamento, consentendo a coloro che sono chiamati a tale delicatissimo compito di assolverlo adeguatamente, cogliendo gli stimoli provenienti dal contesto sociale e culturale all’interno di un percorso di aggiornamento continuo e di verifica della professionalità. Non c’è al riguardo, nella normativa all’attenzione del Parlamento, nulla di sostanzialmente nuovo, se non l’ennesimo tentativo di rimescolare le carte, per aggirare le conseguenze della severa condanna subita dall’Italia in Europa per il trattamento degli insegnanti “precari”. E’ da riporre mano alla gestione collegiale della scuola, per garantire in modo efficace l’effettiva e libera partecipazione di ogni sua componente, nel rispetto delle rispettive competenze e dei ruoli di ciascuna di esse…” (http://www.flcgil.it/attualita/ddl-scuola-l-appello-del-mondo-accademico.flc#appello). L'iter per l'illustrazione degli emendamenti al DDL n. 1934 si è concluso la settimana scorsa, in Commissione Istruzione, al Senato, e alle ore 14 di oggi si inizieranno le votazioni (www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=45685). Senza pretesa di esaustività e riproponendoci di tornare sull’argomento nei prossimi Aggiornamenti, segnaliamo alcuni emendamenti di Commissione che si oppongono alla chiamata diretta di docenti.Si tenga presente che i due relatori di maggioranza hanno sottoposto all’esame della VII Commissione questo testo dell’art. 8.1. comma 15: “Per l'a.s. 2015/2016: a) gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale; b) l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 nonché i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al III periodo del comma 3 del presente articolo, questi ultimi nel limite massimo di cui all'articolo 25, comma 1; c) il dirigente scolastico individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9, a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario, redatta sentiti il collegio dei docenti e il consiglio d'istituto”. Si tenga altresì presente che i primi 2 emendamenti che riportiamo hanno una valenza particolare perché sono avanzati da senatori del PD dissidenti dalla linea politica di Renzi. Emendamento 8.1/111 a prima firma Walter Tocci. “All'emendamento 8.1, al comma 15, sopprimere la lettera c). Conseguentemente: dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente: «Art. 8-bis. 1. Il personale da assumere ai sensi della presente legge è assegnato, secondo le normative vigenti, alle singole scuole per i posti comuni e di sostegno e alle reti di scuole per il potenziamento dell'offerta formativa». E all'articolo 9 sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5”. Emendamento 8.1/78 a prima firma Walter Tocci. All'emendamento 8.1, comma 10, al primo periodo, sostituire le parole: «del medesimo ambito territoriale» con le seguenti: «coincidenti con i confini degli ambiti territoriali». Conseguentemente, a) al comma 13 sostituire il primo periodo con il seguente: «Il personale docente già assunto o da assumere in ruolo a tempo indeterminato sui posti comuni o di sostegno conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza o di nuova nomina»; b) al comma 15, lettera c) sostituire le parole: «all'organico dell'autonomia» con le seguenti: «ai posti dell'organico dell'autonomia per il potenziamento dell'offerta formativa»; c) alla fine della lettera c) aggiungere il seguente periodo: «Le modalità di individuazione dei docenti indicate alle lettera c) per l'anno scolastico 2015-2016 valgono anche a regime». Conseguentemente, 1) all'articolo 9, sostituire il primo periodo del comma 2 con il seguente: «il dirigente scolastico anche tenendo conto delle candidature o delle preferenze presentate dai docenti: a) propone, per la copertura dei posti di potenziamento dell'offerta formativa, gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati a tale scopo agli ambiti territoriali di riferimento; b) assegna la nuova sede di titolarità ai docenti che hanno fatto domanda di trasferimento, ai fini o in seguito alla mobilità professionale o territoriale, per i posti della sua scuola vacanti nell'ambito territoriale; c) assegna la sede di titolarità, sui posti comuni o di sostegno disponibili e vacanti, ai docenti, nominati sui posti di potenziamento dell'offerta formativa dell'ambito territoriale, che ne abbiano fatto richiesta, avendone titolo, al termine di un triennio di incarico». 2) all'articolo 10 sostituire: a) il primo alinea del comma 2 con il seguente: «Sono assunti a tempo indeterminato nei ruoli dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:» b) il comma 5 con il seguente: «5. Le assunzioni nei posti comuni e di sostegno comportano l'attribuzione della titolarità nelle scuole prescelte nei corrispondenti ambiti territoriali. Le assunzioni nei posti di potenziamento dell'offerta formativa si riferiscono all'ambito territoriale prescelto. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre obbligatoriamente l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e fra le scuole in essi indicate. All'assunzione nella sede di titolarità o nell'ambito territoriale si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto e per le scuole. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle relative graduatorie.»; c) al comma 6 sostituire le parole: «soggetti di cui al comma 5» con le seguenti: «i posti di cui all'articolo 9, comma 2»; d) sostituire i primi tre periodi del comma 12 con i seguenti: «12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti comuni, di sostegno e di potenziamento, vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato, nominati nelle scuole o in esse incaricati in via provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, in quanto assegnati, agli ambiti territoriali a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione delle nuove sedi di titolarità o degli incarichi triennali. I docenti nominati a tempo indeterminato, con titolarità nelle scuole, partecipano solo a domanda». 3) All'articolo 22, al comma 2, lettera b), punto 4, dopo la parola: «indeterminato» aggiungere le seguenti: «con la titolarità nella scuola prescelta». Emend.8.1/112. Primo firmatario Alessia Petraglia (SEL). All'em.8.1, comma15 sopprimere lett.c). Emend. 8.1/113. Primo firmatario Maria Mussini (gruppo misto; proveniente da M5S). Come sopra. Emend.8.1/114. Primo firmatario Laura Bignami (gruppo misto; proveniente da M5S). Come sopra. Em. 8.1/114. Primo firmatario Michela Montevecchi (M5S). ”All'emendamento 8.1, comma 15, sostituire la lettera c) con la seguente: «c) Per l'anno scolastico 2015/2016 le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno necessario all'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8 a seguito dell'immediata predisposizione di una stima del fabbisogno necessario redatta con delibera del collegio dei docenti e adottata dal consiglio d'istituto. Tale stima confluisce nel successivo piano triennale dell'offerta formativa». Conseguentemente: sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, l'organico dell'autonomia è ripartito tra i territori di competenza e assegnato alle singole istituzioni scolastiche, sulla base del fabbisogno espresso dalle stesse nei piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2. I posti dell'organico sono assegnati dall'Ufficio scolastico regionale»; all'art.9, sopprimere i commi 2, 3”. Em. 8.1/116. Primo firmatario Manuela Serra (M5S). All'em.8.1, comma 15, sostituire la lettera c), con: «c) Le istituzioni scolastiche, definito il piano dell'offerta formativa, nominano il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, utilizzando i criteri GAE negli albi territoriali». Emend. 8.1/117. Primo firm. A.Petraglia (SEL). All'em. 8.1, comma 15 lettera c), le parole individua i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui all'articolo 9», sono sostituite da: «assegna il personale docente ai posti dell'organico dei docenti con le modalità previste all'art.396 comma2, lett d) del T.U. in materia di istruzione, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297;».
Per ciò che attiene alla formulazione degli emendamenti proposti dal presidente Pacifico in Commissione del Senato, il 28 maggio u.s., si vedano in questa rubrica di Aggiornamento le schede, dei gg.3 e segg..).