° L’emendamento approvato giovedì scorso in Senato, interamente sostitutivo degli articoli da 1 a 26 del d.d.l., A.S. 1934 (2)
Da oggi è all’attenzione della commissione VII alla Camera e il 7 luglio sarà al voto dell’Aula di Montecitorio. Riportiamo in abstract, e brevemente commentiamo i commi dal n.23 al n.59, dei 209 che formano il maxiemendamento. Nei prossimi giorni presenteremo altri commi.
Comma 23. Per sostenere e favorire, nel più ampio contesto dell’apprendimento permanente definito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici, in modo da innalzare i livelli di istruzione degli adulti e potenziare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, promuovere l’occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca effettua, con la collaborazione dell’Indire, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell’offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull’applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n 263... Quanto al testo del Comma 23, l’Anief valuta con favore le preannunciate azioni di monitoraggio e le modifiche eventuali in un settore, quello della Istruzione degli adulti, che ha visto realizzazioni nobilissime ed efficaci nella seconda metà dello scorso secolo ma che è ridotto alquanto male, sotto la pressione di esigenze nuove e crescenti e nella fase di implementazione del modello CPIA; il Ministero è impegnato a modificare le norme in merito, entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore della riforma.Comma 28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati sulla base dei piani triennali di cui al comma 14, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel curriculum dello studente, che ne individua il profilo associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte in ambito extrascolastico. Quanto al Comma 28, il Curriculum dello studente postato on line anche a fini di placament ci sembra un’importante innovazione che, se fatta in maniera adeguata, richiederà necessariamente l’applicazione di quanto previsto al comma 31 (“Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cu al comma 28) o, in alternativa, il potenziamento dell’orario di servizio di personale, con riconoscimento economico aggiuntivo da contrattare in occasione del rinnovo contrattuale al quale il Governo è stato obbligato dalla Corte Costituzionale.Comma 29. Il dirigente scolastico, di concerto con gli organi collegiali, può individuare percorsi formativi e iniziative, diretti all'orientamento e a garantire un maggiore coinvolgimento degli studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti. A tale fine, nel rispetto dell'autonomia delle scuole e di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 1o febbraio 2001, n. 44, possono essere utilizzati anche finanziamenti esterni. Consideriamo positivamente il testo di questo Comma 29 ma il riferimento a finanziamenti esterni andrebbe integrato con la previsione di un meccanismo di redistribuzione perequativa.Comma 33 e segg. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacita di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali di cui al comma 14. Comma 35. L'alternanza può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero. Comma 40. Il d.s. individua all'interno del registro di cui al comma 41 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui al presente articolo e stipula apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. … Comma 41. A decorrere dall'a.s. 2015/2016 e istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro…. Riteniamo che quanto previsto ai commi 33-41 potrà contribuire a potenziare un’alternanza scuola-lavoro che è, in atto, vivacchia e che protetta dall’insidia di convenzioni farlocche. La facoltà data al d.s. di stipularle, il DPR 275/1999 la sottoponeva a delibere del Consiglio d’Istituto, e occorrerebbe mantenere il doppio passaggio. Per questi percorsi, il d.d.l. mette a disposizione 100 mln di E. per anno; si allarga la platea delle destinazioni (aziende, enti pubblici e musei in Italia e all’estero), e l’arco delle date utili per le attività (anche d’estate). Comma 45 e segg. Le risorse messe a disposizione dal Miur, a valere sul Fondo previsto dall'art.1, comma 875, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, destinate ai percorsi degli istituti tecnici superiori, da ripartire secondo l'accordo in sede di Conferenza unificata … dall'anno 2016 sono assegnate, in misura non inferiore al 30 per cento del loro ammontare, alle singole fondazioni, tenendo conto del numero dei diplomati e del tasso di occupabilità a 12 mesi raggiunti in relazione ai percorsi attivati da ciascuna di esse, con riferimento alla fine dell'anno precedente a quello del finanziamento. Tale quota costituisce elemento di premialità, da destinare all'attivazione di nuovi percorsi degli istituti tecnici superiori da parte delle fondazioni esistenti. Precisiamo che il comma 875 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 stabilisce: “Al fine di assicurare una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore.… Comma 51. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i Ministri competenti, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori previsti dal capo II delle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, secondo le tabelle di confluenza tra gli esiti di apprendimento in relazione alle competenze acquisite al termine dei suddetti percorsi e le competenze in esito ai corsi di laurea ad essi assimilabili. L'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti non può essere comunque inferiore a cento per i percorsi della durata di quattro semestri e a centocinquanta per i percorsi della durata di sei semestri. Comma 52. All'articolo 55, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, dopo le parole: ≪della durata di quattro semestri≫ sono inserite le seguenti: ≪,oppure i percorsi formativi degli istituti tecnici superiori previsti dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008≫. Comma 53. Per consentire al sistema degli istituti superiori per le industrie artistiche di continuare a garantire i livelli formativi di qualità attuali e di fare fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, e autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015. Comma 54. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2013, e incrementata di 2,9 milioni per l'anno 2015 e di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Comma 55. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 53 e 54, pari a euro 3,9 milioni per l'anno 2015 e a euro 5 milioni annui a decorrere dell'anno 2016, si provvede per euro 2 milioni per l’anno 2015 e per euro 3 milioni a decorrere dall’anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i restanti euro 1,9 milioni per l’anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dal 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 200. Apprezziamo gli aggiustamenti ai percorsi ITS, contenuti nei su citati commi 51 segg...e anche valutiamo positivamente che il 30 % dei fondi, stanziati per gli ITS-, (alternativa al percorso universitario) venga legato agli esiti dei diplomati nel mondo del lavoro. Comma 56 e segg... Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga. Comma 57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali di cui al comma 14 e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56. Comma 58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con universita, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lett.h); b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonche lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; e) formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; f) potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; h) definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici. Comma 59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I commi dal 56 al 59 intervengono opportunamente sul tema della informatizzazione sotto i profili: didattico, dell’aggiornamento del personale docente e Ata, e dell’efficienza organizzativa delle scuole; ricalcano piste già avviate, in questi 20 anni, dai i ministri della P.I., fin dalla gestione Berlinguer con la tentata riforma avviata con la legge 10 dicembre 1997, n. 425, dal Ministro della Pubblica Istruzione del primo governo Prodi, Luigi Berlinguer e che, pur seguita da importanti provvedimenti legislativi (tra i quali il DPR 275/1999, non ha avuto attuazione completa.