Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1934
Proseguiamo con il segnalare alcuni interessanti emendamenti al DdL n. 1934proposti al voto della VII Commissione Senato.
°Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1934
La settimana scorsa, la commissione Istruzione al Senato – che sta facendo un gran lavoro - ha concluso l'illustrazione di emendamenti al DdL n. 1934; ieri ha iniziato a votare emendamenti (http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=17&id=45685) solo sui primi articoli. In questa rubrica, ieri abbiamo segnalato alcuni emendamenti di Commissione all’art.8 comma 15 lettera C. Proseguiamo col segnalare altri emendamenti sui quali speriamo che i commissari votino con libertà di coscienza; avvertiamo che la segnalazione non esaurisce eventuali altri emendamenti contenuto analogo. Per il testo degli emendamenti proposti dal presidente Pacifico in Commissione Senato, il 28 maggio u.s., si vedano in questa rubrica le schede di aggiornamento dei gg.3 e segg. Ememndamento 8.29. Primo firmatario AnnaMaria Mancuso (PDL). “…Sostituire il comma 4, con il seguente: «La mobilità del personale docente avviene secondo il CCNI. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un'istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero»; di conseguenza sopprimere com.5”. Emendamento 8.30. Primo firmatario Antonio Milo (Conservatori, Riformisti Italiani).“...Sostituire il comma 4, con il seguente: «4. La mobilità del personale docente avviene secondo il CCNL. Il personale docente è assegnato con titolarità presso un istituzione scolastica specifica e può rientrare, nella medesima istituzione scolastica, nell'organico dell'autonomia in caso di esubero».” Emendamento 8.30. Primo firmatario Vincenzo D’Anna (Grandi Autonomie e Libertà). Come precedente. Emendamento 8.36. Primo firmatario Michela Montevecchi (M5S)“Al comma 4,I periodo, inserire, infine, le seguenti parole: «e in base al punteggio conseguito nella graduatoria di provenienza». Emendamento 8.90. Primo firmatario Aldo Di Biagio (Gruppo AP). “Al comma 13, dopo le parole: «a carico della finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto del rapporto organico, per ogni scuola autonoma o reti di scuole, di un insegnante ogni 2 alunni portatori di disabilità»”. Emendamento 8.96 . Primo firmatario Laura Bignami (Gruppo misto). “«14. L'organico per i posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità, garantendo il diritto all'inclusione scolastica. É fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti ''in deroga'' in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità della sentenza della Corte costituzionale n.80 del 2010». Emendamento 8.96. Primo firmatario Rosetta Blundo (M5S). Il testo è analogo a quello precedente. Emendamamento 8.03. Primo firmatario Gianni P. Giro (M5S). “Dopo l'articolo 8, inserire il seguente: «Art. 8-bis. 1. La professione docente è articolata nei 3 distinti livelli di docente ordinario, docente esperto e docente senior, cui corrisponde un distinto riconoscimento giuridico ed economico della professionalità maturata. L'articolazione in livelli non implica sovraordinazione gerarchica. 2. Ai docenti esperti e senior possono essere conferiti incarichi ulteriori rispetto all'insegnamento, per esigenze connesse con l'attuazione dell'autonomia scolastica. Ai soli docenti senior possono essere attribuiti incarichi in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti, di coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto, di valutazione interna ed esterna e di collaborazione con il dirigente dell'istituzione scolastica. Gli incarichi aggiunti vi di cui al presente comma sono remunerati con specifiche retribuzioni, a carattere temporaneo, nell'ambito delle risorse iscritte in un apposito fondo di istituto. 3. L'avanzamento dal livello professionale di docente ordinario a quello di docente esperto avviene, a domanda, a seguito di selezione per soli titoli effettuata da apposite commissioni di valutazione, in ordine ai titoli professionali acquisiti in servizio. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina annualmente il contingente massimo di personale docente per ciascuno dei livelli professionali di docente esperto e di docente senior e le modalità di ripartizione del contingente presso le singole scuole. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il coordinamento delle procedure selettive espletate dalle singole istituzioni scolastiche. 4. L'avanzamento dal livello professionale di docente esperto a quello di docente senior avviene, a domanda, mediante superamento di concorso e di corso di formazione, volti a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali dell'aspirante. Il concorso e il corso di formazione sono svolti a livello di rete di scuole». Emendamento 9.5. Primo firmatarioMiguel Gotor (PD). “Sostituire i commi da 1 a 5 con il seguente: «1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio»”. Emendamento 9.6. Primo firmatario Fabrizio Bocchino (Gruppo misto). “Sostituire il comma 1 con i seguenti: «1. I dirigenti scolastici di cui al comma 16, dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nel rispetto della libertà d'insegnamento, dell'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, della libertà progettuale di cui al decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e delle competenze degli organi collegiali scolastici, fermo restando l'unicità della funzione docente, hanno la rappresentanza legale delle istituzioni scolastiche, sono responsabili della gestione unitaria delle stesse e, altresì, dei risultati da conseguire, in relazione alle finalità del sistema nazionale d'istruzione. 1-bis. I risultati valutabili attengono a due distinte categorie: a) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica organizzata, che si compendia nel piano dell'offerta formativa, in termini di apprendimenti acquisiti dai discenti, in rapporto a standard di qualità e quantità definiti, in relazione alle finalità del sistema nazionale di istruzione; b) ai risultati conseguenti allo svolgimento dell'attività amministrativa e contabile, di natura strumentale rispetto all'attività istituzionale svolta. 1-ter. Il dirigente scolastico, quale responsabile dei risultati, garantisce il pieno e adeguato esercizio della funzione docente, la funzionalità degli organi collegiali che presiede e, altresì, le condizioni più adeguate per l'esercizio dei diritti che fanno capo ai discenti e per l'adempimento dei doveri. 