° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934(1)
Da domani sarà all’attenzione della commissione VII alla Camera e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio. Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i primi 20 dei 209 commi dell’emendamento n.1.1000. Nei prossimi giorni presenteremo altri commi.
°L’emendamento approvato in Senato, interamente sostitutivo degli artt. da 1 a 26 del d.d.l. n.1934
Riportiamo, in abstract, e brevemente commentiamo, i primi 20 dei 209 commi che formano il testo dell’emendamento “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. Nei prossimi giorni procederemo con altri commi.
Articolo 1.Comma 1. Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle… La presente legge da piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59…
Comma 2. Le istituzioni scolastiche garantiscono la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione e orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e competenze delle studentesse e studenti e per l'apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Tra i pregi del contenuto di cui al Comma 2, la flessibilità, diversificazione, efficienza del servizio scolastico, l'introduzione di tecnologie innovative, il coordinamento con il contesto territoriale.
Comma 3. La piena realizzazione del curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi dal 5 al 26, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della liberta di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante, le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e in particolare attraverso: a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e insegnamenti interdisciplinari; b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie; c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe. Tra i pregi del contenuto di questo Comma 3, la valorizzazione delle potenzialità della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, l'interazione con le famiglie e il territorio, le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa. In questo comma 3 anche si evoca ipocritamente il principio della liberta di insegnamento; il grado di autonomia di cui gli insegnanti hanno fruito nell’esercizio delle loro funzioni ha fondamento nel principio costituzionale per cui che la professione educativa dell’insegnante può essere regolata solo dalla scienza e coscienza di chi le esercita; questa leggesubordina la libertà professionalealle scelte del dirigente scolastico; pertanto l’affermazione di principio contenuta in questo comma stride con il resto del maxiemendamento.
Comma 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 198, nonché della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e delle risorse strumentali e finanziarie disponibili. Segnaliamo che il comma 198 stabilisce: “A decorrere dall'a.s. 2015/16, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, è determinata corrispondente alle risorse finanziarie a tale scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e delle ricerca, incrementate di euro 544,18 mln nell'anno 2015, 1.853,35 mln nell'anno 2016, 1.865,70 mln nell'anno 2017, 1.909,60 mln nell'anno 2018, 1.951,20 mln nell'anno 2019, 2.012,93 mln nell'anno 2020, 2.058,50 mln nell'anno 2021, 2.104,44 mln nell'anno 2022, 2.150,63 mln nell'anno 2023, 2.193,85 mln nell'anno 2024 e 2.233,60 mln annui dall'anno 2025”.
Comma 5. Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, e istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa di cui al comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento. L’ANIEF ha sempre auspicato che si istituisse l’organico funzionale, valuta, dunque, con favore questo comma.
Comma 6. Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64. Segnaliamo che – Il comma 64 stabilisce: “A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui al comma 198, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
Comma 7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati prioritari tra i seguenti: a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning; b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori; d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità; e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese; n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti; r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali; s) definizione di un sistema di orientamento. Questo Comma 7 non ci convince proponendosi come elencazione degli obiettivi formativi individuati prioritari: Non ha la caratteristica sistematicità che rende utili le elencazioni; è raccogliticcia e non è esaustiva; è disorganica quanto a rilevanza degli obietti prospettati; in un testo che ha la funzione di una legge-quadro è superflua. Tuttoscuola.it (21 giugno 2015) fa anche rilevare che è inappropriata in un caso: La soluzione delle classi-pollaio non rientra nei poteri dell’autonomia scolastica. Questo il motivo: “Il problema delle classi pollaio, un problema che è questione di sistema e che, quindi, ha le sue radici (e le possibili soluzioni alternative) a livello nazionale. L’elevato numero di alunni per classe non ha la sua causa all’interno della singola scuola, ma ha origine a livello (nazionale e regionale) di assegnazione delle risorse umane. Chiedere, pertanto, ad una scuola di impiegare una quota del proprio organico aggiuntivo per sdoppiare una classe è iniquo rispetto ad altra scuola con uguale quota aggiuntiva di organico che non ha necessità di sdoppiamento. Ad invarianza di spesa generale è necessario, piuttosto, rivedere nell’immediato la distribuzione dell’organico secondo logiche perequative. La norma potrebbe essere introdotta subito impegnando (con verifica) l’Amministrazione scolastica a darvi pronta e corretta applicazione”. Dobbiamo, comunque, sottolineare che questo elenco contiene obiettivi importanti che certe scuole già pongono e attuano.
Comma 12. Le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA, nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.
Comma 14. L'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, e sostituito dal seguente: ≪Art.3. (Piano triennale dell'offerta formativa). 1. Ogni istituzione scolastica predispone con la partecipazione di tutte le sue componenti il piano triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e il documento fondamentale costitutivo dell'identita culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia….. 4. Il piano e elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d'istituto… Giudichiamo inaccettabile la previsione formulata in questo Comma che modifica il DPR 275/1999; attribuisce al d.s. di stabilire gli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico. Osserviamo che, tra le attività, si considerano implicitamente anche quelle didattiche ed educative – le attività principali delle scuole – sulle quali la competenza è esclusivamente del Collegio docenti (il d.s. ne fa parte come primus inter pares), e in nessun modo può essere attribuita a un’istanza monocratica in quando non avrebbe le competenze necessarie. Sarebbe stato essenziale precisare in forma esplicita che nell’elaborazione del POF, è il collegio a deliberare (e non soltanto a implementare gli indirizzi dati dal d.s.) in materia di: - insegnanti e discipline che serviranno a coprire il fabbisogno dei posti comuni, di sostegno e del potenziamento dell'offerta formativa; - piano di miglioramento derivante dalla compilazione del RAV; scelte di flessibilità eventuali (articolazione modulare del monte orario, potenziamento del tempo scuola, programmazione plurisettimanale dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, articolazione del gruppo della classe); - priorità nel potenziamento dell'offerta formativa (competenze linguistiche; competenze matematico-logiche e scientifiche; pratica e cultura musicale, arte, cinema, tecniche e media di produzione e diffusione di immagini e suoni; competenze di cittadinanza attiva e democratica; sviluppo di comportamenti sensibili alla sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio culturale; potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di una vita sana; sviluppo delle competenze digitali, del pensiero computazionale, uso critico dei social media e legame con il mondo del lavoro; potenziamento metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; prevenzione e contrasto alla dispersione; apertura più intensa della scuola al territorio; apertura pomeridiana delle scuole; incremento dell'alternanza scuola-lavoro; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati; individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito tra gli studenti; alfabetizzazione degli studenti stranieri; definizione di un sistema di orientamento – scelta degli insegnamenti opzionali nelle scuole secondarie di II grado, che confluiscano nel curriculum dello studente.
Comma 18. Il dirigente scolastico individua il personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82. Segnaliamo che i commi dal 78 al 82 stabiliscono: “78. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, prioritariamente sui posti comuni e di sostegno, vacanti e disponibili, al fine di garantire il regolare avvio delle lezioni, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi e della precedenza nell'assegnazione della sede ai sensi dell'articolo 21 e dell’articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire e purché non siano disponibili nell’ambito territoriale docenti abilitati in quelle classi di concorso. 79. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui al comma 14. L'incarico ha durata triennale ed e rinnovato purché in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. La trasparenza e la pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti sono assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica. 80. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico e tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti assegnati al relativo ambito territoriale. 81. L'incarico e assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede al conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico. 82. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. Giudichiamo questa previsione contenuta in questi commi, di ostacolo alla libertà di insegnamento.
Comma 20. Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali e assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale di cui al comma 123”. Segnaliamo che il comma 123 stabilisce: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.