1-quater. L'incarico di dirigente scolastico è conferito a tempo indeterminato». Conseguentemente abrogare il comma 17. Emendamento 9.14. Primo firmatario Aldo Di Biagio (Gruppo AP). “Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole: «e di coordinamento», inserire le seguenti: «, nel confronto attivo con il Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto e le famiglie degli studenti»; b) al comma 2, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle», con le seguenti: «prioritariamente sulla base dei punteggi attribuiti ai docenti, relativamente ai titoli posseduti, nelle graduatorie di provenienza e tenendo conto anche del curriculum e delle eventuali», e le parole: «Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire» sono soppresse”….segue…”. Emendamento 9.36. Primo firmatario Maria Mussini (Gruppo misto). “Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, l'USR provvede, sulla base di graduatorie previste dalle norme già vigenti e con la garanzia dell'imparzialità e della trasparenza: a) con l'assegnazione a tempo indeterminato del personale trasferito d'ufficio o a domanda; b) con l'assegnazione del personale nominato ai sensi dell'articolo 10. Il DS assegna i docenti dell'istituzione scolastica alle cattedre e ai posti dell'organico funzionale sulla base dei criteri generali deliberati da Consiglio d'Istituto e dalle proposte deliberate dal Collegio Docenti». Emendamento G/1934/28/7. Primo firmatarioMichela Montevecchi (M5S). “Impegna il Governo a istituire una apposita classe di concorso per l'insegnamento della lingua: Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), al fine colmare il vuoto normativo che grava sull'insegnamento e promozione della cultura e lingua italiana intesa come seconda lingua o quale lingua straniera”. Emendamento G/1934/47/7. Primo firmatarioGian Marco Centinaio (Lega Nord e Autonomie). “….Impegna il Governo a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare un piano di assunzioni a triplo canale, aperto a tutti gli iscritti in graduatorie ad esaurimento (GAE), di merito (GM) e di istituto (GI), al fine di garantire a tutti pari opportunità di assunzione, sulla base dell'effettiva qualità, preparazione,meritocrazia dei candidati, e prevenire il rischio di ricorsi a pioggia dal preoccupante risultato per finanza pubblica” Emendamento G/1934/48/7. Primo firmatario Rosetta Blundo (M5S). “…Impegna il Governo a elaborare e attuare nell'immediato futuro un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) che abbia maturato 36 mensilità di servizio, anche non continuative, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e che sia inserito nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali a esaurimento, o nelle graduatorie provinciali a esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo o d'istituto”. Emendamento G/1934/57/7. Primo firmatario Rosetta Blundo (M5S). “… Impegna il Governo a inserire nelle graduatorie a esaurimento, in funzione della formazione di un unico elenco a scorrimento, anche gli appartenenti alle graduatorie di II e III fascia d'istituto, in modo da riconoscere e valorizzare il titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici e specializzazioni conseguite, e creare le condizioni affinché, indipendentemente dalla provenienza e dalla categoria di appartenenza, tutti gli aspiranti docenti siano immessi in ruolo in base a criteri di equità, trasparenza e meritocrazia”. Emendamento G/1934/62/7. Primo firmatario Alessia Petraglia (Sinistra Ecologia e Libertà). “Ipegna il governo a dare definitiva soluzione alle aspettative di tutti quei lavoratori della scuola che, in procinto di accedere al trattamento previdenziale sono stati beffati da una norma che ha negato il meritato diritto alla pensione, superando e risolvendo tutte le problematiche interpretative ed applicative sorte a causa della intervenuta riforma Fornero, estendendo l'applicazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico previgente alla stessa anche al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'a.s. 2011/12, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 449 del 1997, riconoscendo, in tal modo, il diritto al pensionamento a tutti coloro che desidereranno esercitarlo a partire già dal settembre 2015, stanziando a tal fine le adeguate risorse finanziarie”. Emendamento G/1934/63/7. Primo firmatario Rosetta Blundo (M5S). Di contenuto analogo al precedente. Emendamento G/1934/66/7. Primo firmatario Alessia Petraglia (Sin. Ecologia e Libertà). “Premesso che … è da 6 anni che il contratto per il personale della scuola non viene rinnovato, mentre il DÉF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà 9 anni (dal 2008 al 2019), impegna il Governo a predisporre risorse e misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola”. Emendamento G/1934/81/7. Primo firmatario Fabrizio Bocchino (Gruppo misto). “Premesso che: in data 5 maggio 2015 veniva indetto uno sciopero nazionale di tutto il personale educativo, docente ed ATA nonché del personale dell'Area V, dirigenza scolastica, del Comparto scuola in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero indetto dalle maggiori associazioni sindacali di categoria;… nella giornata del 5 maggio il totale delle trattenute effettuate sullo stipendio è stato di 42.331.340 E;… impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire con sollecitudine per finalizzare le trattenute stipendiali derivanti dall'adesione allo sciopero all'incremento del MOF..”. Emendamento G/1934/82/7. Primo firmatario Fabrizio Bocchino (Gruppo misto). “…Considerato che la «riforma Gelmini»… promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali… e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario… l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, … I tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono dichiarati illegittimi dal TAR del Lazio; con la sentenza n. 3527/2013, passata in giudicato… Il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al MIUR il termine di 30 giorni dalla notificazione al fine di provvedere alla esecuzione della summenzionata sentenza ….Impegna il Governo: 1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato'l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati; 2) a ottemperare all'ordine impartito dal Tar nella sentenza n. 6438/2015; 3) a valorizzare un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale; 4) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di professionalità artigianale italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo”.